Tetto sugli interessi dei mutui a tasso variabile, sospensione mutuo, restituzione dei conti dormienti ai legittimi proprietari e bonus vacanze – Le ultime quattro “bufale” del governo

Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati:  l’ effettiva applicazione del tetto (4%)  sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l’esproprio dei conti “dormienti” per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi proprietari che ne facessero richiesta; i “buoni vacanza”.

Tetto del 4% sugli  interessi dei mutui a tasso variabile

«Del “tetto al 4%” per gli interessi da versare nel 2009 sui finanziamenti per la prima casa accesi prima del 31 ottobre 2008, tanto sbandierato al momento di presentare le misure di sostegno alle famiglie italiane, non esiste pressoché traccia.

Cercare di capire dove si sia inceppata la macchina della burocrazia è come al solito un esercizio complicato e forse pure improduttivo. Di sicuro il ministero delle Finanze ci ha messo del suo al momento di stendere il testo di legge, così poco chiaro da rendere necessaria la pubblicazione di tre successive circolari esplicative.

Insomma, sono passati più di sei mesi dalla sua introduzione, ma nelle tasche della maggior parte dei potenziali beneficiari gli effetti del cosiddetto tetto del 4% per i mutui non si sono ancora visti. L’agevolazione era stata introdotta dal Decreto Anticrisi e voluta proprio per aiutare quelle famiglie che avevano visto aumentare a dismisura, a causa della crisi finanziaria la rata del proprio mutuo. Cos’è accaduto in questi mesi?

Le ragioni del ritardo sono differenti anche se sarebbero principalmente imputabili alla trasmissione dell’elenco dei mutuatari aventi diritto all’agevolazione da parte dell’agenzia delle entrate alle singole banche. Comunicazione che evidentemente ha richiesto più tempo di quanto previsto. Tuttavia a breve la situazione dovrebbe sbloccarsi grazie anche alla discesa in campo dell’Abi, l’associazione bancaria italiana che nei giorni scorsi ha inviato una circolare a tutte le banche invitandole ad accettare tutti i moduli di autocertificazione presentati dai clienti.

Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Maximilian Cellino di Plus 24 e Pietro Locatelli, presidente di Systema Mutui.

Sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Dall’accordo ABI MEF sulla sospensione del  pagamento rate mutuo siglato a marzo 2009:

“Per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:

1. a prevedere — nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto all’art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185108 — la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato — se capiente — il Fondo di cui all’art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrate o trovi una nuova occupazione;

2. per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali e previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.

Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro è settimane dalla firma del protocollo d’intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.”

Analizziamo, ad esempio,  l’iniziativa UNICREDIT

Periodo previsto di sospensione del pagamento delle rate del mutuo : 12 mesi

Eventi al verificarsi dei quali è possibile presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo da parte di uno degli intestatari del mutuo:

  1. separazione/divorzio tra coniugi in presenza di figli a carico
  2. perdita occupazione (lavoratori a tempo indeterminato)
  3. perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici (stagionali, tempo determinato, co.co.pro., interinali, contratti di formazione lavoro e apprendistato, ecc.)
  4. inserimento in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) Ordinaria e Straordinaria
  5. decesso

Requisiti per accedere al beneficio:

  • bisogna essere intestatari di un mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa, sottoscritto presso il Gruppo UniCredit prima del verificarsi dell’evento, completamente erogato e con qualsiasi tipologia di tasso o ammortamento applicato al momento del verificarsi dell’evento;
  • gli intestatari  devono disporre di redditi lordi maturati nell’anno 2007 inferiori a 25.000 Euro (somma dei redditi degli intestatari del mutuo);
  • le rate devono essere state pagate regolarmente, almeno fino al momento del verificarsi di uno degli eventi previsti nel periodo che va dal 01.10.2008 al 31.12.2009.

Documenti richiesti:

  • CUD 2008 o Modello Unico 2008 o 730/2008 di tutti gli intestatari del mutuo;
  • stato di famiglia (in caso di separazione/divorzio);
  • sentenza di separazione giudiziale o omologa di separazione consensuale o sentenza di divorzio; in alternativa, dichiarazione dell’avvocato di parte che conferma l’emissione dei provvedimenti sopra indicati e riassume le condizioni in essi contenute;
  • lettera di licenziamento con data compresa tra il 01/10/2008 e 31/12/2009 (in caso di perdita occupazione);
  • ultima busta paga e dichiarazione del datore di lavoro (in caso di perdita del posto di
  • lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici);
  • lettera di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni, esibita in originale (in caso di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni );
  • certificato di morte in originale.

Meccanismo di recupero delle rate non pagate nel periodo di sospensione: le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.

E, dunque, è immediato considerare gli aspetti che seguono:

1) Si chiede come requisito di accesso al beneficio  un reddito riferito  al 2007 non superiore a 25 mila euro complessivamente,  per tutti gli intestatari del mutuo. Cioè un mutuatario licenziato nel 2009 che avesse avuto un reddito nel 2007 di 26 mila euro non fruisce della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

2) “Le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.”  Bene. Anzi male, perchè si parla di costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora, ma nulla si dice circa gli interessi  derivanti dall’aumento della durata del finanziamento (conto di finanziamento accessorio).  E così assistiamo all’applicazione di interessi stratosferici per dodici mesi di sospensione, da scontare a fine del piano di ammortamento.

3) Ammesso che i requisiti siano soddisfatti, che il mutuatario intenda (per ragioni di forza maggiore) accollarsi gli interessi  del conto di finanziamento accessorio la sospensione non scatta automaticamente. La sospensione è subordinata ad una valutazione soggettiva della banca.

E non mancano le situazioni paradossali, come quella che ha vissuto un nostro lettore che ci scrive:

A sentir dell’accordo ABI-MEF per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ero molto felice. Sono, infatti, un padre di famiglia in cassaintegrazione.

Mi sono allora presentato alla filiale UNICREDIT dove ho stipulato il mutuo per fare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate. Tutto andava benissimo, mi hanno detto che mi avrebbero richiamato.

Ed effettivamente sono stato contattato dal consulente della banca, il quale però mi ha comunicato che la richiesta non era stata accolta per un semplice motivo: sono in cassaintegrazione, purtroppo, da piu di due mesi.

In pratica per poter fruire dell’accordo avrei dovuto essere licenziato dopo la firma dell’accordo …

Comunque riportiamo lo spot pubblicitario confezionato dagli  ineffabili Tremonti boys:

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Ho perso il lavoro/sono in cassa integrazione – Posso far sospendere il pagamento della rata del mutuo?

Sì. Puoi ottenere il rinvio delle rate del mutuo presso le banche che hanno utilizzato gli strumenti finanziari messi a disposizione dal Governo.

Vale per te così come per un tuo familiare convivente: se hai perso il lavoro o sei in cassa integrazione puoi far sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo. Questo senza nessuna spesa aggiuntiva. Se nel frattempo verrai reintegrato o troverai una nuova occupazione, la sospensione delle rate terminerà anticipatamente.

Il vantaggio è poter affrontare meglio un momento difficile per la tua famiglia.

Rivolgiti alla tua banca e verifica se ha aderito all’iniziativa o se offre altre soluzioni analoghe.

Diverse banche infatti hanno stipulato specifici accordi con regioni, enti locali e associazioni di categoria finalizzati a consentire a chi si trova in questa condizione la sospensione delle rate del mutuo.

Trovi la lista delle banche che hanno aderito all’iniziativa sul sito www.tesoro.it.

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Rimborso conti dormienti espropriati

Sul sito del Ministero Economia e Finanze (MEF) si legge:

“Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione  al  titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.

Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.”

C’è dunque una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati,  compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”,  e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare  il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento.

Si dice infatti che “la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.

Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire? Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all’indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate …

Il 26 novembre 2009 è “Striscia la notizia” ad occuparsi di conti dormienti

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Un altro video interessante è il seguente

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Buoni vacanze

Andiamo a spulciare sul  sito del governo.

Leggiamo: “E’ stato pubblicato il 15 aprile 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 – 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici – l’Avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dei Buoni Vacanza. Destinatari dell’avviso, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le associazioni no-profit che hanno 20 giorni di tempo per presentare la propria offerta.

Spetta al gestore, individuato tramite convenzione, la verifica  e la  sussistenza dei requisiti per chi ha fatto richiesta del buono-vacanza.  Il  gestore predispone l’elenco dei soggetti che hanno  diritto all’agevolazione,  e assicura il raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate.”

Li ricordate vero i “Bonus Vacanza” per il turismo balneare, montano e termale destinati ai nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio-economiche? La pubblicità governativa ed i comunicati stampa asserivano che “i Buoni possono essere utilizzati dal 6 gennaio fino alla prima settimana di luglio e dalla prima settimana di settembre fino al 20 dicembre.”

Dell’esito della manifestazione di interesse nulla è dato sapere e siamo ormai al 23 giugno 2009. Valutando a spanne i tempi necessari per mettere in moto la macchina organizzativa, una volta individuato il “gestore dei Buoni Vacanza“, sarà grasso che cola se chi ne ha diritto potrà fruire del beneficio entro il 20 dicembre p.v.

Anche perchè, inutile ricordarlo, attualmente il governo è parecchio impegnato nella gestione delle vacanze del premier Silvio Berlusconi a Villa Certosa …

La pagina del sito è rimasta aggiornata al 16 aprile.



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  • gianfranco piccoli 18 settembre 2009 at 16:30

    Un tesoretto di centinaia di migliaia di euro – Dopo il 6 dicembre i soldi finiranno allo Stato – Si tratta dei libretti di risparmio delle poste «dimenticati» da 10 anni

    Quasi 1.400 libretti di risparmio postali «dimenticati» dagli altoatesini, un tesoretto di centinaia di migliaia di euro.

    E se nessuno li reclamerà entro il 6 dicembre, andranno allo Stato.

    Sono questi i numeri diffuse dalle Poste, che anche in questi giorni invitano i clienti a verificare se sono titolari di uno dei 1.345 libretti di risparmio, aperti presso le filiali postali altoatesine, che da oltre dieci anni non registrano un movimento contabile. La «dead line» è fissata per il 6 dicembre prossimo, data oltre la quale i depositi non reclamati dai legittimi proprietari finiranno nel Fondo sociale di garanzia, così come previsto dalla legge sui cosiddetti «conti dormienti».

    In tutto si tratta di alcune centinaia di migliaia di euro, un tesoretto che fa gola: quasi impossibile stabilire la ciffra esatta, considerando che gran parte del materiale risale all’epoca pre-informatica. Insomma, per fare i conti si dovrebbero spulciare i vecchi libroni cartacei.

    Normalmente – spiega l’ufficio stampa delle Poste – i libretti di risparmio «dormienti» non contengono che poche centinaia di euro. In alcuni casi si tratta di piccoli depositi lasciati a suo tempo proprio per non estinguere il libretto, ma poi finiti nel dimenticatoio. Insomma, sbadati sì, ma nessuno ha «abbandonato» cifre da capogiro.

    La situazione per i libretti di risparmio postali è più complessa rispetto, ad esempio, ai conti correnti, che permettono alle banche di risalire facilmente al titolare o ai familiari. Gran parte dei libretti, infatti, sono al portatore e non nominali e l’unico modo per identificare il titolare è sperare che riconosca il codice identificativo diffuso dalle Poste sul proprio sito (www.poste.it).

    Non è un caso che fino ad oggi non c’è stata la fila di clienti agli sportelli per reclamare il vecchio deposito.

    La cifra di partenza – i 1.345 libretti – subirà una considerevole potatura nelle prossime settimane. I vari uffici postali della provincia, infatti, sono impegnati nella verifica di ogni singolo deposito per capire se rientrano nei casi che escludono l’estinzione.

    Non rientrano, infatti, nella categoria dei «conti dormienti» i depositi inferiori ai 100 euro, i depositi cauzionali (ad esempio quelli per gli affitti immobiliari), i libretti intestati a persone minorenni e i libretti giudiziari.

    Questi ultimi hanno una funzione cautelare: accolgono le somme derivanti da procedimenti giudiziari (pignoramenti o sequestri ad sempio) su richiesta dell’autorità giudiziaria.

    Situazione analoga per quanto riguarda i conti correnti bancari. In Alto Adige quelli «dormienti» sono circa 400, ma già nei mesi scorsi i vari istituti di credito si sono mossi per comunicare ai clienti lo stato del conto e parecchi clienti si sono presenti per incassare o per rinnovare il rapporto con la banca (è sufficiente una comunicazione scritta alla propria banca per interrompere i dieci anni previsti).

    La parte del leone, in questo caso, la fa la Raiffeisen, che raccoglie quasi un quarto di tutti i conti dormienti della provincia. Tra i titolari vi sono anche clienti nati alla fine dell’Ottocento.

    In Italia, secondo il Tesoro, sono circa un milione i conti dormienti, per una cifra complessiva che sfiora il miliardo di euro. Non proprio bluscolini.

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