Al contrario di quanto accade quando il problema riguarda un meccanico, idraulico, supermercato, ecc., in caso di problemi con fornitori di servizi di telecomunicazione elettronica (gestori telefonici, fornitori di connettivita’, tv a pagamento), non si puo’ ricorrere immediatamente al giudice di pace o in tribunale.
Quindi, se ne’ la telefonata al call center, ne’ il fax, ne’ la raccomandata di messa in mora sortiscono effetto, occorre prima rivolgersi al Corecom regionale o altro organismo non giurisdizionale per una conciliazione obbligatoria.
In premessa e’ utile sapere che l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) detta precisi limiti alla possibilita’ di interrompere il servizio a seguito del mancato pagamento (parziale o totale) di una fattura.
L’utente che ravvisasse un addebito in bolletta che non riconosce, puo’ pagare la parte che ritiene legittima e immediatamente procedere con l’ufficializzazione della situazione tramite raccomandata ar di messa in mora in cui inserisce copia del versamento effettuato. Senza una risposta ufficiale da parte del gestore, occorre procedere con il tentativo di conciliazione obbligatoria.
Il primo passo da compiere e’ trovare il sito del Corecom della propria regione e scaricare il Formulario da inviare secondo le modalita’ suggerite (e’ ammessa anche la presentazione tramite fax o mail, a seconda dei Corecom).
Il Comitato procedera’ ad informare l’utente della data fissata per il tentativo di conciliazione a cui prenderanno parte, oltre all’utente (che puo’ farsi rappresentare anche da altro soggetto, non e’ necessario un legale), un avvocato del gestore e un conciliatore del Corecom.
Il conciliatore ha il compito di favorire l’accordo, ma non ha potere di decidere su torti e ragioni dell’una o dell’altra parte. Se un accordo viene raggiunto, si stila un verbale che diventa vincolante per le parti.
Altrimenti si può ricorrere al Giudice di Pace.
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