Ricorso a cartella esattoriale originata da multe e decreto legge 150/11
1. Riassunto delle puntate precedenti
Come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze, colui al quale viene notificata una cartella esattoriale o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 legge n. 689/81 e 206 del codice della strada – può proporre le seguenti azioni:
1.1 l’opposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81;
1.2 l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
1.3 l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
1.1 L’opposizione ex artt. 22 e 23 Legge n. 689/81
La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.
1.2 L’opposizione ex art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo (quindi anche l’inesistenza del titolo per mancata notifica di un verbale di violazione al codice della strada n.d.r.) o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, l’avvenuto pagamento di quest’ultima, la morte dell’intimato.
Con la conseguenza che se il ricorso a cartella esattoriale riguardante violazioni al codice della strada è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.
L’ammissibilità dell’opposizione introdotta ai sensi del comma 1, art. 615 c.p.c., alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn. 5871/2007, 2214/2007, 9180/2006, 4891/2006, 2819/2006, 15149/2005,3035/2005,8695/2004,9087/2003, 5279/2002, sS.uu. 116212000, sS.uu. 491/2000, sS.uu. 48912000, ss.uu. 9612000,12685/1999). Sussiste, del pari, la competenza del giudice adito in relazione al credito, vantato con la cartella in esame n. 097 2010 0182104481000, tmttandosi di sanzioni relative a violazioni del C.d.S.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali originate da multe, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 481412008 ha altresì chiarito che ” qualora l’opponente deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e l’inosservanza del termine di decadenza previsto dall’art. 201 C.d.S. o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall’amministrazione, l’azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione”
1.3 L’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.)
Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità dell’azione di ricorso a cartella esattoriale di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale n. 29/1998, n. 372/97 e n. 239/1997), dal disposto dell’art. 27 della legge n. 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.
2. Entrata in vigore del decreto legge 1 settembre 2011 n. 150
Il decreto legge 150/2011, entrato in vigore il 6 ottobre 2011, reca “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”. In particolare l’art 34 del decreto legge 150/2011 prevede le seguenti modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689:
a) all’articolo 22, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
3. Ricorso a cartella esattoriale originata da multe
Alla luce delle sentenze di Cassazione riportate in apertura (punto 1) e tenuto conto dell’entrata in vigore del decreto legge 150/2011 (punto 2) – che ha abrogato gli articoli 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (ma non l’articolo 27) - possiamo così riassumere i rimedi esperibili da colui al quale è stata notificata una cartella esattoriale o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie (fra cui anche le multe per violazione al codice della strada):
3.1 l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
3.2 l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
4. Conclusioni
Dunque, in caso di notifica di una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di un verbale di multa mai notificato (o non notificato correttamente) non è più esperibile il rimedio attraverso l’opposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81.
Del resto tale procedura era anche abbastanza illogica dal momento che ha poco senso tornare a eccepire nel merito il verbale supposto, quando basta eccepirne l’inesistenza ed annullare la cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c..
Per concludere riportiamo un esempio di sentenza su opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Da tale sentenza si evince che è’ ammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (che non è soggetta a termine) contro una cartella esattoriale, allorquando si deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall’amministrazione, l’azione essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto. Sussiste la legittimazione passiva del Comune nonchè concessionario/agente per la riscossione in quanto la domanda incide, in via diretta, anche nella sua sfera patrimoniale. In presenza di una eccezione di inesistenza del titolo presupposto, vi è una diretta responsabilità nella vicenda del concessionario/agente per la riscossione.
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