Recupero crediti – inesigibilità del credito
La procedura di inesigibilità dei crediti è, di solito, articolata seguenti fasi:
- A. accertamento e declaratoria di irrecuperabilità del credito;
- B. abbandono dell’azione di recupero del credito;
- C. eliminazione contabile del credito irrecuperabile dal bilancio.
- D. ripresa in carico di partite creditorie eliminate
A. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI IRRECUPERABILITA’ DEL CREDITO
Al fine di pervenire ad un corretto accertamento dell’irrecuperabilità del credito sono tenuti distinti i crediti temporaneamente irrecuperabili da quelli definitivamente irrecuperabili, ai quali sono assimilati i crediti dichiarati insussistenti.
1. Irrecuperabilità temporanea
L’irrecuperabilità temporanea sussiste nel caso in cui il debitore risulti irreperibile e/o insolvibile.
Lo stato di irreperibilità è comprovato dalle attestazioni dell’Ufficiale Giudiziario rese in occasione della notifica di atti giudiziari, dal mancato recapito di diffide di pagamento emesse dagli Uffici amministrativi, dalle risultanze di accertamenti eseguiti presso gli Uffici anagrafici dell’ultima residenza e del Comune di nascita del debitore, dalle informazioni fornite dalle Camere di Commercio e dagli enti gestori dell’erogazione di servizi pubblici, nonché da altra idonea documentazione probante.
Lo stato di insolvibilità è comprovato dalle risultanze dell’esperimento infruttuoso dell’esecuzione forzata nelle varie forme possibili. Rientra in tale ipotesi anche la chiusura della procedura fallimentare promossa nei confronti di società di persone o imprese individuali nel caso in cui i crediti siano rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo in sede di ripartizione finale.
Ai fini dell’accertamento dello stato di irreperibilità e/o di insolvibilità temporanea, si acquisiscono, laddove possibile, elementi informativi da parte degli Enti pubblici previdenziali, dell’Amministrazione finanziaria, dell’Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, delle altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, e delle autonomie locali, dell’INAIL, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Irrecuperabilità definitiva
L’irrecuperabilità definitiva sussiste nei casi di:
- estinzione della persona giuridica debitrice dell’Ente per effetto di procedure concorsuali o di liquidazione della stessa, a condizione che non sussistano soggetti giuridici solidamente responsabili dei relativi debiti e che non siano esperibili azionidi responsabilità o di risarcimento a carico di terzi;
- morte della persona fisica debitrice dell’Ente che risulti impossidente e senza successibili che abbiano accettato l’eredità;
- intervenuta prescrizione del credito;
- erroneo accertamento per avvenuto incasso;
- somme non più dovute in forza di esplicita disposizione di legge;
- erronea o duplicata registrazione contabile;
- insussistenza del credito a seguito di sentenze passate in giudicato;
- antieconomicità dell’azione di recupero. In tal caso la non convenienza dell’azione di recupero è determinata a seguito di comparazione di congruità tra l’importo del credito e le spese prevedibilmente occorrenti per l’esperimento delle azioni di recupero del credito stesso, tenuto, altresì, conto delle possibilità di riscossione.
B. PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA’
La procedura amministrativa per l’eliminazione contabile del credito dovrà essere intrapresa a seguito dell’accertamento dell’irrecuperabilità del credito, e della valutazione in ordine all’opportunità di abbandonare, temporaneamente o definitivamente, le azioni intraprese per la riscossione del credito medesimo, ovvero il non proponimento delle predette azioni.
C. ELIMINAZIONE DEI CREDITI IRRECUPERABILI
Sulla base dell’adottato provvedimento di dichiarazione di inesigibilità, viene redatta una proposta di eliminazione dalla gestione dei residui attivi dei crediti dichiarati irrecuperabili. Le partite creditorie soggette ad abbandono temporaneo confluiscono in appositi archivi, gestiti attraverso idonee procedure informatiche, muniti di scadenzari, sulla base delle quali gli esattori incaricati provvederanno ad effettuare i necessari accertamenti finalizzati a rilevare lo stato di solvibilità ovvero di reperibilità del debitore, con periodicità, almeno, biennale, ovvero, qualora queste risultassero antieconomiche, all’abbandono definitivo del credito.
Gli atti interruttivi preordinati ad evitare la prescrizione del credito dovranno essere effettuati prima della scadenza dei termini prescrizionali di legge. Il passaggio dei crediti dallo stato di inesigibilità temporanea a quello definitivo avverrà con determinazione del Funzionario Responsabile
D. RIPRESA IN CARICO DI PARTITE CREDITORIE ELIMINATE
I crediti dichiarati inesigibili potranno in ogni caso essere ripresi in carico, attraverso idonee procedure di accertamento, al verificarsi di condizioni che modifichino o determinino situazioni difformi da quelle che hanno dato luogo alla declaratoria di irrecuperabilità e conseguentemente alla loro eliminazione.
La ripresa in carico, potrà avvenire, fino a che non sia intervenuta la prescrizione del credito, sulla base dei dati conosciuti prima dell’avvenuta fase di eliminazione.
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Perdite su crediti non soddisfatti: recupero e svalutazione
Il recupero dei crediti con agenzie e società specializzate nella riscossione è successivo alla valutazione e alla svalutazione dei crediti a fine anno, quesito che spesso crea una serie di problematiche in sede di chiusura di bilancio sia per quello che concerne la quantificazione delle svalutazioni e delle perdite su crediti non soddisfatti di debitori insolventi sia per il trattamento fiscale da riconsocere per il versamento delle imposte.
Le perdite su crediti devono essere certe e tali da far ritenere che il credito sia in tutto o in parte non recuperabile per insolvenza parziale o totale del debitore. Tali fattispecie possono essere:
1. Atto di rinuncia unilaterale del creditore: con il quale si procede alla remissione totale o parziale del debito con lettera (art. 1236 del c.c.) semprechè non risponda ovviamente ad una scelta di convenienza economica operata dall’azienda (cfr RM n. 9/517/1980) e che sia deliberata dagli organi societari (cfr Cass 11329/2001).
2. Credito di modesto importo: l’entità dei crediti rendere econmicamente più conveniente non intraprendere azioni di recupero con società o agenziae di recupero crediti insoddisfatti che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri e tempi di attesa non ragionevolmente stimabili (cfr RM 9/124/1976).
3. Prescrizione del diritto del credito dipendente dalla natura.
4. Accordo transattivo delle parti con il quale si addiviene ad una risoluzione e riduzione del debito originario da parte del debitore insolvente. In questo caso si è in presenza di una rettifica di un ricavo o di una sopravvenienza a seconda dei precedenti accantonamenti fatti al fondo svalutazione crediti.
5. Cessione del credito con la clausola pro soluto; per i crediti non ancora scaduti, la perdita è configurabile solo se il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato dei crediti ceduti, al netto degli interessi impliciti non ancora maturati (cfr Cass, 13916/2000). In questo caso opera la norma antielusiva che prevede la nel caso di cessione di crediti senza valide ragioni economiche al fine di ottenere riduzioni o rimborsi di imposta, altrimenti indebiti.
6. Crediti verso soggetti esteri garantiti Sace sono deducibili se c’è la dichiarazione del sinistro e dovrà contenere l’indicazione dell’indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito. (cfr CM 131/11/1730/1978).
7. Crediti verso soggetti esteri senza garanzia Sace semprechè vi sia una dichiarazione di irrecuperabilità rilasciata dall’organo deputato al controllo contabile. (cfr RM 9/016/1981).
8. Procedure concorsuali: procedura che deve considerarsi aperta in capo al debitore (Fallimento, concordato preventivo, Amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) e nel caso di fallimento, indipendentemente dall’insinuazione del creditore al passivo fallimentare. Per l’identificazione del momento da cui far partire l’imputazione della perdita il tuir idnvidua proprio i momenti da cui si dà alla perdita dei crediti il carattere di certezza e precisione. resta comuqnue opinabile se portare a perdita l’intero importo del credito a valore nominale o tenere in considerazione comunque una quota relativa alla parte che potrebbe esseere recuperata insinuandosi al passivo, sempre tenendo a mente la convenienza economica.
Per ulteriori fattispecie che esulano da tale elenco sarà necessario effettuare un giudizio sulla certezza della perdita sulla base di evidenze documentali rigorosamente cartacee e riproducibili in qualsiasi momento (ex visure camerali, dichiarazioni dello stato di insolvenza con lettere raccomandate, solleciti di pagamento con lettera raccomadnata, accordi scritti, sentenze ecc ecc).
Vi ricordo inoltre che la quantificazione come anche l’esercizio di imputazione della perdita non può essere totalmente discrezionale ma dovrà attenersi ai principi del c.c. (art. 2423 c. 2 e di 2423, bis, c.1, n.4 del c.c.) tenendo conto dell’effettivo grado di ricuperabilità anche in funzione di eventuali garanzie, privilegi, ipoteche o garanzie personali prestate a terzi.