La notifica della multa – Come si calcolano i fatidici 90 giorni

La regola generale

La regola generale prevista dal codice della strada è che, sei hai commesso una violazione, questa ti venga contestata, nel momento stesso in cui trasgredisci, da parte dell’autorità che ti ha colto in flagranza.

Se questa è la regola generale, è pur vero che il codice della strada (art. 201) consente alla polizia di contestarti anche in un momento successivo l’infrazione che hai commesso, nei seguenti casi:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa

c) sorpasso vietato

d) accertamento della violazione in assenza del conducente del veicolo incriminato

e) accertamento della violazione mediante autovelox

In questi casi, l’organo di polizia deve notificarti il verbale (la busta di colore verde) entro 90 giorni dall’accertamento. (150 giorni per le infrazioni connesse prima del 14 agosto 2010)

Quello che devi sapere sulla notifica della multa per evitare “sorprese” in sede di ricorso

Devi sapere che questo termine è perentorio perchè, se non viene rispettato dall’organo di polizia, la tua multa è gravemente viziata!

Per cui puoi proporre ricorso al Prefetto o – in alternativa – al Giudice di Pace, con probabilità di vittoria pari al 100%!

Tuttavia, devi essere assolutamente certo che l’organo accertatore non abbia rispettato il termine dei 90 giorni.

Molti si illudono di averla fatta franca ma poi – in sede di discussione del ricorso – in maniera del tutto inaspettata – si vedono convalidare la multa perchè in realtà il verbale di infrazione risulta notificato nei termini.

Ecco quello che devi sapere per valutare se la tua multa è stata notificata nel rispetto del termine

Il giorno inziale da cui decorre il termine dei fatidici 90 giorni

Il termine iniziale da cui si calcolano i 90 giorni può coincidere:

  • con il giorno in cui la violazione è stata commessa (questa è l’ipotesi più frequente)
  • con il giorno in cui sia stato oggettivamente possibile – per l’organo di polizia – effettuare l’accertamento dell’infrazione (per esempio, pensa all’esigenza di ricostruire la dinamica di un incidente stradale)
  • con il giorno in cui l’organo acceratore si è trovato nella condizione di conoscere effettivamente i tuoi dati per operare la notifica della busta di colore verde

Bada bene, questa ultima ipotesi può farti cadere in errore quando effettui il calcolo dei 90 giorni.

Qual è il problema

Il problema è questo. Quando la Polizia accerta una multa e non la contesta immediatamente (pensa al caso dell’autovelox), l’unico dato a sua disposizione è il numero di targa del veicolo incriminato.

Per risalire all’intestatario del veicolo l’organo di polizia effettua una visura presso il P.R.A. (pubblico registro automobilistico) o presso l’archivio nazionale dei veicoli immatricolati.

Può accadere che i dati anagrafici risultanti dalla visura non siano aggiornati in ordine all’effettivo proprietario del veicolo all’epoca dell’infrazione.

Se colui che ha ricevuto la notifica del verbale dimostra di non essere più il proprietario del veicolo incriminato, l’organo accertatore può procedere a nuova notificazione.

In questo c’è un termine di 100 giorni  che decorre da quando viene accertata in modo definitivo l’identità e l’indirizzo esatto dell’effettivo proprietario. Ma, comunque, non oltre 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Il giorno di scadenza del termine dei fatidici 90 giorni

Secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale (sentenze nn. 69/94 – 477/02 – 28/04 – 97/04), il termine di scadenza dei 90 gg. coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il verbale all’ufficio postale per effettuare la spedizione.

Questo giorno viene indicato nel verbale di accertamento nella parte dedicata alla relata di notifica e generalmente trovi riportata questa frase

si attesta che il presente verbale è stato spedito in data ___/___/___

Ragion per cui, l’organo di polizia che ti ha elevato la multa non è responsabile per eventuali ritardi compiuti dalle Poste nella consegna materiale del verbale.

Conclusioni

Ora conosci le “insidie nascoste” del termine dei 90 giorni per la notifica del verbale. Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che il termine dei 90 gg. non sia stato rispettato nel tuo caso, non esitare a presentare ricorso al prefetto o – in via alternativa – al giudice di pace.

Su Multe-Ingiuste.com puoi guardare il video dell’avv. Salvatore Iozzo sull’argomento. E ti sarà possibile scaricare, a pagamento, le formule per la presentazione del ricorso.

Per fare una domanda sul calcolo corretto dei 90 gg che decorrono dall’accertamento della violazione alla notifica della multa, visita il forum.

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  • Rosaria Proietti 28 aprile 2012 at 11:52

    Quando la Polizia accerta una multa e non la contesta immediatamente (pensa al caso dell’autovelox), l’unico dato a sua disposizione è il numero di targa del veicolo incriminato.

    Per risalire all’intestatario del veicolo l’organo di polizia effettua una visura presso il P.R.A. (pubblico registro automobilistico) o presso l’archivio nazionale dei veicoli immatricolati.

    Può accadere che i dati anagrafici risultanti dalla visura non siano aggiornati in ordine all’effettivo proprietario del veicolo all’epoca dell’infrazione.

    Se colui che ha ricevuto la notifica del verbale dimostra di non essere più il proprietario del veicolo incriminato, l’organo accertatore può procedere a nuova notificazione.

    In questo c’è un termine di 100 giorni che decorre da quando viene accertata in modo definitivo l’identità e l’indirizzo esatto dell’effettivo proprietario. Ma, comunque, non oltre 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

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