schemi notifica degli atti
Momento in cui deve considerarsi perfezionata la notifica degli atti.
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notifica degli atti si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione degli stessi da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna degli atti all’ufficiale giudiziario.
La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”
Dai principi espressi nelle sentenze consegue che il momento di perfezionamento della notifica degli atti effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:
- per il notificante nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste (per gli avvocati che si avvalgono della notifica diretta attraverso il servizio postale la data di notifica coincide, invece, con quella di spedizione);
- per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.
In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste). Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).
Nel caso di cambio di residenza, per verificare la validità della notifica degli atti effettuata al vecchio indirizzo, occorre fare riferimento alle seguenti regole.
Notifica degli atti effettuata al vecchio indirizzo tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006 incluso
Tali notifiche sono nulle, anche se avvenute dopo pochi giorni dal cambiamento di indirizzo. Ciò per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 19.12.2003, che ha stabilito che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto ai fini delle notificazioni dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non dal sessantesimo giorno successivo, come previsto dall’articolo 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, dichiarato incostituzionale. In questo arco temporale, dunque, le variazioni di indirizzo del contribuente producevano effetto immediato, senza l’obbligo, a carico del contribuente, di comunicare la variazione all’ufficio competente. Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.
Notifica degli atti effettuata al vecchio indirizzo dopo il 4.7.2006
Dopo il 4.7.2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione. Ciò in quanto il 4.7.2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall’art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale”.
Notifica degli atti effettuata al vecchio indirizzo – nuovo intervento Cassazione del 2008
La cartella di pagamento può essere fermata dal cambio di residenza. E’ illegittimo notificare l’accertamento a un indirizzo diverso da quello di residenza.
La Cassazione ha accolto un ricorso in merito affermando che, ai fini delle notificazioni degli accertamenti, i cambi di residenza del contribuente hanno effetto “dal momento dell’avvenuta variazione e non dal sessantesimo giorno successivo”.
Quindi anche una notifica fatta (o inviata, nel caso di notifica a mezzo raccomandata AR) solo alcuni giorni dopo il cambio di indirizzo è da ritenersi nulla (Cass. sentenza 26542/08).
Il cambio di residenza decorre dalla data in cui il comune di nuova residenza, dopo aver espletato le dovute verifiche, iscrive il richiedente nella propria anagrafe dei cittadini residenti ed invia richiesta di cancellazione all’anagrafe del comune in cui il cittadino aveva la vecchia residenza.
Notifica degli atti a soggetti irreperibili – deve essere effettuata sul luogo di lavoro
Nel caso in cui non sia noto il luogo di dimora ma lo sia quello in cui il destinatario di una notifica svolge la propria attività professionale, deve ritenersi inapplicabile la disciplina prevista dall’art. 143 c.p.c. che prevede il deposito dell’atto notificando alla casa comunale. Ciò perché l’art. 143 disciplina le situazioni di assoluta irreperibilità del destinatario e deve, quindi, essere considerata norma residuale.
Ne consegue che la notifica avvenuta mediante deposito alla casa comunale deve essere considerata nulla se il notificante conosceva o avrebbe potuto conoscere il luogo di lavoro del notificatario utilizzando l’ordinaria conoscenza (C.Cass. sent. n. 17903 del 30 luglio 2010).
Notifica degli atti a mezzo posta e notifica degli atti a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario
Se l’atto non puo’ essere personalmente notificato ne’ al debitore ne’ a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell’atto.
In questo caso la notifica si da’ per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale (vedi nota *).
Se invece l’addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu’ abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l’”irreperibilita’ assoluta”, la procedura e’ la stessa (escluso l’invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da’ per avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po’, nel senso che in caso di mancata consegna l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.
In questo caso l’atto si da’ per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra’ comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l’atto torna al mittente).
Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si da’ per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall’invio della stessa. Questa decisione. spiegano i giudici, allo scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove gia’ i 10 giorni vengono conteggiati.
Introduzione della seconda raccomandata di avviso in caso di temporanea irreperibilità del destinatario
Quanto alle novità introdotte, dobbiamo rilevare che la L. N.31/2008, attraverso l’art.
36 comma 2 quater ha aggiunto all’art. 7 della Legge 890/82 un nuovo comma, il numero 6, che così recita:”Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
La stessa Legge n. 31 del 2008 al comma 2 quinqiues dell’articolo 36 ha invece previsto che: “La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”. E inoltre: “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
Tale pubblicazione come noto è stata effettuata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 n. 47 Supplemento Ordinario. Quindi per quanto attiene ai tempi di attuazione, si evince che l’obbligo per l’Agente Postale, previsto dall’art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982, decorre dal 1 marzo 2008.
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