Recupero crediti e rintraccio del debitore – AIRE Anagrafe Italiani Residenti Estero
L’AIRE rappresenta, in pratica, l’unico anello di congiunzione fra ultimo comune italiano di residenza e il nuovo domicilio del debitore italiano all’estero. Le società di recupero crediti, pertanto, contattano l’anagrafe della residenza registrata sui moduli di richiesta prestito. Risalgono via via ai comuni dove il debitore si è eventualmente trasferito nel frattempo.
Giunti all’ultimo comune di residenza italiano, prima del trasferimento oltre confine, ottengono il domicilio all’estero del debitore. E così partono lettere di mora, ingiunzioni di pagamento, ecc. Non esiste privacy su questi aspetti. Al costo di una marca da bollo le società di recupero crediti possono richiedere il certificato di residenza di chiunque.
Ma è obbligatorio iscriversi all’AIRE? Pare di sì. Quelle che seguono le motivazioni addotte dalla Pubblica Amministrazione per la obbligatorietà dell’iscrizione.
Perché iscriversi all’AIRE e tenere aggiornata la propria posizione anagrafica?
- Solo il possesso di notizie complete ed aggiornate consente all’Autorità Consolare di assicurare ai connazionali i servizi richiesti, nonché al cittadino di esercitare pienamente i propri diritti, non ultimo quello relativo al voto per corrispondenza;
- I cittadini italiani stabilmente all’estero hanno l’obbligo per legge di iscriversi presso l’anagrafe del Consolato di effettiva residenza. L’iscrizione è gratuita. Il tempestivo aggiornamento dei propri dati anagrafici (indirizzo, matrimoni, nascite, etc.) consente la regolare erogazione e fruizione dei servizi consolari.
Si ricorda inoltre che:
- I cittadini che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’Ufficio Consolare della circoscrizione di immigrazione entro NOVANTA GIORNI dalla immigrazione;
- I cittadini residenti all’estero che cambiano la residenza o l’abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all’UfficioConsolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione;
- In caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla fissazione della residenza all’estero, l’Ufficio Consolare, anchecon la collaborazione delle Autorita’ locali, accerta la veridicita’ della dichiarazione resa e provvede ai conseguentiadempimenti.
- I cittadini italiani hanno l’obbligo di iscriversi all’AIRE e solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili a tale categoria (es: atti di cittadinanza etc., rinnovo e rilascio passaporto , certificato doganale per il rimpatrio , autentica di firme etc. etc.).
OBBLIGO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.
Sono obbligati ad iscriversi all’A.I.R.E. dell’ultimo COMUNE DI RESIDENZA, con contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, tutti i residenti che si trasferiscono all’estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi.
La dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero può essere resa all’ufficio anagrafe dell’ultimo COMUNE DI RESIDENZA prima dell’espatrio oppure all’ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dalla data di espatrio.
Nel caso in cui la dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero sia stata effettuata presso l’ufficio anagrafe dell’ultimo COMUNE DI RESIDENZA, è sempre obbligatorio effettuare tale comunicazione anche all’ufficio consolare competente per territorio. Qualora, entro un anno dalla data di dichiarazione di espatrio effettuata presso l’ultimo COMUNE DI RESIDENZA non pervenga la conferma dell’avvenuto trasferimento di residenza all’estero, il dichiarante sarà cancellato dall’anagrafe dell’ultimo COMUNE DI RESIDENZA per irreperibilità ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. n. 223/1989.
Sono iscritti all’A.I.R.E. anche i cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza, oppure le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi.
In questi due ultimi casi l’iscrizione all’A.I.R.E. può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, nei registri di stato civile, dell’atto di nascita o dell’atto di acquisto della cittadinanza italiana e dopo aver ricevuto dall’ufficio consolare competente l’indicazione dell’esatto e completo indirizzo estero.
AGGIORNAMENTO DELL’A.I.R.E.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dall’interessato che deve comunicare al competente ufficio consolare, entro 90 giorni, ogni variazione di residenza, abitazione, stato civile (matrimoni, nascite, divorzi, ecc.) o l’eventuale perdita della cittadinanza italiana.
In caso di indirizzo incompleto o non aggiornato – anche per quanto riguarda le norme postali del paese estero di residenza – sarà impossibile esercitare il diritto di voto sia in caso di ricevimento della cartolina avviso o di ricevimento del plico elettorale (voto per corrispondenza).
CANCELLAZIONE DALL’A.I.R.E.
La cancellazione dall’A.I.R.E. può avvenire per: rimpatrio in Italia, morte, perdita della cittadinanza italiana ed irreperibilità presunta.
La cancellazione per irreperibilità presunta viene effettuata nei seguenti casi:
- trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due censimenti consecutivi conclusi con esito negativo;
- quando, per due turni elettorali a distanza di almeno un anno, sia tornata indietro la cartolina-avviso, fatta eccezione per l’elezione del Parlamento Europeo e le consultazioni referendarie;
- quando risulta inesistente l’indirizzo estero (mancanza di comunicazioni di aggiornamento da parte dell’interessato).
DIRITTO DI VOTO
I cittadini regolarmente iscritti all’A.I.R.E. hanno il diritto di votare in tutte le consultazione elettorali e referendarie nella quale è coinvolto anche l’ultimo COMUNE DI RESIDENZA, al pari dei cittadini residenti in Italia.
Il voto può essere esercitato recandosi direttamente in Italia oppure per corrispondenza.
Nel primo caso (elezioni comunali, provinciali, regionali e consultazioni referendarie locali) l’elettore riceverà all’indirizzo estero di residenza una cartolina avviso che consentirà il rientro in Italia usufruendo delle agevolazioni di viaggio di volta in volta comunicate.
Nel secondo caso (elezioni politiche e referendum nazionali), invece, l’elettore riceverà all’indirizzo estero di residenza un plico contenente le schede per la votazione da restituire per tramite del servizio postale con le modalità indicate nella lettera di accompagnamento. Se l’elettore non volesse votare per corrispondenza ma volesse rientrare in Italia deve comunicare, per scritto, tale volontà all’autorità diplomatica o consolare competente nel territorio di residenza entro i termini di legge (non oltre il decimo giorno dall’indizione delle elezioni).
Il voto per corrispondenza è possibile solo in quei paesi con i quali è stato stipulato un apposito accordo (intesa), in caso di dubbio si prega di rivolgersi all’autorità diplomatica o consolare competente per territorio.
DOCUMENTI E CERTIFICATI
I cittadini iscritti all’A.I.R.E. possono richiedere il rilascio dei seguenti documenti/certificati:
- certificato di stato di famiglia (con esclusione degli stranieri anche se coabitanti);
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza e certificato di stato libero: la competenza primaria per il rilascio di questi certificati spetta all’autorità consolare competente per territorio. Il Comune di Bergeggi si limita a certificare la cittadinanza o lo stato libero alla data di emigrazione all’estero;
- certificati cumulativi o storici: più certificazioni compilati sullo stesso modello, tra quelli sopra indicati e con le stesse restrizioni, oppure riferiti ad una data specifica;
- certificato di godimento dei diritti politici e di iscrizione alle liste elettorali;
- carta d’identità: deve essere richiesta in Italia e riporta l’indirizzo estero di residenza, ha le stesse caratteristiche di quella rilasciata ai cittadini residenti (vedi apposito paragrafo);
- passaporto: può essere richiesto in Italia o all’estero presso la rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio ed ha le stesse caratteristiche di quello rilasciato ai cittadini residenti (vedi apposito paragrafo).
Il certificato di esistenza in vita è rilasciabile in via esclusiva solo dall’autorità consolare competente per territorio (art. 49 del D.P.R. n. 200/1967).
I certificati summenzionati hanno una validità di 6 mesi, ad eccezione di quelli riferiti alla data di emigrazione all’estero che hanno una validità illimitata.
Se dopo la scadenza del certificato le informazioni in esso contenute non sono variate, l’interessato potrà dichiararne la validità in calce allo stesso senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza dell’impiegato addetto a ricevere la comunicazione.
Nel caso in cui si debba presentare un certificato ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio è obbligatorio utilizzare l’autocertificazione (vedi apposito paragrafo).
Con l’esclusione dei certificati di residenza e di stato di famiglia, tutti gli altri certificati possono essere rilasciati solo all’interessato.
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo, in conformità alle disposizioni di legge. L’imposta di bollo sarà applicata in base all’uso che l’utente dovrà fare del certificato.
Il costo dei certificati ammonta a:
- Euro 0,31 certificati anagrafici in carta semplice;
- Euro 15,19 certificati anagrafici in bollo;
- Euro 0,05 certificati di stato civile.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. n. 200/1967 (poteri consolari)
Legge n. 470/1988 (istitutiva dell’A.I.R.E.)
D.P.R. n. 323/1989 (regolamento di attuazione)
Legge n. 459/2001
D.P.R. n. 104/2003
Altre notizie utili è possibile reperirle qui
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