Sanzioni e dati catastali
La legge finanziaria per l’anno 2005 (articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha previsto, a carico degli enti erogatori di energia elettrica, di acqua e di gas, l’obbligo di richiedere i dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l’utenza dichiarati dagli utenti e di comunicare gli stessi all’Agenzia delle Entrate.
L’omessa comunicazione dei dati da parte dell’ente erogatore del servizio è punita con la sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473).
Se la comunicazione contiene dati incompleti o inesatti è prevista la stessa sanzione, ridotta alla metà.
La sanzione non si applica nei casi in cui l’ente erogatore di servizi non abbia ricevuto tali dati; e cioè quando il corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione è impedito dal rifiuto dell’utente o dal mancato o impossibile accatastamento degli immobili.
Nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte dell’utente dei dati catastali l’ente erogatore del servizio ne farà segnalazione all’Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico dell’utente.
All’utente che omette di comunicare i dati catastali all’ente erogatore dei servizi, ovvero li comunica in maniera inesatta, si applica una sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 2.065 (articolo 13, comma 1, lettera c) del D.P.R. 605 del 1973, come modificato dall’articolo 2 del D.L. del 30 settembre 2005, n. 203, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 230 del 3 ottobre 2005).
In ogni caso, saranno eseguite anche segnalazioni all’Agenzia del territorio e ai Comuni per la regolarizzazione delle posizioni catastali.
![]()
![]()

Come ci informa il gentile lettore Pasquale Di Ferdinando, direttore di Federconsumatori Abruzzo, sono obbligati a comunicare i dati catastali solo i soggetti che sottoscrivono o hanno modificato il proprio contratto a partire dal 1° aprile 2005, così come previsto nella finanziaria 2005 e ribadito dalla circolare delle agenzie delle entrate n. 44 del 19 ottobre 2005
Per fare una domanda sulle sanzioni e i dati catastali, sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
| Annunci Google |
Andrea Ricciardi ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it 
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it 
Da Andrea Ricciardi e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr 
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Andrea Ricciardi e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
| Annunci Google |
Andrea Ricciardi ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- Sanzioni tributarie non penali Per la violazione di un adempimento tributario è prevista l’applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro. A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, ad esempio, la sospensione dell’attività commerciale, nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini...
- Sanzioni e contribuente truffato Nel caso in cui la violazione è dovuta alla condotta illecita di un professionista iscritto negli appositi albi professionali (nei casi previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423), il contribuente truffato può chiedere la sospensione delle sanzioni amministrative irrogate per omesso, tardivo o insufficiente versamento...
- Sanzioni tributarie IVA Omessa fatturazione e registrazione operazioni imponibili Sanzione dal 100% al 200% dell’imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all’imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro). . Sanzioni per omessa fatturazione e registrazione operazioni non imponibili o esenti Sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un...
- Sanzioni tributarie – non si applicano se il versamento delle imposte è impedito dalla crisi economica La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 352/1/10, ha dichiarato che non possono essere comminate le sanzioni amministrative previste dall’ordinamento per il caso dell’omesso versamento di imposte se il contribuente non ha potuto provvedere al pagamento del dovuto perché versava in uno stato di forte crisi economica....
- Sanzioni tributarie – per il fisco è sempre responsabile il contribuente Nei confronti dell’erario il contribuente è sempre responsabile per le sanzioni tributarie comminategli per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi a nulla rilevando che questa sia stata affidata al professionista: infatti, “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art....


Grazie per la segnalazione. Non esiti a comunicarci altri errori e/o omissioni.
Un saluto