La successione e i debiti – guida pratica a cura di Rita Sabelli
Dal punto di vista giuridico la successione e’ l’evento attraverso il quale uno o piu’ soggetti (successori od eredi) subentrano in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare un’altra persona (il “de cuius”).
La successione e’ disciplinata principalmente dal Codice Civile agli artt.456 e segg., mentre per le imposte dovute valgono le regole dettate dal relativo testo unico, il d.lgs. 346/90, modificato da numerosi successivi provvedimenti tra i quali la legge 383/01 -che ha abolito l’imposta di successione, e la Finanziaria 2007 che l’ha reintrodotta.
Esaminiamo le regole generali relative alla successione ed alle imposte ad essa collegate. Questioni specifiche e complesse vanno valutate approfondendo l’argomento tramite la lettura delle leggi e delle varie direttive dell’Agenzia delle entrate, magari con l’aiuto di un legale.
CHI SONO GLI EREDI
Gli eredi legittimi sono – in linea generale – i parenti. Sono ancora esclusi i conviventi, ma ammessi i figli naturali (nati fuori dal matrimonio).
Una distinzione importante, per individuare i beneficiari di un’eredita’, e’ legata all’esistenza o meno di un testamento.
IN ASSENZA DI TESTAMENTO
In questo caso, secondo i principi della successione, gli eredi dell’intero patrimonio (mobiliare ed immobiliare) sono il coniuge e figli (ed i loro figli in rappresentanza), poi gli ascendenti (genitori e nonni) ed in ultima analisi -se non esistono altri parenti- i fratelli e -in rappresentanza degli stessi- i loro figli.
Al coniuge spetta, in ogni caso, il diritto di abitazione e l’uso del mobilio della casa di residenza coniugale, se caduta nell’eredita’.
Piu’ in particolare:
- Coniuge (senza figli, ascendenti ne’ fratelli): 100% del patrimonio al coniuge;
- coniuge e figlio unico (pur in presenza di ascendenti e fratelli): 50% al coniuge e 50% al figlio;
- coniuge e piu’ figli (pur in presenza di ascendenti e fratelli): 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli in parti uguali;
- coniuge ed ascendenti (senza figli ne’ fratelli): 2/3 al coniuge, 1/3 agli ascendenti in parti uguali;
- coniuge e fratelli (senza figli ne’ ascendenti): 2/3 al coniuge, 1/3 ai fratelli in parti uguali;
- coniuge, fratelli e ascendenti (senza figli): 2/3 al coniuge, il 25% agli ascendenti in parti uguali, l’8,33% ai fratelli in parti uguali;
- solo figli (pur in presenza di ascendenti e fratelli): 100% ai figli in parti uguali;
- solo ascendenti e fratelli (senza figli): 50% agli ascendenti e 50% ai fratelli, in parti uguali;
- solo ascendenti (senza coniuge ne’ figli ne’ fratelli): 100% diviso tra gli ascendenti;
- solo fratelli (senza coniuge’ ne’ figli ne’ ascendenti): 100% diviso tra i fratelli.
Agli altri parenti entro il sesto grado (fino al figlio del secondo cugino), andra’ in eredita’ l’intero patrimonio in parti uguali solo in caso di assenza dei sopraccitati soggetti.
SE IL TESTAMENTO C’E’
In caso di testamento il bene non deve essere suddiviso necessariamente tra i parenti stretti: c’e’ infatti la possibilita’ di lasciare dei beni a persone estranee (persone care, amici, parenti lontani).
Pertanto il bene potra’ essere lasciato a chiunque sia stato indicato.
Pero’ attenzione: figli e coniugi sono legittimari e non possono essere diseredati.
Dovranno essere comunque ed inderogabilmente rispettate le quote di legittimita’ .
ACCETTAZIONE DELLA EREDITA’
L’apertura della successione avviene alla morte del de-cuius e presso il tribunale di zona del suo ultimo domicilio. A cio’ segue la delazione, ovvero l’offerta dell’eredita’ ai cosiddetti “chiamati all’eredita’”.
Tale delazione, come gia’ visto, puo’ avvenire per testamento o per legge.
I chiamati all’eredita’ devono valutare se accettare o rinunciare. L’accettazione trasforma il chiamato all’eredita’ in un erede vero e proprio e puo’ essere:
- ACCETTAZIONE ESPRESSA il chiamato dichiara espressamente, con atto pubblico o scrittura privata, di accettare l’eredita’. E’ un atto unilaterale ed irrevocabile.
- ACCETTAZIONE TACITA avviene tramite il compimento di un atto che fa presupporre la sua volonta’ di accettare (art.476 c.c.). Cio’, per esempio, attraverso l’appropriazione dei beni ereditati o la loro vendita, donazione, cessione, etc..
- ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO è l’unica forma di accettazione che permette di tenere distinti i beni dell’erede da quelli ereditati dal “de cuius”, con la conseguenza che l’erede rispondera’ ai debiti ereditari solo nei limiti del valore della propria quota (art.490 c.c.). Tale accettazione deve avvenire mediante dichiarazione ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale ove e’ aperta la successione.
L’accettazione deve avvenire entro tre mesi e quaranta giorni (tre mesi per fare l’inventario e 40gg per decidere) dall’apertura della successione nel caso in cui il chiamato sia in possesso dei beni ereditari. Diversamente si puo’ accettare entro il termine di prescrizione del diritto, 10 anni.
Presso un notaio o il cancelliere del tribunale puo’ anche essere depositato un atto di RINUNCIA.
La rinuncia, che fa perdere la qualita’ di erede, puo’ avvenire entro il termine di prescrizione di 10 anni, e puo’ essere fatta a patto di non possedere i beni ereditari e se non si sono compiuti atti che possano determinare l’accettazione tacita. Entro gli stessi 10 anni la rinuncia puo’ essere revocata, ma solo nel caso in cui nessun altro erede abbia nel frattempo accettato l’eredita’.
Da precisare che, in caso di legato testamentario, non occorrerebbe presentare alcuna accettazione. E’ infatti possibile la sola rinuncia, mentre l’accettazione si da’ per certa.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Se l’asse ereditario comprende beni immobili e/o diritti immobiliari, i chiamati all’eredita’ (esclusi quelli che hanno rinunciato) e i legatari sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed a pagare, all’atto della presentazione, le imposte ipo-catastali, i bolli e la tassa ipotecaria.
La presentazione deve avvenire entro un anno (*) dall’apertura della successione (che in genere corrisponde alla morte del “de cuius”), all’Ufficio del registro presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate del luogo dell’ultima residenza del defunto.
Puo’ avvenire di persona o tramite raccomandata a/r (in questo caso vale la data di spedizione) e dev’essere fatta utilizzando -pena la nullita’- lo stampato fornito dall’ufficio del registro conforme al modello approvato dal ministero delle Finanze.
La dichiarazione dev’essere correlata da una serie di documenti, tra cui:
- copia autentica dell’atto di pubblicazione del testamento davanti al notaio (ove ci sia testamento);
- certificato di morte o copia autentica della sentenza di morte presunta;
- stato di famiglia del defunto e degli eredi e legatari e i documenti probanti la parentela naturale;
- eventuali rinunce d’eredita’;
- copia autentica degli eventuali accordi per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
- certificato catastale dei fabbricati e dei terreni (uso successione);
- certificato destinazione urbanistica terreni (eventuale);
- prospetto delle imposte auto-liquidate (ipotecarie, catastali e bollo).
Se dopo la presentazione sopravvengono eventi che possono dar luogo a cambiamenti riguardanti l’eredita’ nonche’ maggiorazioni dell’imposta, gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa, sempre entro il termine di un anno previsto per la prima dichiarazione.
NOTA il termine di presentazione e’ stato portato da sei mesi ad un anno nel 2003, per effetto della legge 326/03.
I cambiamenti introdotti dalla Finanziaria 2007 e dal decreto fiscale collegato (vedi sotto) non hanno compromesso questa disposizione.
Pur facendo ritornare valida la legge sull’imposta di successione nella versione in vigore prima del 24/10/01 (versione che prevedeva il termine di sei mesi, appunto), hanno anche precisato (Finanziaria 2007, art.1 comma 78 lettera c) che il termine resta di un anno.
LE IMPOSTE DA PAGARE
Due recenti leggi (la finanziaria 2007 -legge 296/06- e il decreto fiscale collegato -d.l. 262 convertito nella legge 286/06-) hanno reintrodotto l’imposta di successione abrogata nel 2001 (dalla legge 383), riattivando le regole fissate dal “vecchio” testo unico -il d.lgs.346/90- nella versione vigente al 24/10/2001, ovvero prima dell’abrogazione, con alcune modifiche inerenti le aliquote e le modalita’ di calcolo.
Per le successioni aperte prima del 3/10/06 (data di entrata in vigore del decreto 262/06) sono solo dovute le imposte ipo-catastali ed i bolli (da auto-liquidare con la presentazione della dichiarazione di successione) mentre per quelle aperte successivamente e’ dovuta anche la nuova imposta di successione.
CHI DEVE PAGARE
Sono obbligati solidalmente tutti gli eredi per l’intero ammontare dovuto. Il coerede che ha accettato con beneficio di inventario e’ obbligato nel limite del valore della propria quota ereditaria, mente il legatario e’ obbligato solo per l’imposta relativa al proprio legato (uno o piu’ beni specificatamente assegnatigli.
QUANTO SI PAGA
Per le successioni aperte dal 3/10/2006 l’imposta di successione e’:
- Per trasferimenti a favore del coniuge e parenti in linea retta: 4% sul valore netto eccedente, per ciascun beneficiario, il milione di euro;
- Per trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle: 6% sul valore netto eccedente, per ciascun beneficiario, i 100.000 euro;
- Per trasferimenti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche’ agli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6% senza franchigia;
- Per trasferimenti a favore di altri soggetti: 8% senza franchigia;
Attenzione: Se il beneficiario dei trasferimenti e’ una persona portatrice di handicap grave (ai sensi della legge 104/92), l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.
Per “valore netto” si intende il risultato di una somma algebrica che comprende tutte le attivita’ e passivita’ ereditate. Il calcolo e’ effettuato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate con i dati desunti dalla dichiarazione di successione.
Sui trasferimenti di aziende (o di quote sociali od azioni) fatte ai discendenti e/o al coniuge, non si paga l’imposta, a patto che gli eredi proseguano l’attivita’ per un periodo non inferiore ai cinque anni con rilascio di apposita dichiarazione contestualmente alla dichiarazione di successione (pena la decadenza del beneficio).
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SE LA SUCCESSIONE COMPRENDE UN IMMOBILE
In questo caso sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali, nella misura del -rispettivamente- 2% ed 1% calcolati sul valore degli immobili, con un minimo di 168 euro.
Se per almeno uno degli eredi sono applicabili i benefici “prima casa” le due imposte sono dovute in misura fissa di 168 euro ciascuna.
Queste imposte, unitamente ai bolli, devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, in autoliquidazione con modello F23 presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale.
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
La liquidazione dell’imposta avviene da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti sulla dichiarazione di successione, tramite notifica di un apposito “avviso di liquidazione” che deve avvenire -pena la decadenza- entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione.
Il termine entro cui pagare e’ di 90 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, pena il calcolo di interessi semestrali e sanzioni (vedi piu’ avanti).
In certe condizioni e’ possibile ottenere una rateizzazione del pagamento dell’imposta di successione, previa presentazione di adeguate garanzie (ipoteca, titoli di stato, fideiussione, etc.).
La rateizzazione, di massimo cinque rate annuali, e’ ottenibile facendo domanda entro 60gg dalla notifica dell’avviso di liquidazione ed ottenendone autorizzazione entro i successivi 90gg.
Sulle rate saranno calcolati gli interessi.
ACCERTAMENTI E SANZIONI
In caso di irregolarita’ formali (errori sui dati o mancanza di uno o piu’ allegati) ne dara’ avviso al contribuente chiedendo di regolarizzarsi entro 60 giorni. La mancata regolarizzazione comportera’ la nullita’ della dichiarazione, ovvero la stessa si intendera’ come mai presentata.
Se invece l’ufficio ritenesse la dichiarazione incompleta o infedele (mancata indicazione di alcuni beni ereditati, valori indicati in misura minore o non conformi, oneri e passivita’ inesistenti, etc.etc.) potrebbe provvedere alla sua rettifica ed alla liquidazione dell’eventuale maggiore imposta.
La rettifica dev’essere notificata con apposito avviso entro due anni dalla notifica del primo avviso di liquidazione.
In caso di omessa dichiarazione (anche di quella sostitutiva o integrativa) l’accertamento d’ufficio con liquidazione -o riliquidazione- dell’imposta dovuta puo’ avvenire entro cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
RISCOSSIONE COATTIVA
Se gli avvisi di liquidazione od accertamento non vengono pagati entro il termine previsto scatta la riscossione coattiva. Questa avviene tramite iscrizione a ruolo con emissione di cartelle esattoriali da parte dei concessionari della riscossione, ai sensi del d.p.r. 43/88 (art.67 e segg.) con tutte le conseguenze di legge.
RIMBORSI
Possono avvenire per diversi motivi (pagamenti eccessivi od indebiti, riconoscimento tramite sentenza passata in giudicato dell’appartenenza a terzi di beni per cui e’ stata pagata l’imposta, ricomparsa del “morto presunto”, pagamenti eccessivi per mutamenti della devoluzione ereditaria, etc.etc. ).
I rimborsi devono essere richiesti -a pena di decadenza del diritto- entro tre anni dal pagamento o dal giorno in cui e’ sorto il diritto alla restituzione con domanda da presentarsi di persona o tramite raccomandata a/r senza busta.
Ha collaborato Barbara Vallini
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Ciao Eliana. Il suo quesito andrebbe riproposto nella sezione “debiti e sovraindebitamento” del nostro forum.
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