Riscossione coattiva e compensazione – la PA non salda fatture a chi deve pagare una cartella esattoriale

Secondo quanto previsto dall’art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, successivamente disciplinato dal D.M. 18.1.2008, n. 40, i soggetti pubblici, ossia le pubbliche Amministrazioni e società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a euro 10mila, devono procedere alla verifica di eventuali inadempienze tributarie da parte del soggetto beneficiario del pagamento stesso.
Ciò si realizza con l’inoltro, da parte della PA, di apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.a la quale è preposta a controllare che non risulti nessun inadempimento a carico del beneficiario dell’obbligo di versamento, di ammontare complessivo pari almeno a euro 10mila, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’01.01.2000.
Qualora Equitalia comunichi che non risultano inadempimenti ovvero non fornisca alcuna risposta nel termine previsto, il soggetto pubblico può procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti. Mentre nel caso risulti un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, co. 1, D.P.R. 602/1973. Il soggetto pubblico, dunque, non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito in attesa che gli venga notificato dall’agente della riscossione competente per territorio l’ordine di pagamento ex art. 72-bis. Sul tema sono stati forniti recenti chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 27 del 23.09.2011.
Ambito applicativo dell’articolo 48-bis DPR 602/1973
Di seguito una sintesi dell’ambito applicativo dell’articolo 48-bis DPR 602/1973, secondo quanto chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23.09.2011.
- Rapporti nell’ambitol della pubblica amministrazione » l’’art. 48-bis, D.P.R. 602/1973 non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’Istat.
- Crediti impignorabili » non è ammessa la possibilità di sospendere il pagamento sulle erogazioni per le quali una normativa di rango primario escluda la possibilità di procedere al loro pignoramento.
- Pagamento stipendi » non devono essere soggetti a verifica ex art. 48-bis i trasferimenti di somme da destinare successivamente al pagamento di salari, stipendi e retribuzioni equivalenti.
- Pagamento di somme soggette alla ritenuta alla fonte » in caso di pagamenti di somme assoggettate per legge a ritenuta alla fonte, la soglia di euro 10.000 va riferita all’importo da pagare al netto delle ritenute effettuate.
- Artificioso frazionemento » è vietato frazionare artificiosamente un unico pagamento al fine di eludere la disciplina di cui all’art. 48-bis.
- Preminente interesse pubblico o rispetto dei diritti fondamentali della persona » tra i pagamenti esclusi dall’obbligo di verifica vi rientrano a titolo esemplificativo:
- versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
- rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
- corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
- pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping;
- pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità;
- pagamenti a titolo di assegno alimentare;
- sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
- indennità per inabilità temporanea al lavoro;
- finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.
- Sospensione o rateazione della cartella » l’art. 48-bis non si applica, per carenza del presupposto del “credito scaduto, nel caso in cui per una cartella di pagamento sia stata accordata una dilazione di pagamento, una sospensione amministrativa della riscossione ovvero sia stato emanato un provvedimento di sospensione in via di autotutela o in via giudiziale. Ciò perché è stato emesso un provvedimento che ha inciso proprio su tale termine.
- Cartella esattoriale impugnata giudizialmente » l’art. 48-bis non si applica qualora la cartella sia stata impugnata e sia stata chiesta e concessa la sospensione.
- Mutui » sono escluse dall’applicazione dell’art. 48-bis le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo o altre operazioni di indebitamento;
- Cessione del credito » la verifica prevista dall’art. 48-bis va effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente). Nei confronti del soggetto cui è stato ceduto il credito (cessionario) non sussistono i presupposti per procedere alla verifica.
- Natura del credito esposto in cartella esattoriale » rientra nell’ambito operativo dell’art. 48-bis qualsiasi credito esposto in una cartella di pagamento, indipendentemente dalla sua natura e dall’ente creditore.
- Raggruppamenti temporanei di imprese » la verifica andrà effettuata sia in capo all’impresa mandataria che nei riguardi delle imprese mandanti;
- Procedure concorsuali » l’articolo 48-bis non si applica nel caso in cui il beneficiario di un pagamento risulti sottoposto a tali procedure
- Determinazione dell’importo del pagamento in ordine all’iva » la soglia di euro 10.000 deve ritenersi al lordo dell’Iva per il pagamento di prestazioni e cessioni ricadenti nel campo di applicazione dell’Iva.
- Pagamento in favore di soggetti esteri » l’obbligo di verifica sussiste soltanto ove il soggetto beneficiario del pagamento sia in possesso di codice fiscale in Italia.
La procedura
Di seguito, in sintesi, la procedura adottata da PA, Agenzia delle entrate ed Equitalia servizi per la compensazione di debiti e crediti.
1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne da’ comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.
3. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato.
Gli effetti di questo regolamento cominceranno a farsi sentire a breve, considerando che
- i pagamenti della PA ai fornitori vengono effettuati a non meno di 90 gg data fattura;
- il decreto attuativo, collegato al “mille proroghe”, si applica alle fatture emesse dopo il 1 marzo 2008.
Se la PA commette irregolarità o omissioni nella gestione della procedura di compensazione
La Circolare n. 27/2011 della Ragioneria Generale disciplina, inoltre, la procedura con la quale devono essere gestite eventuali irregolarità da parte della pubblica Amministrazione che ha omesso di effettuare la verifica ex art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, per portare a conoscenza la magistratura di eventuali inadempimenti da parte del creditore.
Secondo quanto chiarito, prima di avanzare una segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti sarà necessario effettuare una verifica “ora per allora” del disposto pagamento.
Qualora uno dei soggetti deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile rilevi:
- l’omissione della verifica ex art. 48-bis;
- l’insussistenza di alcuna fattispecie di esclusione della stessa;
la pubblica Amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare, entro dieci giorni, un accertamento per riscontrare se la mancata verifica abbia aggravato o compromesso la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario da parte dell’agente della riscossione.
Tale accertamento dovrà avvenire interpellando Equitalia con un apposito modello, allegato alla circolare in oggetto, al fine di verificare se il creditore si trovava, al momento del pagamento, in una posizione di inadempienza derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un valore pari o superiore a e 10.000 euro.
Solo in tal caso sarà necessario procedere a trasmettere apposita segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Il testo integrale del regolamento attuativo
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 gennaio 2008 – , n. 40
Modalita’ di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione;
Visto l’articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;
Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., societa’ controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attivita’ informatiche condivise tra gli agenti della riscossione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, espresso nell’adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le societa’ a totale partecipazione pubblica;
b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;
c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le societa’ dalla stessa partecipate, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
d) «sistema informativo»: l’insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attivita’ informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni;
e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321;
f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;
g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica;
h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest’ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2.
Art. 2. Procedura di verifica
1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalita’ di cui all’articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne da’ comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
Art. 3. Effetti della verifica
1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all’articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 contiene l’indicazione dell’ammontare del debito del beneficiario per cui si e’ verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l’intenzione dell’agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973.
4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all’articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo puo’ conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell’articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l’ordine di versamento di somme per l’importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
Art. 4. Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni
1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonche’ l’indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest’ultimo possa procedere alla propria registrazione.
2. Le modalita’ per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it
3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all’operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall’operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it
4. Per effettuare la verifica l’operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l’importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.
5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati indicati all’articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo.
6. Le modalita’ di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5. Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il trattamento dei dati indicati all’articolo 4, comma 1, nonche’ di quelli indicati al comma 3 del presente articolo e’ riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresi’ titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, e’ Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento e’ ammesso esclusivamente per le finalita’ di cui all’articolo 48-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i principi di necessita’, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. La sicurezza nello scambio dei dati e’ garantita dall’utilizzo del protocollo crittografico SSL.
3. Ogni verifica effettuata e’ identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonche’ dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall’operatore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.
4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all’elenco delle verifiche di cui al comma 3.
Art. 6. Rinvio
1. Con successivo regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze verra’ dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l’attuazione dell’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche nei confronti delle
societa’ a prevalente partecipazione pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 gennaio 2008
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 209
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Qualora Equitalia comunichi che non risultano inadempimenti ovvero non fornisca alcuna risposta nel termine previsto, il soggetto pubblico può procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti. Mentre nel caso risulti un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, co. 1, D.P.R. 602/1973. Il soggetto pubblico, dunque, non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito in attesa che gli venga notificato dall’agente della riscossione competente per territorio l’ordine di pagamento ex art. 72-bis. Sul tema sono stati forniti recenti chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 27 del 23.09.2011.
L’art. 48-bis, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 è stato introdotto dall’art. 2 co. 9 D.L. 3.10.2006 n. 262 e riguarda, in particolare, le disposizioni sulla sospensione dei pagamenti effettuati:
a favore di soggetti inadempienti dell’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
In tal caso, infatti, il pagamento al creditore viene bloccato al fine di agevolare il competente agente della riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.