Schemi decadenza accertamento AdE
Avvisi di accertamento (imposte sui redditi e IVA)
Per le imposte sui redditi e per l’IVA, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, salvo cause di proroga, entro il 31.12.2010 devono essere notificati gli atti concernenti il periodo d’imposta 2005.
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.
Pertanto, entro il 31.12.2010 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2005, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2006. Entro gli stessi termini devono essere notificati anche gli atti irrogativi delle sanzioni che, nella maggior parte delle ipotesi, sono contestate unitamente all’accertamento
Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli anni 2004-2010.
anno d’imposta | anno di presentazione dichiarazione | termine ordinario | termine prorogato per condono fiscale | termine prorogato per DL 223/2006 Reati Penali | termine prorogato ai sensi della legge 289/2002 E DEL DL 223/2006 |
2001 | 2002 | 31.12.2006 | 31.12.2008 | 31.12.2010 | 31.12.2012 |
2002 | 2003 | 31.12.2007 | 31.12.2009 | 31.12.2011 | 31.12.2013 |
2003 | 2004 | 31.12.2008 | 31.12.2012 | ||
2004 | 2005 | 31.12.2009 | 31.12.2013 | ||
2005 | 2006 | 31.12.2010 | 31.12.2014 | ||
2006 | 2007 | 31.12.2011 | 31.12.2015 | ||
2007 | 2008 | 31.12.2012 | 31.12.2016 | ||
2008 | 2009 | 31.12.2013 | 31.12.2017 | ||
2009 | 2010 | 31.12.2014 | 31.12.2018 | ||
2010 | 2011 | 31.12.2015 | 31.12.2019 |
Per i periodi d’imposta condonabili, la mancata adesione ai condoni di cui alla legge 27.12.2002 n. 289 comporta la proroga biennale dei termini.
Omessa dichiarazione
In caso di omessa dichiarazione, il termine per l’accertamento, sempre per effetto degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Quindi, entro il 31.12.2010 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2004 per il quale non è stata presentata la dichiarazione.
Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli anni 2000-2010, per i quali non è stata presentata la dichiarazione.
anno d’imposta | anno di presentazione dichiarazione | termine ordinario | termine prorogato per condono fiscale | termine prorogato per DL 223/2006 Reati Penali | termine prorogato ai sensi della legge 289/2002 E DEL DL 223/2006 |
2000 | 2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 | 31.12.2011 | 31.12.2013 |
2001 | 2002 | 31.12.2007 | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2014 |
2002 | 2003 | 31.12.2008 | - | 31.12.2013 | - |
2003 | 2004 | 31.12.2009 | 31.12.2014 | ||
2004 | 2005 | 31.12.2010 | 31.12.2015 | ||
2005 | 2006 | 31.12.2011 | 31.12.2016 | ||
2006 | 2007 | 31.12.2012 | 31.12.2017 | ||
2007 | 2008 | 31.12.2013 | 31.12.2018 |
Per i periodi d’imposta condonabili, la mancata adesione ai condoni di cui alla legge 27.12.2002 n. 289 comporta la proroga biennale dei termini.
Dichiarazioni rettificative
Il contribuente può presentare dichiarazioni rettificative sia a proprio favore che a favore dell’Erario, entro i termini di cui all’art. 2 del DPR 322/98. La norma prevede che, se la dichiarazione è a favore del contribuente, deve essere presentata entro i termini previsti per la dichiarazione relativa all’anno successivo; invece, se è a favore dell’Erario, entro i termini previsti per l’accertamento.
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