Rinegoziazione del mutuo ipotecario a tasso variabile

In tema di rinegoziazione del mutuo ipotecario a tasso variabile, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) è intervenuta, con l’articolo 8, comma 6, per disciplinare la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria. L’ambito di intervento riguarda in particolare:

    1. la rinegoziazione di mutuo ipotecario stipulato, ovvero accollato anche a seguito di frazionamento, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (12 luglio 2011);
    2. la rinegoziazione di mutuo ipotecario avente un importo originario non superiore a 200 mila euro; finalizzato all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
    3. la rinegoziazione di mutuo avente tasso a rata variabile per tutta la durata del contratto.

Con l’entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2012, il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Le condizioni di rinegoziazione del mutuo ipotecario secondo il disposto della legge 106/2011, articolo 6, assicurano, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo.

In pratica, la rinegoziazione del mutuo ipotecario è effettuata applicando, al posto del tasso variabile, un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. Inoltre l’applicazione del suddetto tasso di interesse potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo con il cliente, per un periodo inferiore.

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7 novembre 2011 alle 12:39 pm

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