Recedere da una fideiussione – come e quando è possibile
Non è sempre vero che il fideiussore deve, sempre e comunque, rispondere nei confronti del creditore senza limite alcuno. Alcuni limiti alla fideiussione possono essere imposti dalla disciplina contrattuale, ad esempio pattuendo il beneficio di preventiva escussione del debitore principale.
Comportamento fraudolento del creditore
L’art. 1955 c.c. indica come causa estintiva dell’obbligazione un comportamento colposo, contrario a buona fede ed in violazione di un dovere giuridico impostogli, imputabile al creditore,che determini direttamente la definitiva perdita del diritto di surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore: ad esempio, sarebbe contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se le condizioni fossero tali da poter fondatamente temere l’insolvenza del debitore. Infatti, perché si verifichi la liberazione ex art. 1955 c.c. occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico. Altra causa di estinzione della fideiussione, ex art. 1956 c.c.,si ha quando il creditore fa credito al terzo garantito, senza chiedere autorizzazione al fideiussore, pur sapendo, o dovendo saperlo secondo diligenza, che le condizioni economiche del medesimo sono peggiorate, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione.
Fideiussione omnibus e facoltà di recesso
Di solito, la facoltà di recesso viene riconosciuta al fideiussore nella cd. “fideiussione omnibus”, quando cioè il fideiussore garantisce la banca, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per le obbligazioni assunte dal debitore principale verso la banca stessa, derivanti da operazioni bancarie. In questi casi, il nostro ordinamento riconosce al garante la facoltà di recedere dall’impegno assunto (inviando alla banca una raccomandata contenente la manifestazione di volontà di recedere dall’impegno assunto), rimanendo, però, obbligato a rispondere del saldo passivo esistente all’epoca del recesso.
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