Cambiale – tratta, vaglia cambiario o pagherò
I titoli di credito sono documenti in base ai quali un soggetto è tenuto ad effettuare una prestazione tipicamente, versare denaro) a chi li presenta, essendone legittimamente in possesso. Il diritto del possessore ad ottenere la prestazione prescinde dalla dimostrazione delle ragioni che hanno generato il diritto stesso: è sufficiente il possesso del titolo per avere diritto alla prestazione indicata, senza dover dimostrare le ragioni giuridiche ed economiche che hanno fatto sorgere il credito. Perché siano validi, i titoli di credito devono rispettare alcuni requisiti formali indicati puntualmente dalla legge.
La cambiale (effetto) è un titolo di credito che contiene la promessa o l’ordine di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, in un certo luogo, a favore di chi risulta legittimamente possessore del titolo. Esistono due tipologie di cambiali: il pagherò o vaglia cambiario e la cambiale tratta.
IL PAGHERO’ O VAGLIA CAMBIARIO
Il pagherò o vaglia cambiario è una promessa di pagamento: un soggetto (obbligato principale, emittente) si impegna a pagare la somma di denaro indicata nel titolo ad un altro soggetto (beneficiario).
LA CAMBIALE TRATTA
La cambiale tratta o, più semplicemente tratta, è un ordine di pagamento: un soggetto (traente) ordina ad un altro (trattario) di pagare la somma di denaro indicata ad un altro soggetto (beneficiario), che può anche coincidere con il traente. Il trattario, apponendovi la firma, può accettare la tratta e diviene, così, il debitore principale; se il trattario non accetta la tratta, il titolo di credito è comunque valido e il debitore principale è il traente. La cambiale tratta si utilizza tipicamente nelle transazioni commerciali, con la clausola “documenti contro accettazione” (D/A).
Con questa clausola il vettore consegna la merce al destinatario soltanto dopo che questi ha accettato le tratte relative al pagamento del prezzo.
Perché sia valida, la cambiale deve indicare:
- la denominazione di “cambiale”
- la promessa incondizionata (pagherò) o l’ordine incondizionato (tratta) di pagare una somma determinata
- la data e il luogo di emissione
- il nome del beneficiario nel pagherò e del trattario nella tratta
- il luogo del pagamento
- la sottoscrizione dell’emittente ovvero del traente
- la data di scadenza
La cambiale, inoltre, è soggetta ad un’imposta di bollo nella misura dell’8 per mille.
Una volta in possesso della cambiale, il beneficiario può attendere la scadenza e presentarla all’obbligato principale perché per ottenere il pagamento, oppure può utilizzarla per pagare un suo debito, trasferendola ad un terzo. Il trasferimento di una cambiale avviene mediante girata, ossia con l’indicazione sul retro di una dichiarazione scritta con cui il girante (beneficiario) ordina all’obbligato principale di pagare, contro la presentazione del titolo, ad un altro soggetto, il giratario. Effettuando la girata, il girante diventa a sua volta un obbligato cambiario. Qualora l’obbligato principale non provveda al pagamento, il giratario può rivalersi legalmente anche contro di lui. Il giratario può, a sua volta, girare ulteriormente la cambiale o attenderne la scadenza per presentarla all’incasso.
Alla scadenza della cambiale, il possessore può presentarsi all’obbligato principale ed esigere il pagamento della somma indicata contro la consegna della cambiale stessa. Qualora l’obbligato principale non ottemperi a quanto dovuto, il possessore della cambiale dà incarico ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario di elevare il protesto. Con il protesto, il pubblico ufficiale scrive sullacambiale (o sul “foglio di allungamento”) un verbale sintetico del mancato incasso, indicando anche il costo della sua prestazione, che incrementa il valore dell’effetto (e, quindi, del debito dell’obbligato principale).
Il possessore della cambiale protestata può chiederne il pagamento agli altri soggetti intervenuti nella sua circolazione, gli obbligati di regresso (emittente, traente, girante/i); ciascuno di questi è tenuto ad effettuare il pagamento al portatore della cambiale e subentra nel credito nei confronti dell’obbligato principale.
Uno dei più interessanti vantaggi della cambiale è la sua relativa facilità di circolazione. Mediante le cambiali è possibile, mediante una semplice girata, cedere dei crediti senza dimostrare le ragioni della loro esistenza, in quanto sono titoli autonomi, la cui validità non dipende dalla validità del rapporto economico sottostante.
Talvolta, per l’incasso delle cambiali si utilizzano appositi servizi erogati dalle banche. Presentando la cambiale all’incasso alla propria banca alcuni giorni prima della sua scadenza, questa si incarica di provvedere alla presentazione dell’effetto ed, eventualmente, alla levata del protesto. Una volta incassata la cambiale, l’azienda di credito provvede ad accreditare dell’importo corrispondente il conto corrente del beneficiario.
Attraverso l’interposizione della banca si può evitare di recarsi materialmente al domicilio del debitore, vicino o lontano che sia, e di occuparsi di tutte le formalità di rito, comprese quelle eventuali legate al protesto; a fronte del servizio erogato, tipicamente, si paga solo una commissione, giacché la banca accredita la somma solo “al dopo incasso”, senza effettuare alcuna anticipazione.
LE RICEVUTE BANCARIE
Una valida alternativa alle cambiali è costituita dalle ricevute bancarie (ri.ba.) molto diffuse nella prassi commerciale. Si tratta di documenti che, riferendosi ad un credito, ne indicano l’ammontare, il debitore, la scadenza e si presentano alla banca perché questa ne curi l’incasso.
Le ricevute bancarie non sono titoli di credito e quindi non presentano le medesime caratteristiche delle cambiali: non possono essere girate, se non per l’incasso, non danno il diritto all’incasso a prescindere dal rapporto commerciale sottostante, non è possibile effettuare il protesto, né adire l’azione cambiaria in caso di mancato pagamento, ecc. Inoltre, per le ri.ba. non è prevista l’imposta di bollo; a questa caratteristica distintiva, in particolare, è attribuibile la grande diffusione delle ricevute bancarie.
Tipicamente, dell’incasso delle ricevute bancarie si occupa la banca: la ri.ba. viene presentata alla banca dal creditore affinché questa ne curi l’incasso. Ad incasso avvenuto (“al dopo incasso”), la banca accredita il conto corrente del debitore dell’importo corrispondente, al netto di una commissione di incasso.
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Ho consegnato in data 19/01/2011 alla mia banca n. 5 cambiali da incassare con cadenza mensile a partire dal 30/03/2011 e così via, entro quanti giorni avverrà l’accredito sul mio c.c.grazie.
Ciao Antonio. Il suo quesito andrebbe riproposto nella sezione “debiti e sovraindebitamento” del nostro forum.
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