Separazione dei beni – è opponibile al creditore solo se annotata sull’atto di matrimonio

Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11319/2011.

Secondo la Cassazione, qualora risulti che al momento del pignoramento del bene da parte di terzi creditori non vi era alcuna annotazione della convenzione matrimoniale di separazione a margine dell'atto di matrimonio, non si potrà contestare al creditore la detta separazione dei beni.

Al riguardo l'articolo 162 del Codice civile prevede, infatti, che l'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali dipende dall'annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio (Corte di Cassazione, sentenza del 23 maggio 2011, numero 11319).

30 Dicembre 2011 · Antonella Pedone





Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!