Prima della notifica della multa – quando il verbale è nullo e la sanzione inefficace

divieto di sosta
La notifica del verbale assolve un principio giuridico fondamentale: se un soggetto (l’agente del traffico) ritiene di avere accertato una infrazione alle regole del Codice della Strada, il cittadino responsabile della presunta trasgressione deve essere messo a conoscenza dei fatti e delle motivazioni (riportati appunto nel verbale) che hanno dato origine alla sanzione per poter, eventualmente, esercitare il diritto alla difesa attraverso il ricorso.
Se questo diritto viene leso, il verbale è nullo e la sanzione inefficace !!!
Come avviene la notifica del verbale? Essenzialmente secondo due modalità:
1) nel caso di contestazione immediata dell’infrazione, attraverso la consegna diretta del verbale da parte dell’agente accertatore al presunto trasgressore;
2) quando non è possibile contestare immediatamente l’infrazione, attraverso la consegna del verbale al domicilio del presunto trasgressore entro 150 giorni dalla data in cui si ritiene sia stata commessa l’infrazione (90 giorni a partire 13/8/2010)
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Prima di affrontare, in un prossimo articolo, l’analisi dettagliata dei più comuni e ricorrenti difetti di notifica del verbale e sui conseguenti motivi di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti che sono all’origine di verbali nulli e sanzioni inefficaci e che, per la gioia delle sempre vuote casse dell’amministrazione pubblica, risultano troppo spesso trascurati.
Chiediamoci: perchè la multa viene notificata a casa del presunto trasgressore?
La domanda può sembrare banale e la risposta ovvia. Essa suona più o meno così: “elementare Watson! La multa è notificata a casa del presunto trasgressore semplicemente in virtù del fatto che l’agente accertatore non ha potuto contestare immediatamente l’infrazione al presunto trasgressore”.
Ora, la multa dovrebbe sempre essere contestata immediatamente al presunto trasgressore, quando si ritiene che questi abbia commesso una infrazione.
La contestazione differita (tramite consegna del verbale al domicilio del presunto trasgressore) dovrebbe essere effettuata solo in alcuni casi, che il legislatore ha specificatamente previsto, ma per far fronte a situazioni del tutto insolite ed eccezionali.
E, invece, la contestazione differita è ormai diventata la norma con cui vengono accertate infrazioni e comminate multe. L’eccezione, quasi una rarità, è oggi assistere ad una infrazione contestata immediatamente!
Attenzione allora, forse potremmo non rilevare difetti nella procedura di notifica del verbale.
Ma, potrebbero invece sussistere comunque validissimi motivi di ricorso in virtù della circostanza che quel verbale notificato a casa del presunto trasgressore avrebbe potuto ed avrebbe dovuto essere consegnato direttamente dall’agente accertatore al presunto trasgressore.
Chi redige il verbale deve specficare perchè non si è potuto procedere alla contestazione immediata
Chi redige il verbale, quando non si trova in uno dei casi in cui la legge prevede espressamente la possibilità di contestazione differita, deve specficare nel verbale perchè non si è potuto procedere alla contestazione immediata della multa.
E lo deve spiegare in maniera specifica e dettagliata, non ricorrendo a formule generiche, di quelle “standard”, da “copia e incolla” che ormai si leggono abitualmente nei verbali.
Solo in alcuni casi specifici, stabiliti rigorosamente dall’art. 201 del C.d.S, è possibile addure, e registrare nel verbale, una motivazione generica per giustificare l’impossibilità di procedere alla contestazione immediata.
Li elenchiamo di seguito:
- veicolo lanciato a eccessiva velocità;
- attraversamento incrocio con semaforo a luce rossa;
- accertamento con dispositivi autorizzati quali autovelox o impianti di rilevazione semaforici;
- rilevazione dei veicoli che accedono alle Zone a Traffico Limitato;
- sorpasso vietato;
- veicolo in sosta ed assenza del trasgressore.
In tutte le altre possibili situazioni l’agente accertatore deve motivare la mancata contestazione immediata.
Il verbale che non motiva la mancata contestazione immediata dell’infrazione deve ritenersi nullo
Il concetto da tener presente è, in pratica, questo: la mancata contestazione immediata, pur se ammessa nei casi appena elencati, non è sostituita dalla notifica del verbale presso il domicilio del presunto trasgressore.
Quando non ricorrono le fattispecie previste dal citato art. 201 del C.d.S., l’accertatore deve spiegare in modo sufficientemente dettagliato le ragione per cui non ha potuto procedere al fermo del veicolo ed alla contestazione immediata con consegna del verbale “brevi manu”.
Per non restare nel vago, riportiamo di seguito alcune consuete motivazioni, diffusamente addotte dagli agenti accertatori, per giustificare l’impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione.
Sono rigidamente ordinate secondo la loro ricorrenza statistica nelle verbalizzazioni per violazione al C.d.S.:
- impossibilità di raggiungere il veicolo;
- impossibilità di fermare il veicolo in modo conforme al regolamento;
- impossibilità di fermare il veicolo a causa del traffico intenso.
Esaminiamo la prima motivazione, e cioè l’ “Impossibilità di raggiungere il veicolo”. E’ pacifico che siamo dinanzi ad una affermazione incoerente ed illogica.
Se l’infrazione elevata dall’accertatore non contempla l’eccesso di velocità (nel qual caso sarebbe bastata l’indicazione prevista dal C.d.S.per “veicolo lanciato a velocità eccessiva”) non si comprende come possa risultare impossibile il fermo di un veicolo che viaggia a velocità non superiore ai 50-55 km/h, ad esempio in una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.
Passiamo alla seconda motivazione fra quelle in voga presso gli agenti accertatori per nascondere, dietro una foglia di fico, lo spiccato tropismo del vigile accertatore ad elevare infrazione senza contestazione immediata (e dunque senza doversi sobbarcare l’eventuale ulteriore fatica di dover trascrivere le osservazioni del presunto trasgressore, con redazione del verbale ex-post, in comodo ufficio con aria condizionata, magari sorseggiando un caffè).
Ci riferiamo alla impossibilità di fermare il veicolo in modo conforma al regolamento. Cosa significa? Assolutamente niente. Se il verbale non contiene ulteriori elementi al riguardo, che specificano il perchè non sia stato possibile fermare il veicolo, ci troviamo al cospetto di una evidente esemplificazione di verbale nullo e di sanzione inefficace.
Affrontiamo nel merito l’ultimo “pretesto”, la terza classificata fra le motivazioni più gettonate dagli agenti accertatori per motivare le cause della mancata immediatezza della contestazione di infrazione.
Si tratta dell’ “Impossibilità di fermare il veicolo a causa del traffico eccessivo”.
Anche in questo caso rileviamo illogicità ed incoerenza. Se non c’è un ingorgo, non si evidenzia alcun problema a procedere al fermo del veicolo dopo un breve inseguimento. Se, invece, ci troviamo di fronte a quelle scene ormai consuete nelle grandi e piccole città d’Italia, in cui un veicolo resta fermo imbottigliato nel traffico per ore, non si capisce come anche un vigile appiedato non possa procedere al fermo del veicolo per contestare immediatamente l’infrazione. A meno che non risulti dal verbale che il veicolo che ha commesso l’infrazione sia un AB serie 200 (parliamo di elicotteri della Agusta Bell) anche in tale fattispecie il verbale redatto risulta nullo e la sanzione comminata inefficace.
Qualcuno potrebbe chiedersi, a questo punto, che differenza ci possa essere, a parte le ulteriori spese di notifica, fra una contestazione immediata ed una differita.
Ci si potrebbe domandare per quale motivo il C.d.S. è così chiaro ed esplicito nel limitare le circostanze in cui agli agenti accertatori è consentita la multa differita. Sancendo, indirettamente, che in tutte le altre situazioni, al presunto trasgressore deve essere in ogni caso garantita una contestazione immediata.
Per rispondere al quesito vi racconto una storia vera, che ha avuto come protagonista la mia amica Caterina
Caterina è una automobilista attenta e rispettosa del codice stradale. Anche perchè non è economicamente in grado di poter sottrarre al proprio, già ristretto, bilancio familiare gli importi dovuti per eventuali sanzioni.
Caterina aveva bisogno di cure dentarie. Aveva interpellato una dentista che esercitava nei pressi della propria abitazione, ma il preventivo era risultato esorbitante. Consigliata da amiche comuni, aveva così optato per un professionista il cui studio si trovava, però, dall’altra parte della città. Fatti quattro conti sui costi di benzina necessari per raggiungere lo studio dentistico lontano da casa, la conclusione era che ci sarebbe stato comunque un risparmio di almeno 500 euro.
Così aveva continuato per alcuni mesi a sottoporsi alle cure dentarie che le erano state prescritte, attraversando ogni volta mezza città.
Il tragitto che portava allo studio dentistico comprendeva un tratto con corsia preferenziale, riservata ai mezzi pubblici, maldestramente indicato (e già questo sarebbe bastato come motivo di ricorso) che Caterina tranquillamente percorreva, ignara della violazione che stava commettendo.
In più gli appuntamenti di Caterina con il dentista erano fissati in orari di traffico scarso (sempre nel primo pomeriggio). Dunque, veniva praticamente escluso qualsiasi intento da “furbetta del quartierino” per la nostra Caterina: percorrere infatti la corsia preferenziale o quella normale non comportava, in quegli orari, alcun vantaggio.
E, per finire, Caterina era stata ancora più sfortunata: non aveva mai visto un autobus circolare su quella corsia, cosa che le avrebbe almeno acceso qualche “lampadina” di allarme.
Ma, non sapeva ancora, Caterina, cosa le stava riservando la malasorte. Una accertatrice del traffico (risulta che le donne vigile urbano siano le più “cattive”) sempre la stessa, sempre all’altezza dello stesso numero civico, e negli stessi orari, al passaggio di Caterina (che fra l’altro procede sempre a velocità esasperatamente bassa, quasi a passo di bicicletta) annotava numero di targa elevando contravvenzione per occupazione della corsia preferenziale ad ogni passaggio.
La frase di rito questa: “Circolava nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici – Motivo della mancata contestazione: la violazione non è stata contestata per non intralciare il servizio pubblico di trasporto”. Assolutamente risibile come alibi per non aver proceduto ad una contestazione immediata.
Morale della storia: dopo qualche mese Caterina si vede notificare a casa, e tutte in uno spazio temporale di due settimane, 10 (dico dieci) multe, tutte uguali.
Giorni diversi, orari quasi identici, stesso luogo e numero civico, medesima accertatrice, uguale articolo violato (il 7/1 del nuovo C.d.S.) identica motivazione per non aver proceduto alla contestazione immediata (l’esigenza di non intralciare il traffico quella formale, in realtà la comodità di fare l’accertatrice seduta comodamente in macchina e senza la rottura do coglio** di ricevere eventuali giuste osservazioni da parte del presunto trasgressore).
Ora, ragioniamo. Ammesso (e non concesso) che anche Caterina avesse voluto fare la furba: se fosse stata fermata almeto una volta (preferibilmente la prima) per la contestazione immediata, sarebbe stata così stupida da perseverare?
Ed anche ammesso che stupida lo sia stata, dopo la seconda contestazione immediata da parte della stessa accertatrice e nel medesimo luogo, non avrebbe forse cercato strade alternative per evitare di pagare altre multe? Una che decide di fare un viaggio di due ore, fra andata e ritorno, per risparmiare 500 euro di onorario del dentista, può mai consapevolmente accettare di rischiare 10 (dico dieci) contravvenzioni da 85 euro ciascuna per un totale di 850 euro?
Spero sia chiaro adesso perchè la notifica al domicilio del presunto trasgressore non può e non deve, in ogni caso, sostituire la contestazione immediata. E perchè un verbale non contestato immediatamente al presunto trasgressore, quando non ricorrano le circostanze previste dalla legge che consentono la contestazione differita, deve essere considerato nullo e la sanzione comminata assolutamente inefficace.
Insomma, la “ratio” della multa ha anche una finalità educativa e non meramente repressiva !!!
Inutile dire che i ricorsi sono stati poi tutti accolti dal Prefetto e probabilmente la “cecchina” accertatrice anche redarguita per i suoi comportamenti poco trasparenti e sicuramente censurabili.
Prima di chiudere l’articolo, qualche altra considerazione
Abbiamo già discusso, in post precedenti, i numerosi motivi che possono rendere il verbale nullo e la sanzione inefficace, quando l’infrazione viene immediatamente contestata. Nella parte iniziale di questo documento abbiamo anche detto che la (necessaria) consegna del verbale sottoscritto dall’accertatore al presunto trasgressore costituisce una notifica “brevi manu”.
E’ dunque implicito il messaggio che volevamo trasmettere. Ma, per completezza e chiarezza, lo rendiamo intellegibile:
- se il verbale consegnato dopo una contestazione immediata manca della firma dell’agente accertatore, la notifica “a mani proprie” deve ritenersi come mai avvenuta. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace. Mi auguro che chi si troverà in questa circostanza fortunata non sia così gentile da far notare all’agente accertatore la mancanza della firma in calce al verbale…
- se l’infrazione viene contestata immediatamente dall’agente accertatore, l’agente ha l’obbligo di consegnare il verbale, che redige al momento in cui contesta la multa, alla persona multata. Se non lo fa, la notifica del verbale a mani proprie deve essere ritenuta mai avvenuta. Un eventuale atto notificato successivamente al domicilio del presunto trasgressore è già viziato dalla mancata notifica “brevi manu” nel momento in cui è avvenuta la contestazione immediata. Mi raccomando, non ricordate al vigile, che che porta via con sè anche la vostra copia di verbale, che dovrebbe consegnarvelo …
- se la contestazione immediata è operata dall’ausiliario del traffico, e se l’ausiliare stesso consegna il verbale al presunto trasgressore, siamo in presenza di un difetto gravissimo di notifica “brevi manu”. L’ausiliario del traffico non è abilitato a fare la contestazione immediata dell’infrazione, ma soltanto a redigere una specie di attestazione dell’infrazione, che per essere efficace deve essere trascritta in un verbale vero e proprio redatto e firmato da un agente. Nel caso in cui 1′ausiliario abbia contestato immediatamente la multa, compilato il verbale e proceduto alla consegna dello stesso, il verbale che consegna non è assolutamente valido e può essere impugnarlo, perché egli non aveva alcun potere per emetterlo. E, quindi si tratta di un verbale mai notificato “brevi manu”. L’auspicio è che, leggendo queste note, qualcuno non ritenga di utilizzarle per spiegare all’ausiliare del traffico, che gli ha appena contestato una infrazione, come stiano effettivamente le cose …
Nei tre casi segnalati una eventuale successiva notifica del verbale al domicilio del presunto trasgressore , anche secondo una procedura più che corretta ed ineccepibile, non ha valore alcuno. La notifica del verbale è inficiata da vizi ad essa precedenti.
Da ultimo una precisazione per segnalare un equivoco in cui il cittadino multato incorre spesso.
Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e’ il verbale vero e proprio ma un semplice preavviso. Esso, che solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, l’atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene messo al corrente della multa.
Tale preavviso potra’ quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell’agente accertatore. E’ un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza l’aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.
Il ricorso avverso tale atto (il preavviso di multa) non e’ ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra’ pertanto attendere l’arrivo del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest’ultimo. la sentenza della corte di Cassazione n.5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.
Il prossimo articolo della serie riguarderà gli errori e le omissioni nelle procedure di notifica che sempre più spesso si verificano quando il verbale, in assenza di contestazione immediata, viene recapitato al domicilio del presunto trasgressore.
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