Avvio attività – regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi

A partire dal 1º gennaio 2008, è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti c.d. “minimi”, e pertanto, dal 2008, i piccoli imprenditori e i professionisti che, di fatto già rientravano nella definizione di contribuenti minimi, sono passati automaticamente al nuovo regime fiscale, il quale garantisce una semplificazione e una riduzione degli adempimenti, diminuendo i costi.

Il regime dei contribuenti minimi rappresenta quindi il regime naturale per chi possiede determinati requisiti e per coloro che nel 2007 hanno applicato il regime della franchigia (art. 32 bis, D.P.R. n. 633/72). Ciò significa che tali contribuenti hanno potuto avvalersi dal 1° gennaio 2008 del nuovo regime fi scale agevolato e iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Invece, coloro che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva barrando la relativa casella denominata “Regime per i contribuenti minimi”.

Rientrano in tale categoria le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

1. nell’anno solare precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
  • non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro;

2. nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi);

3. iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2).

Possono scegliere il nuovo regime anche i contribuenti “minimi in franchigia” che avevano optato per il regime ordinario.

Non sono considerati contribuenti minimi, e pertanto non rientrano nell’agevolazione:

1. le persone fi siche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, agricoltori, agenzie di viaggio e turismo, ecc.);

2. i soggetti non residenti;

3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;

4. gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

In sintesi, le agevolazioni per chi sceglie il regime dei “minimi” riguardano sia l’IVA che le imposte sul reddito, oltre che gli adempimenti contabili.

AGEVOLAZIONI IVA

Riguardo all’Iva, i contribuenti minimi da un lato non addebitano l’imposta a titolo di rivalsa e, dall’altro, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (anche intracomunitari e sulle importazioni).

Inoltre, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

L’applicazione del regime può comportare la rettifica dell’Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario. In particolare, l’Iva relativa a beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, mentre l’Iva relativa ai beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, va rettificata soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni (ai sensi della Circolare n. 73/2007 che richiama nello specifico l’art. 19-bis2, 3° comma del D.P.R.633/72). In altre parole, si tratta dei beni acquistati dal 2006 in poi (Per maggiori chiarimenti anche in merito alle modalità di versamento si rinvia all’articolo del 22 febbraio 2010 su Fisco Oggi “Rettifica della detrazione Iva per i neo contribuenti minimi”) e degli immobili acquistati o ultimati dal 2001 in poi12. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario Iva.

Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo Iva relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’Irpef. È possibile usufruire dell’istituto della compensazione.

Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva sugli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Non sono più dovute Irpef, e addizionali regionali e comunali e Irap. Il nuovo regime comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali per la quota deducibile (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva).

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

Le perdite fiscali possono essere portate in diminuzione dagli altri redditi di qualsiasi natura nell’esercizio di formazione; l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli anni successivi (si veda la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007).

Al fine di elencare tutte le possibili agevolazioni legate a questo particolare regime fiscale, si precisa quanto segue:

  • il reddito di lavoro autonomo (o di impresa) su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione;
  • concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni;
  • i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito;
  • per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fi siche;
  • i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di applicazione del regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro (in caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote non assumono rilevanza nella determinazione del reddito; in caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito);
  • le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole precedentemente indicate;
  • non si applicano gli studi di settore.

Di seguito, si riporta una tavola di sintesi relativa alle modalità per determinare il reddito soggetto all’imposta sostitutiva:

ACCONTI

Ai fini del calcolo Irpef dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni che regolano il regime agevolato.

AGEVOLAZIONI CONTABILI

Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto Iva, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.

Di seguito si riporta una tavola di sintesi degli adempimenti e delle semplificazioni contabili per i contribuenti minimi:

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono comunque optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L’opzione, valida per almeno un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fi no a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

L’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta; la revoca va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

CESSAZIONE

Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di applicazione dello stesso.

Tuttavia, se in un anno i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso e per i successivi tre anni l’interessato sarà obbligato ad adottare il regime ordinario.

Per l’anno in cui cessa il regime sarà dovuta l’Iva sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime agevolato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fi ne di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime agevolato, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi anche se di competenza di tali periodi.

Viceversa, quelli che, seppure di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime agevolato. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello agevolato.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, Iva e Irap.

In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per accedere al regime agevolato che determinano la cessazione del regime stesso, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

REGIMI AGEVOLATI ABROGATI

Con l’introduzione del nuovo regime agevolato sono abrogati alcuni dei vecchi regimi agevolati, e precisamente:

  1. il regime dei contribuenti minimi in franchigia;
  2. il regime delle attività marginali (c.d. “forfettone”);
  3. il regime super semplificato.

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  • Marcello 14 gennaio 2011 at 14:28

    Buonasera,
    io sono un contribuente assoggettato al “regime dei minimi” da quando questo regime è stato istituito; con le ultime spese effettuate nel 2010 ho raggiunto il tetto previsto di spese di 15.000 euro di acquisti inerenti la mia attività, ossia beni strumentali.
    Vorrei capire se da ora in poi io non abbia più diritto a detrarre alcuna spesa, beni strumentali, noleggi attrezzatura, costi carburante, contribuzione, etc, e in caso di risposta affermativa sino a quando? Ossia quando potrò nuovamente poter detrarre le spese per l’acquisto o il noleggio di beni strumentali e spese varie utili al regolare svolgimento della mia attività?
    Sono iscritto alla gestione separata INPS.
    Complimentandomi per l’interessante blog, ringrazio anticipatamente per l’eventuale chiarimento.
    Saluti

    Marcello

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