Piero Ciottoli

Il comma 154 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) stabilisce che, a decorrere dal primo gennaio 2008, gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 285/1992, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Ora, se lei per “polizia” intende “polizia stradale” o “agenti di polizia” il limite dei due anni per la notifica dopo la consegna del ruolo non si applica.

Se per “polizia” intende invece la “polizia municipale” avrebbe dovuto verificare, con accesso agli atti, la data di consegna del ruolo da parte del Comune al Concessionario per la riscossione.

Temo che lei non faccia più in tempo e il ricorso, in questo contesto, sarebbe solo un azzardo.


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