Servizi bancari e finanziari – Normativa sulla trasparenza
La normativa sulla trasparenza disciplina le relazioni fra gli intermediari bancari e finanziari e la clientela nella fase precontrattuale, al momento della conclusione del contratto e nel corso dello svolgimento del rapporto. In questo modo vengono realizzate anche, a livello microeconomico, forme di tutela degli utenti dei servizi bancari. E’ consigliabile che il cliente legga e valuti attentamente, prima di aderire ad un contratto, le offerte e la documentazione messa a disposizione dagli intermediari bancari e finanziari per conoscere i propri diritti e le modalità per esercitarli in maniera corretta ed efficace.
La normativa di riferimento è costituita dal Testo Unico Bancario (TUB), dalle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) e dalle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia. Le regole riguardano i prodotti bancari tradizionali (conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti e strumenti di pagamento) e prevedono:
Pubblicità (art. 116, comma 1, TUB)
I tassi d’interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti (compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi) devono essere pubblicizzati in tutti i locali della banca aperti al pubblico. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, deve essere pubblicizzato il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) . Le principali informazioni sono contenute nei fogli informativi messi a disposizione del pubblico.
Forma e contenuto dei contratti (art. 117 TUB)
I contratti devono avere forma scritta e una copia deve essere consegnata ai clienti. Nel caso d’inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo e la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. I contratti devono inoltre indicare: il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Modifiche unilaterali delle condizioni – Jus variandi (art. 118 TUB)
Nei contratti di durata può essere prevista la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo; la clausola contrattuale che contiene tale facoltà per la banca deve essere specificamente approvata per iscritto dal cliente. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità definite dalla legge.
Per variazione s’intende la modifica di clausole previste dal contratto; è escluso che le modifiche comportino l’introduzione di “nuove” clausole.
Inoltre, se nel contratto è previsto che un tasso d’interesse sia indicizzato alla variazione di parametri oggettivi tali variazioni non comportano una modifica ai sensi dell’art. 118 TUB.
La modifica s’intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni. Se recede, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni praticate in precedenza. Le variazioni contrattuali per le quali non sono osservate tali regole sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
Quando le variazioni dei tassi d’interesse dipendono dalle decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori sia quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
Comunicazioni periodiche (art. 119 TUB)
Nei contratti di durata (quelli cioè destinati a regolare un rapporto nel tempo con una serie di prestazioni e controprestazioni, come ad esempio il conto corrente) le banche e gli intermediari finanziari forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e in ogni caso almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Per i conti correnti è rimessa al cliente la scelta della periodicità dell’invio dell’estratto conto (annuale, semestrale, trimestrale o mensile). Il contenuto dell’estratto conto o di ogni altra comunicazione periodica deve intendersi approvato dal cliente trascorsi sessanta giorni dal loro ricevimento.
Decorrenza delle valute (art. 120 TUB)
Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca e assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
Calcolo degli interessi (art. 120, comma 2, TUB)
Nei contratti bancari la produzione degli interessi sugli interessi (cd. anatocismo) è ammessa a condizione che le banche rispettino le regole di trasparenza e correttezza fissate dal CICR (si veda delibera CICR 9 febbraio 2000) e che sia prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi derivanti sia dalle operazioni a debito sia da quelle a credito.
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