Registro Informatico Protesti – Centrale Allarme Interbancaria – Centrale Rischi » Differenze

Differenze strutturali esistenti fra CAI e RIP

Innanzitutto, c’è da rilevare che il bollettino informatico dei protesti o Registro Informatico dei Protesti (RIP) raccoglie oltre ai protesti degli assegni anche quelli delle cambiali, mentre la Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) censisce anche dati nominativi e non nominativi concernenti le carte di pagamento revocate ed i dati segnalati rispettivamente dal Prefetto, con riguardo alle sanzioni amministrative concernenti l’illecita emissione di assegni.

La depenalizzazione dell’emissione di assegni a vuoto – nasce la CAI

La disciplina dettata dal legislatore nel 1999 al fine di depenalizzare l’emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, sostituendo il vecchio regime sanzionatorio penale con un impianto articolato di sanzioni civili (revoca di sistema) e amministrative (pecuniarie ed interdittive), rese efficaci ed operative con lo strumento della pubblicità informatica assicurata dalla CAI, non ha inciso sull’altra disciplina relativa agli assegni che ne regola il protesto e la pubblicazione dei relativi elenchi, la quale continua dunque a trovare piena applicazione in maniera parallela rispetto alla prima, con la conseguenza che il registro dei protesti curato dalle Camere di commercio si affianca all’archivio informatico della Centrale d’Allarme Interbancaria istituito presso la Banca d’Italia.

Diverse sono le finalità dei due archivi e il loro regime di alimentazione, nonché i presupposti sulla scorta dei quali avviene la registrazione dei dati nominativi del soggetto che ha emesso l’assegno non pagato; diverso è infine il regime di pubblicità dei dati in ciascuno di essi censiti.

Il protesto dell’assegno e il RIP

Il protesto dell’assegno, com’è noto, consiste nella constatazione ufficiale eseguita con atto autentico (di notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, come i funzionari delle stanze di compensazione della Banca d’Italia) del rifiuto del pagamento del titolo, il cui compimento costituisce condizione necessaria affinché il portatore possa esercitare le azioni di regresso (art. 45 del r.d.l. 21 dicembre 1933, n. 1736 nota come legge assegni), mentre il suo difetto non pregiudica l’esercizio dei diritti cartolari nei confronti del traente.

Anche se nel caso di azione di regresso nei confronti del traente il protesto non è necessario, di solito accade che il creditore, e per esso usualmente la banca negoziatrice, proceda a far constatare con un atto autentico del competente pubblico ufficiale il mancato pagamento del titolo alla data della presentazione. Evidentemente il motivo risiede nel fatto che l’assegno protestato è titolo esecutivo sulla base del quale è possibile ottenere direttamente il precetto.

La legge 12 febbraio 1955, n. 77, poi modificata dall’art. 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, ha disposto che i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto cambiario fossero tenuti a trasmettere mensilmente gli elenchi delle constatazioni di mancato pagamento con l’eventuale motivazione del rifiuto alle Camere di Commercio, che provvedono in via esclusiva alla loro pubblicazione ufficiale. Infatti, chiunque intenda pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale della Camera di commercio indicandone gli estremi.

Rispondendo ad “esigenze di tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito ai fini della speditezza ed efficienza del traffico economico e commerciale” (così Corte Cost. 2 aprile 1999, n. 112; cfr. anche Corte Cost. 21 aprile 1994, n. 151), la pubblicazione viene eseguita per tutti i protesti di assegni bancari, legittimamente levati anche se relativi ad ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a causa non imputabile al debitore, la cui esigenza di tutela dell’onorabilità della persona e del buon nome commerciale resta assicurata attraverso la contestuale comunicazione e pubblicazione dei motivi del rifiuto del pagamento nonché attraverso le eventuali successive rettifiche che il debitore ritenga necessario far apporre.

La Corte Costituzionale (sentenza numero 112/1999 e numero 151/1994) ha infatti ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si prevede la pubblicazione dei protesti legittimamente levati anche se relativi ad ipotesi di rifiuto legittimo del pagamento. La Corte, infatti, ha valutato che l’insieme dei dati pubblicati, comprendente anche le motivazioni del rifiuto di pagamento, consente di realizzare un trattamento differenziato tra debitori colpevoli o incolpevoli, nonché un razionale equilibrio tra le misure di tutela della reputazione commerciale e le esigenze di rapida e diffusa informazione del mancato pagamento dei titoli di credito e avendo considerato anche che il debitore incolpevole ha la possibilità di ottenere, pure in via cautelare, la cancellazione giudiziale del proprio nominativo dall’elenco dei protesti cambiari nonché di far pubblicare successivamente sul bollettino le rettifiche che ritiene necessarie.

Alla pubblicazione del protesto sul registro informatico conseguono effetti di mera pubblicità della notizia poiché l’informazione erga omnes dell’avvenuto protesto del titolo di credito di per sé non produce effetti giuridici in danno del protestato, ancorché certamente incida, come pure riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, sulla reputazione commerciale del soggetto censito.

Differenze funzionali fra CAI e RIP

Fra le banche dati CAI e RIP (a parte le differenze strutturali già esaminate) va sottolineata innanzitutto la diversa funzione assolta. Il bollettino dei protesti nasce con la finalità squisitamente civilistica di dar notizia del fatto obiettivo del rifiuto del pagamento degli assegni da parte del traente del titolo, a prescindere dalle ragioni che ne hanno determinato il mancato pagamento; la CAI, invece, si configura come servizio finalizzato al perseguimento del corretto funzionamento del sistema dei pagamenti, rappresentando lo strumento informativo necessario per dare attuazione al nuovo sistema sanzionatorio degli assegni bancari e postali. Nel suo nucleo centrale l’archivio in discorso consente, infatti, di rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema realizzando una pubblicità costitutiva, necessaria per impedire a chi abbia emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista di emettere assegni per un periodo di sei mesi dalla data di iscrizione nel medesimo archivio.

A differenza di quanto previsto per il bollettino informatico dei protesti, l’iscrizione dei dati nominativi nella Centrale d’Allarme Interbancaria non presuppone il protesto dell’assegno, ossia l’accertamento con atto pubblico del rifiuto di pagamento del titolo, essendo sufficiente che il trattario abbia accertato il mancato pagamento dell’assegno alla data della presentazione del titolo effettuata in tempo utile(dichiarazione equivalente al protesto per i soli effetti dell’azione di regresso). D’altro canto non in qualsiasi ipotesi di rifiuto di pagamento il trattario (banca o poste) è obbligato ad effettuare la segnalazione in CAI, ma soltanto qualora accerti che l’assegno sia stato emesso senza autorizzazione o senza provvista, e, in quest’ultimo caso, solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni senza che il traente abbia fornito la prova di aver adempiuto al cosiddetto “pagamento tardivo” dell’assegno.

Diversamente, qualsiasi ipotesi di rifiuto del pagamento accertata con atto di protesto è destinata ad avere pubblicità nel bollettino, anche qualora per esempio attenga ad assegni emessi con firma apocrifa.

Casi pratici di asimmetrie delle segnalazioni registrate in CAI e RIP

Sussiste dunque un’evidente asimmetria tra gli assegni non pagati censiti nel bollettino dei protesti tenuto dalle Camere di commercio e quelli segnalati alla Centrale d’Allarme Interbancaria. Pertanto, è ben possibile che in relazione al medesimo titolo non pagato il soggetto non risulti iscritto in entrambi gli archivi, ma in uno solo di essi.

Ciò può accadere, per esempio, quando il titolo sia stato protestato per mancanza di provvista ma successivamente pagato nel “termine di grazia” di sessanta giorni: in tal caso, come detto, il soggetto protestato sarebbe censito nel bollettino della Camera di commercio (RIP) mentre non verrebbe iscritto nella Centrale d’Allarme Interbancaria(CAI).

Infatti il “tempestivo” pagamento tardivo del titolo costituisce un ravvedimento operoso utile ad escludere l’applicazione della sanzione interdittiva della “revoca di sistema” (nonché di quella amministrativa prefettizia), ma non toglie ogni rilevanza alla mancanza di provvista al momento della presentazione del titolo, per cui il rifiuto del pagamento può essere legittimamente accertato con il protesto.

Viceversa, un titolo emesso senza provvista, per il quale non sia stato effettuato il pagamento tardivo e non sia stato levato il protesto, non sarebbe censito nel RIP ma darebbe luogo soltanto all’iscrizione del traente nella CAI.

Infine, rispondendo all’esigenza di dare massima pubblicità al mancato pagamento dei titoli di credito per esigenze di certezza nella loro circolazione, il bollettino dei protesti (RIP) è stato concepito come archivio pubblico ossia liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, mentre non altrettanto è disposto per la CAI, i cui dati sono consultabili, oltre che dall’autorità giudiziaria e dai prefetti per ragioni connesse ai poteri sanzionatori attribuiti alle medesime autorità, soltanto dai cosiddetti enti segnalanti privati, ossia dalle banche e dalle poste, che hanno non solo il potere ma anche l’obbligo della consultazione, dovendo revocare le convenzioni di assegni stipulate con coloro che risultano essere stati iscritti in archivio e dovendo bloccare il pagamento degli assegni emessi dall’iscritto, nonché anche dagli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento per le finalità connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni (cfr. art. 10-bis,comma 4, della l. n. 386/1990).

La Centrale dei rischi: natura, finalità e destinatari a confronto con quelli previsti dalla disciplina CAI

Nel panorama delle banche dati la Centrale d’Allarme Interbancaria si colloca in un ambito diverso rispetto alle centrali dei rischi creditizi, che comprendono quelle banche dati pubbliche e private volte a censire i dati nominativi, le informazioni economiche e il rischio di credito in relazione ad affidamenti concessi dagli intermediari ai singoli clienti, nel cui novero s’inscrive invece l’altro grande archivio informatico, noto appunto come Centrale dei rischi, di cui è titolare la Banca d’Italia in ragione della funzione da essa rivestita di organo di vigilanza bancaria.

Detta Centrale è stata istituita con la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 16 maggio 1962, con la precipua finalità di evitare al sistema bancario i rischi derivanti dal cumulo dei fidi; successive deliberazioni integrative e di adeguamento sono state adottate dal medesimo Comitato interministeriale il 27 novembre 1970, il 29 dicembre 1977 e, da ultimo, il 29 marzo 1994, quest’ultima al fine di adeguare la disciplina della Centrale al testo unico bancario del 1993.

La Centrale Rischi della Banca d’Italia, contiene informazioni su mutui, anticipazioni, aperture di credito etc. pari o superiori a 30.000 euro.

Dal primo gennaio 2009, infatti, la Centrale Rischi della Banca d’Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza (che prima era fissata a 75 mila euro) inglobando la CRIC – Centrale Rischi Importo Contenuto – sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo “ridotto”.

Vanno ulteriormente distinte da questo sistema pubblico di rilevazione centralizzata dei rischi creditizi le centrali rischi di natura privata, fondate su base volontaria
dagli intermediari e sottoposte all’apposito codice deontologico dettato dal Garante per
la protezione dei dati personali (CRIF, CTC, EXPERIAN), che mirano a censire soprattutto i dati relativi alla solvibilità della clientela, specie in relazione ad operazioni di credito al consumo.

La Centrale dei rischi istituita presso la Banca d’Italia (CR) dunque, raccoglie i dati nominativi, le informazioni economiche e contrattuali relativi agli affidamenti concessi dagli intermediari ai singoli clienti, qualora superino la soglia di rilevazione stabilita dalla medesima autorità di vigilanza.

Come disposto dalla circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, per consentire agli intermediari una più completa valutazione del merito di credito della clientela, nella CR vengono rilevate anche le forme di coobbligazione, vale a dire le relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari: cointestazioni, società di fatto, società semplici, società in nome collettivo e, limitatamente ai soci accomandatari, le società in accomandita semplice; rapporti di garanzia; cessioni di credito, operazioni di factoring, sconto pro soluto.

La Centrale dei rischi istituita presso la Banca d’Italia (CR) censisce, inoltre, la qualifica del credito. In pratica, La CR rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato. In particolare viene rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del credito, nonché la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate a sofferenza o oggetto di ristrutturazione. Con riferimento a tali informazioni, a fronte di un obbligo mensile di comunicazione della posizione di rischio di ciascun cliente, gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente, approvato la ristrutturazione del credito ovvero preso atto del venir meno della situazione di patologia. Parimenti, l’estinzione da parte del cliente o di terzi del credito appostato a sofferenza ovvero ristrutturato va segnalata entro tre giorni dal pagamento.

La Centrale dei rischi istituita presso la Banca d’Italia (CR) provvede a rendere disponibile a tutti gli stessi intermediari la posizione di indebitamento globale di ciascun soggetto (censito nella Centrale) verso il sistema (cd. posizione globale di rischio) e fornisce, inoltre, agli intermediari un’informativa personalizzata (flusso di ritorno personalizzato) relativa a ciascun cliente segnalato e ai soggetti ad esso legati in una delle forme di coobbligazione previste.

Dunque, tale complesso servizio informativo erogato dalla CR funge allo scopo di fornire agli intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito e costituisce un valido strumento per migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari e in definitiva per accrescere la stabilità complessiva del sistema creditizio e finanziario.

Concludendo, diversamente dalla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), che ha lo scopo di consentire agli intermediari di valutare il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento, assegni e carte di pagamento, del cui uso illecito pubblicizza i nominativi dei protagonisti anche a
scopo sanzionatorio, la Centrale dei rischi mira a fornire agli intermediari finanziari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela.

Seppure non può negarsi che anche le informazioni contenute nella CAI, ancorché attinenti a strumenti di pagamento, in definitiva possano concorrere, anche se in modo del tutto indiretto, alla valutazione dell’affidabilità creditizia della clientela, nella misura in cui dal mancato pagamento dell’assegno o dalla sua emissione non autorizzata possa desumersi l’inaffidabilità commerciale del soggetto segnalato in archivio e la consuetudine a condotte di pagamento non corrette, tuttavia è certo che la CAI costituisce un servizio di interesse economico generale che, a differenza della Centrale dei rischi, persegue la diversa e precipua finalità di assicurare “il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento” (art. 10-bis della l. n. 386/1990 e art. 1, comma 1, del d.m. n. 458/2001) risultando istituita presso la Banca d’Italia quale Autorità preposta, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 385/1993, alla sorveglianza sui sistemi di pagamento (113).

Diversamente, la CR costituisce nel suo complesso uno strumento informativo utile al sistema bancario e finanziario avente la distinta finalità di realizzare una corretta allocazione del credito e di assicurare la stabilità dello stesso sistema finanziario al cui presidio è posta la Banca d’Italia, nel ruolo di autorità di vigilanza bancaria.

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  • Rosaria Proietti 26 aprile 2012 at 03:48

    Il protesto dell’assegno, com’è noto, consiste nella constatazione ufficiale eseguita con atto autentico (di notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, come i funzionari delle stanze di compensazione della Banca d’Italia) del rifiuto del pagamento del titolo, il cui compimento costituisce condizione necessaria affinché il portatore possa esercitare le azioni di regresso (art. 45 del r.d.l. 21 dicembre 1933, n. 1736 nota come legge assegni), mentre il suo difetto non pregiudica l’esercizio dei diritti cartolari nei confronti del traente.

    Anche se nel caso di azione di regresso nei confronti del traente il protesto non è necessario, di solito accade che il creditore, e per esso usualmente la banca negoziatrice, proceda a far constatare con un atto autentico del competente pubblico ufficiale il mancato pagamento del titolo alla data della presentazione. Evidentemente il motivo risiede nel fatto che l’assegno protestato è titolo esecutivo sulla base del quale è possibile ottenere direttamente il precetto.

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