Se il fermo è stato disposto da Equitalia, ma non trascritto al PRA, il problema è solo di Equitalia. La compravendita del veicolo è regolare.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo al PRA, il concessionario della riscossione deve provvedere a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA.
Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
I documenti probanti in questa situazione sono la visura storica al PRA e la data dell’atto di compravendita.
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