In pratica, appena pagherà la cartella esattoriale, Equitalia procederà immediatamente ad iscrivere ipoteca per il debito residuo sulla sua quota, poi, semmai, chiederà la cancellazione di quella che garantisce fino a 4 mila e 700 euro.
Sia a suo fratello, che alla zia, converrà acquistare il bene, nel momento in cui il giudice per le esecuzioni chiederà loro di rilevare, prima dell’asta, la quota del 25% del debitore, al prezzo stabilito dalla perizia tecnica d’ufficio. La presunta indivisibilità del bene non rappresenta un ostacolo. Se i comproprietari non accettano, il giudice ordina la vendita dell’intero immobile.
Quello che lei descrive non è uno scenario verosimile. E, soprattutto, Equitalia non può concordare condoni tombali con i debitori. Equitalia ha solo il mandato per riscuotere crediti, che non sono suoi. Ed ha la facoltà di decidere quali azioni esecutive intraprendere: pignoramento ed espropriazione dell’immobile o pignoramento presso terzi dello stipendio. L’unica discriminante è quella di realizzare il maggior importo possibile, nel minor tempo possibile.
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