CAI Centrale Allarme Interbancaria – scheda pratica a cura di Rita Sabelli
Presentiamo di seguito una scheda informativa di Rita Sabelli sulla CAI – Centrale d’Allarme Interbancaria, un archivio gestito dalla società SIA per Bankitalia, che raccoglie i dati dei soggetti classificati come cattivi pagatori per emissione di assegni senza provvista o autorizzazione e/o per utilizzo irregolare di carte di credito.
COSA E’ LA CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria)
La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e’ l’archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’italia ai sensi della legge 205/99 e del d.lgs. 507/99, nonche’ dal regolamento attuativo di quest’ultimo (decreto Ministero della giustizia 458/01) e dal regolamento della Banca d’Italia del 29/1/02.
Questo archivio informatizzato e’ stato istituito in seguito alla depenalizzazione di una serie di reati minori tra cui l’emissione di assegni senza provvista o autorizzazione, e la Banca d’Italia ne ha affidato gestione alla S.I.A, Società Interbancaria per l’Automazione.
Sono obbligati alle segnalazioni le banche, le poste, gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, le prefetture e l’autorita’ giudiziaria (per mezzo del ministero della Giustizia).
Nell’archivio confluiscono i seguenti dati:
- le generalita’ (dati anagrafici, codice fiscale e domicilio) dei soggetti che emettono assegni (bancari o postali) senza autorizzazione o non coperti. In questi casi scatta la cosiddetta “revoca di sistema”, ovvero il divieto ad emettere assegni per sei mesi e l’obbligo di restituire quelli posseduti. Tale revoca comporta – in concreto – il divieto per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio;
- gli estremi (coordinate, divisa, importo) degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche’ degli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione;
- le generalita’ dei soggetti a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’uso di carte di credito e di debito (bancomat) a causa di mancati pagamenti delle somme relative a prelievi o transazioni effettuati con le stesse. Questa iscrizione rimane per due anni ma non comporta lo scatto di alcun divieto. Il soggetto potrebbe ottenere quindi altre carte di pagamento, a discrezione dell’ente emittente;
- i dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo;
- le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista (che potrebbero prevedere il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni), nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo definitivo;
Nell’archivio vengono anche registrati i dati non nominativi (anonimi) relativi agli assegni e alle carte a rischio, ovvero, per esempio, quelli per i quali e’ stato denunciato il furto o la perdita (per gli assegni vengono segnatale le coordinate, la divisa, l’importo, per le carte l’emittente, il numero e la scadenza).
ISCRIZIONE IN CAI DI ASSEGNI PROTESTATI – LA PROCEDURA
Dal momento in cui il protesto (per mancanza fondi) viene elevato, il soggetto interessato, che viene debitamente preavvisato dell’inizio della procedura con il cosiddetto “preavviso di revoca”, ha 60 giorni di tempo per pagare. Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno.
Il pagamento, detto “tardivo”, comprende gli interessi legali, alcune spese, nonche’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno.
Esso puo’ avvenire presso lo sportello della banca su cui e’ tratto l’assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto.
Attenzione! Il pagamento dev’essere anche dimostrato presso l’ufficiale che ha elevato il protesto (o presso la banca, in mancanza di protesto) entro gli stessi 60 giorni, per evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
Tale dimostrazione puo’ avvenire con quietanza con firma autenticata o attestazione della banca.
Se il pagamento non viene effettuato, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l’assegno viene coperto. Contestualmente, viene fatta segnalazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni (vedi sotto).
Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha emesso l’assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dandogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il pagamento entro i 60 giorni, questo sarebbe il momento giusto, presentando in prefettura la documentazione originale o una copia autenticata).
Successivamente – piu’ precisamente entro il termine di prescrizione di cinque anni- viene emessa e notificata un’ordinanza di ingiunzione. Contro di essa si puo’ fare opposizione presso il giudice di pace di zona, entro 30 giorni. Se non si paga ne’ si contesta, arrivera’, entro ulteriori cinque anni, una cartella esattoriale.
Casi in cui non viene concesso il periodo di tolleranza di 60 giorni
Gli eventuali successivi assegni protestati del soggetto gia’ iscritto al CAI per protesto vengono iscritti al CAI immediatamente, senza attendere i 60 giorni.
La “tolleranza” non viene applicata anche se i protesti sono causati da una “firma non conforme” (tipicamente l’emissione senza autorizzazione) o riguardano soggetti interdetti.
In questi casi l’ufficiale che eleva il protesto effettua l’iscrizione al CAI ed informa la prefettura subito, entro 20 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno.
LE SANZIONI
La legge 386/90, modificata dal d.lgs.507/99 che ha trasformato l’emissione di assegni irregolari da reato in illecito amministrativo, stabilisce le sanzioni applicabili in caso di emissione di assegni emessi senza provvista (scoperti) e non regolarizzati entro 60 giorni oppure emessi senza autorizzazione.
Per gli assegni senza provvista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro.
Per gli assegni senza autorizzazione le sanzioni variano da 1.032,92 a 6.197,48 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, le sanzioni variano da 2.065,82 a 12.394,96 euro.
In ambedue i casi la sanzione accessoria consiste nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni.
Nel primo caso tale divieto si applica quando l’importo dell’assegno emesso senza provvista (oppure l’importo di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) e’ superiore ai 2.582,28 euro.
Quando invece l’importo dell’assegno (o di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) supera i 51.645,69 euro scattano sanzioni accessorie piu’ pesanti (come l’interdizione all’esercizio dell’attivita’ professionale, etc.etc.) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.
Se le suddette sanzioni accessorie vengono trasgredite puo’ scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e il divieto di emettere assegni per un periodo tra i due e i cinque anni.
Tutte le sanzioni vengono applicate dal Prefetto che ne decide l’entita’ a seconda della gravita’ dell’illecito e dell’importo dell’assegno.
NOTE IMPORTANTI SU ASSEGNO IMPAGATO E PAGAMENTO TARDIVO
Anche se un assegno impagato non viene protestato si potrebbe comunque essere iscritti al CAI e dover pagare le sanzioni amministrative di cui sopra. La segnalazione al Prefetto, in questo caso, invece di arrivare dall’ufficiale che ha elevato il protesto arriva direttamente dalla banca o dalla posta (comunque sempre dopo che sono decorsi i 60 giorni utili per pagare). Per dimostrare il pagamento entro 60 giorni, in questo caso, ci si deve rivolgere all’ufficio postale o alla prefettura chiedendo che la procedura venga bloccata.
Il pagamento tardivo, anche se viene fatto subito dopo la levata del protesto, non da’ diritto alla cancellazione di quest’ultimo. La cancellazione del protesto puo’ essere ottenuta solo dopo che sia decorso un anno, se nel frattempo non si viene protestati di nuovo, rivolgendosi al tribunale e poi alla camera di commercio.
CONSULTAZIONE DELLA CENTRALE RISCHI CAI
Per quanto riguarda i dati “nominativi” la consultazione puo’ avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta oppure un soggetto da questa delegato) sia presso una delle filiali della banca d’Italia che presso l’ente che ha effettuato l’iscrizione (banca, posta, etc.).
Se ci si rivolge alla banca d’Italia il servizio e’ gratuito, altrimenti valgono le tariffe eventualmente previste dal singolo ente.
I dati “non nominativi” (anonimi), invece, sono pubblici e consultabili da chiunque, come ha stabilito il ministero della Giustizia col decreto 458/01.
Si tratta dei dati relativi agli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l’iscrizione in archivio (quindi dopo la revoca dell’autorizzazione alla loro emissione), ovvero bloccati per qualsiasi motivo nonche’ i dati della carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte.
La consultazione puo’ avvenire presso la Banca d’Italia o qualsiasi sportello bancario che offra il servizio, presso gli uffici postali e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento.
In tutti i casi e’ necessario compilare un modulo predisposto dalla banca e reso disponibile presso le filiali. Per quanto riguarda la banca d’Italia il modulo e’ disponibile anche on line, al seguente link.
Un modo alternativo e veloce per cercare dati (ma relativi ai soli assegni) e’ telematicamente, tramite il sito della SIA, al seguente link.
CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE CAI
Per quanto riguarda l’iscrizione degli assegni irregolari, decorsi i sei mesi di “revoca di sistema” ovvero di divieto di emettere assegni, l’iscrizione decade automaticamente e viene cancellata.
In tutti i casi in cui il soggetto iscritto intenda chiedere la cancellazione dei dati riferiti a lui o la loro modifica prima di tale termine, dovra’ rivolgersi all’ente segnalante o ad un giudice (a seconda del caso).
Questi organi poi provvederanno a comunicare la disposizione alla Banca d’Italia.
Cio’ potra’ essere fatto, ovviamente, nei casi in cui vi siano i presupposti giusti, ovvero qualora l’iscrizione fosse illecita od errata, con lettera raccomandata a/r che in taluni casi puo’ essere redatta come messa in mora .
Ovviamente i soggetti iscritti possono esercitare anche tutti i diritti previsti dalla legge sulla privacy (legge 196/03), ovvero accedere ai dati ed opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla stessa. Sul sito del garante possono essere scaricati moduli utili e possono essere inoltrate segnalazioni per via telematica.
Ha collaborato Katia Moscano
Per porre una domanda sulla CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria), sulla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), sui Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) in generale, sui debiti e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.
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Salve, avrei gentilmente bisogno di un chiarimento:
Nel 2007 avevo emesso un assegno per una Srl presso cui ero impiegato e che mi aveva autorizzato a compiere le operazioni di conto corrente e ad emettere anche gli assegni per il pagamento dei fornitori.
Alla scadenza, la società non ha pagato l’assegno che è stato protestato.
Per lo stesso assegno, mi è stata notificata dal Prefetto una sanzione amministrativa di circa 1.400 Euro per la quale io risulterei obbligato al pari della società.
Oggi mi è stata negata l’apertura di un conto corrente in quanto (come ho potuto riscontrare anche in Banca d’Italia) c’e una segnalazione fatta alla CAI dal Prefetto della mia città con la quale mi si vieta la possibilità di emettere assegni per n. 2 anni.
N.B. La segnalazione riporta data agosto 2011.
I miei dubbi sono questi:
E’ giusto che, pur non essendo socio né amministratore della Srl (ma semplice delegato all’utilizzo del conto) la sanzione amministrativa venga addebitata anche a me che ho solo eseguito una disposizione del mio datore?
Inoltre, è corretto che il Prefetto effettui una segnalazione alla CAI con la quale mi vieti di emettere assegni per 2 anni?
Infine, c’è un termine entro il quale espletare tali procedure? Ricordo che l’assegno è stato protestato nel settembre 2007 mentre la sanzione pecuniaria notificatami e la segnalazione CAI sono di agosto 2011.
Grazie mille per l’attenzione che vorrete dedicarmi e per i chiarimenti che vorrete fornirmi.
Alessandro1976
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