Ricorso a cartella esattoriale per multa mai notificata – sessanta giorni di tempo dalla notifica della cartella
In tema di ricorso a cartella esattoriale originata da multa per violazione del codice della strada – in mancanza di contestazione immediata della violazione e di successiva notifica del verbale di multa – il ricorso a cartella esattoriale ha funzione recuperatoria della tutela che la parte sanzionata non ha potuto a suo tempo esperire.
In parole semplici vige la regola secondo la quale il ricorso a cartella esattoriale deve comunque consentire la contestazione dei vizi e/o delle irregolarità di notifica che hanno determinato il mancato pagamento della multa, con la conseguente iscrizione a ruolo, e della cui esistenza il presunto trasgressore è venuto a conoscenza solo quando gli è stata notificata la cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione aveva già enunciato questo principio generale stabilendo che, nella fattispecie (cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di una multa ed emessa senza essere preceduta da una corretta notifica del verbale di accertamento) può essere esperita opposizione in analogia a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689/81 (casi speciali di sanzioni amministrative accessorie e opposizione all’ordinanza ingiunzione – vedasi a tale proposito le sentenze 489/2000, 491/2000, 562/2000 e 1162/2000 tutte emesse a sezioni unite, nonchè le numero 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005 e 8200/2009).
Il principio già espresso dalla Corte era finalizzato, appunto, a concedere all’interessato la facoltà di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689/81 per i casi speciali di sanzioni amministrative accessorie e per l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione. In pratica si assicurava al cittadino in sede di ricorso a cartella esattoriale originata da una multa non notificata o notificata in difformità a quanto previsto dalle procedure di legge (ricordiamo che la mancata o non corretta notifica del verbale comporta inesistenza della sanzione) la facoltà di eccepire – nel termine di 30 giorni ed innanzi al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui era stata commessa la violazione - vizi e/o irregolarità di notifica del verbale di accertamento.
I vizi deducibili (ovvero le irregolarità che si possono far rilevare in modo da annullare la multa e la cartella esattoriale ad essa sottesa) sono sostanzialmente la mancata o irregolare notifica del verbale di accertamento della violazione:
a) per cambio di residenza;
b) per l’assenza temporanea (temporanea irreperibilità) del sanzionato dalla propria residenza;
c) per cause o impedimenti legittimi.
Il mancato rispetto delle formalità di notifica previste dalla legge è più frequente di quanto non sembri. Si ha, ad esempio, con la notifica al portiere non autorizzato, con la notifica secondo il rito previsto con i destinatari irreperibili quando era nota diversa residenza, notifica a vecchia residenza, notifica a persona non convivente, notifica al portiere che non viene individuato e che non sottoscrive l’originale per ricevuta ecc..
Il primo comma dell’art. 22 della legge 689/81 prescrive che, contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento nei casi speciali di sanzioni amministrative accessorie, gli interessati possono proporre ricorso a cartella esattoriale davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. L’articolo 23, comma 1 della stessa legge, dispone che il giudice, se il ricorso a cartella esattoriale è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell’articolo 22 (dunque trenta giorni) ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza sulla quale può essere effettuati ricorso in Cassazione.
Adesso, con la sentenza n. 12505/2011 si stabilisce che il termine per il ricorso a cartella esattoriale originata da multa non pagata – per difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione – è di sessanta giorni e non di trenta.
Il caso prende spunto da un automobilista che si era rivolto alla Cassazione contro la pronuncia con cui il Giudice di Pace aveva dichiarato l’inammissibilità del suo ricorso a cartella esattoriale originata da una multa mai notificata. Il giudice di pace, con ordinanza pronunciata ai sensi della legge legge 689/81, art. 23, comma 1, aveva dichiarato inammissibile il ricorso a cartella esattoriale, ritenendolo tardivo perchè proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa.
Il ricorrente aveva lamentato l’incongruenza del principio già fissato dai giudici di cassazione, in base al quale il ricorso a cartella esattoriale entro trenta giorni per una multa mai notificata deve svolgere azione “recuperatoria”, con il comma 1 dell’art. 204 bis del codice della strada le cui previsioni, invece, accordano al trasgressore la possibilità di proporre ricorso contro un verbale di multa ( e quindi anche contro eventuali vizi e/o irregolarità di notifica) entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o di formale notifica della stessa (contestazione differita). La Cassazione ha ritenuto la censura fondata.
Per riassumere, il ricorso a cartella esattoriale, ex articoli 22 e 23 della legge n. 689/81, è esperibile qualora la cartella esattoriale stessa è emessa per il mancato pagamento di una multa senza essere preceduta dalla corretta procedura di notifica del verbale di accertamento della violazione. Ciò allo scopo di consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela. Il ricorso contro i vizi e/o irregolarità di notifica del verbale può essere proposto al giudice di pace del luogo ove risulta essere stata rilevata l’infrazione, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Poiché – secondo la giurisprudenza di merito – incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del verbale di accertamento, il Comune convenuto deve esibire, a riprova del perfezionamento della procedura di contestazione, l’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore. Sull’avviso di ricevimento deve essere annotata l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del destinatario che dell’addetto al recapito.
Ora, anche se per le violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2011 i termini per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sono stati ridotti a 30 (trenta giorni) giorni, è pur vero che è rimasta immutata la possibilità di impugnare il verbale di multa innanzi al Prefetto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica.
E quindi il termine fissato dalla Suprema Corte per consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela - nel caso in cui la cartella esattoriale è emessa per il mancato pagamento di una multa senza essere preceduta dalla corretta procedura di notifica del verbale di accertamento della violazione – deve intendersi fissato in 60 (sessanta giorni) dalla notifica della cartella esattoriale anche per violazioni commesse dopo il 6 ottobre 2011.
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Salve,vorrei il vostro parere su un guaio che sto subendo e dal quale non sembro avere via d’uscita.Mio padre ha emesso nell’anno 2002 un assegno senza provvista,laPrefettura spedì una lettera di contestazione,notificata al portiere e mai ricevuta in casa.Nel 2007, invece,arrivò l’ordinanza,notificata al portiere (diverso dal precedente) e riportante la sanzione.Il portiere la ritirò firmandola e la consegnò nelle mani di una parente di un omonimo,stesso residence di 10 scale, 160 famiglie, stesso nome e cognome,indirizzo e numero civico ma diversa scala (non indicata dalla Prefettura nell’indirizzo del destinatario).Gli avvocati dicono che la Prefettura ha notificato correttamente al portiere e che quest’ultimo in buona fede ha sbagliato,e, che, pur se quest’ultimo testimonia e riporta il registro delle corrispondenze con la firma del parente dell’omonimo,noi perderemmo se facessimo ricorso.Così da 500 euro di sanzione al 2007 (mai ricevuta) adesso sono costretta a pagare 1000 euro alla serit.
La procedura di notifica al portiere prevede sempre il contestuale avviso al destinatario. Dunque, a mio parere, la notifica non è stata correttamente perfezionata se suo padre non ha ricevuto, successivamente, la raccomandata informativa sull’avvenuta consegna a terzi dell’atto a lui destinato.
Molto probabilmente, gli avvocati saranno del parere che le spese legali per evitare l’aggravio di 500 euro (anche se la sentenza dovesse essere favorevole e con vittoria parziale di spese) supererebbero l’importo stesso. E per questo ritengono, forse, più conveniente non avviare un contenzioso.
Ma se si tratta di una questione di principio …
Buongiorno e grazie della cortese risposta, la notifica in questione è avvenuta nel 2007 quando non erano tenuti a mandarci un avviso di notifica a terzi.Non abbiamo opposto ricorso,ma ci creda,c’è rimasta tanta rabbia e, al momento, mio padre è in ospedale per un brutto male e non sappiamo proprio come chiedergli questa somma ingente.