Regime fiscale di vantaggio o dei nuovi minimi
In esecuzione di quanto previsto dall’articolo 27, comma 1 e 2, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo.
In particolare, fermo restando, laddove compatibile con quanto disposto dal citato articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2010, quanto già espressamente disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, sono dettate le ulteriori disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio, la durata del regime e gli adempimenti dei
contribuenti.
1. Norme applicabili
1.1 Ai fini dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per quanto non espressamente previsto da questo provvedimento si applica, laddove compatibile, quanto disposto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008.
2. Requisiti per l’ammissione al regime fiscale di vantaggio
2.1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
articolo 1 comma 96 - Ai fini dell’applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attivita’ di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita’ riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne’ erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
articolo 1 comma 97 – Agli effetti del comma 96 le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
articolo 1 comma 98 – Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita’ di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.
articolo 1 comma 99 – Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita’ d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a societa’ di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a societa’ a responsabilita’ limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.
e dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008:
Articolo 2 – Requisiti di accesso
1. Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti di cui al n. 1 della lettera a) del comma 96 dell’art. 1 della legge, concernente i requisiti di accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’eventuale adeguamento agli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita’ di impresa e di arti e professioni, si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attivita’.
2. Agli effetti del n. 2 della lettera a) del medesimo comma 96 dell’art. 1 della legge, costituiscono cessioni all’esportazione quelle di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto.3. Ai fini della verifica della condizione di cui al numero 3)
della lettera a) del medesimo comma 96 dell’art. 1 della legge, rilevano altresi’ le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art.
60 del testo unico, salvo l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 4, del medesimo testo unico.4. Agli effetti della determinazione dell’ammontare degli acquisti di cui alla lettera b) del comma 96 dell’art. 1 della legge, si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, anche da soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti del contribuente ai sensi dell’art. 6 del decreto.
accedono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Articolo 27 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un’attivita’ d’impresa, arte o professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e’ ridotta al 5 per cento. (Il regime di cui ai periodi precedenti e’ applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attivita’ ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta’).
2. Il beneficio di cui al comma 1 e’ riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attivita’ di cui al comma 1, attivita’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attivita’ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attivita’ d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’ esenti dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente,” sono soppresse.
2.2. La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
2.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
Articolo 13 – Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
1. Le persone fisiche che intraprendono un’attivita’ artistica o professionale ovvero d’impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l’imposta sostitutiva e’ dovuta dall’imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e’ riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita’ artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attivita’ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita’;d) qualora venga proseguita un’attivita’ d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita’;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente e’ assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sara’ assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta.4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, e’ attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito e’ riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito e’ commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed e’ liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e’ rimborsabile.
6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),nonche’ dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche’ del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 e’ valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
8. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o piu’ decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
2.4. Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.
3 Durata del regime fiscale di vantaggio
3.1. Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
3.2. Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.
3.3. Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
4. Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato
4.1. Ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007,
Articolo 1 comma 110 – I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008 puo’ essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta; la revoca e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
4.2. I soggetti che effettuano l’opzione di cui al punto 4.1. determinano il reddito secondo le modalità ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, avvalendosi dei regimi contabili di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 e dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.
4.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 possono optare per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.
4.4. L’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
5 Imposta sostitutiva
5.1. Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del D.M. 2 gennaio 2008, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento. 5.2. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
6 Adempimenti
6.1. I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall’articolo 7 del D.M. 2 gennaio 2008:
a) sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio VIES, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 6, come modificato 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
b) sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
c) sono esonerati dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001;
d) sono esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
Articolo 2 – Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione
1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonche’ i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate.
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche’ in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita’ di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da societa’ finanziarie o fiduciarie e dalle societa’ di intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l’attivita’ di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita’ di lucro, svolgono la loro attivita’ esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche’ quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche’ dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita’ montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita’ sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche’ dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita’ pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
rr) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148));
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste.
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attivita’ di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire .
tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche’ quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.2. Non sono altresi’ soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell’articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in virtu’ dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:
a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade; d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;
e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
g) decreto 22 dicembre 1980: societa’ che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
h) decreto 26 luglio 1985: enti e societa’ di credito e finanziamento;
i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.
| Annunci Google |
Giorgio Valli ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it 
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it 
Da Giorgio Valli e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr 
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Giorgio Valli e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
| Annunci Google |
Giorgio Valli ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- regime contabile agevolato o supersemplificato per gli ex minimi Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme recate dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 Articolo 27 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’ 1. Per favorire la costituzione di...
- Avvio attività – forfettino e tutoraggio Per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 13 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (”forfettino”), l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante...
- La tassazione dei nuovi minimi ed il regime super semplificato degli ex minimi 1. Il nuovo regime dei minimi Il 1 gennaio di quest’anno è entrato in vigore il nuovo regime dei minimi che apporta sostanziali novità rispetto al vecchio regime, i cambiamenti rilevanti riguardano soprattutto la tassazione e la ritenuta d’acconto. Le tasse da pagare saranno calcolate ora con una percentuale del 5%...
- Avvio attività – la dichiarazione di inizio e l’attribuzione di partita IVA in dettaglio Quando si avvia una attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all’Agenzia delle Entrate presentando un’apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società. La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un...
- Avvio attività – segnalazione all’Agenzia delle Entrate Quando si intraprende una attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all’Agenzia delle Entrate presentando un’apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società. La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un...
- Avvio attività – prime formalità fiscali Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende una attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società. Sostanzialmente, gli adempimenti principali da assolvere...
- Avviare una attività Avviare una attività imprenditoriale è un sogno di tante persone che, per le proprie attitudini, preferiscono “lavorare in proprio”, piuttosto che da dipendenti, e crearsi uno spazio nel mondo del lavoro. A volte, invece, avviare una attività rappresenta solo un’alternativa alla disoccupazione. Ma come si fa ad avviare un’impresa? Quali...
- Avvio attività – classificazione delle attività economiche Tutte le attività economiche sono classificate in una tabella e contraddistinte da un apposito codice identificativo che va utilizzato dai contribuenti in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2004 esiste una nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, che...
- Avvio attività – ditta individuale o società di persone? Una delle prime scelte che deve fare chi avvia una attività in proprio è quella della forma giuridica che dovrà assumere la gestione. Si tratta di stabilire, in pratica, se lavorare individualmente o associarsi con altre persone, costituendo una società. Se si sceglie quest’ultima soluzione, occorre inoltre decidere il tipo...
- Avvio attività – i principali adempimenti fiscali In questo articolo si propone una sintesi sui fondamentali obblighi fiscali che deve adempiere chi esercita un’attività e sui principali documenti previsti ai fini dell’imposizione diretta (Irpef) ed indiretta (in particolar modo, l’Iva). IVA L’Iva è l’imposta (disciplinata dal D.P.R. 633/72) che si applica sulle cessioni di beni e sulle...


[...] 1° gennaio 2012, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente … [leggi tutto »] indebitati.it Pubblicato: 01 febbraio 2012 Autore: aggregatore Sezione: Economia e [...]