Se lei ha firmato un contratto, e le condizioni variano, nulla è dovuto in caso di recesso.
Semmai nel contratto fossero previste clausole contrattuali che le impongono il rispetto di obblighi a suo carico quando le prestazioni inizialmente pattuite vengono modificate uniteralmente dall’altro contraente, quelle clausole sono da considerarsi vessatorie ed i loro effetti comunque inefficaci. Una volta posti al vaglio di un qualsiasi giudice di legittimità.
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