Ravvedimento operoso – omesso o insufficiente pagamento dei tributi

L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:

  • le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi;
  • le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
  • l’imposta sul valore aggiunto;
  • l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
  • l’imposta ipotecaria;
  • l’imposta catastale.

In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta:

  • ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
  • ad 1/5, ossia al 6%, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dalla violazione. Quando è prevista la dichiarazione periodica il termine è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

Per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Non sono considerati omessi i versamenti eseguiti tempestivamente ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Un caso pratico di ravvedimento

caso-prativo-ravvedimento1

Un altro esempio pratico di ravvedimento

Supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell’imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).
Ipotizziamo che:

  • la scadenza del pagamento era il 18 aprile 2005;
  • l’importo dovuto era di 500 euro;
  • il versamento effettuato è pari a 300 euro.

RAVVEDIMENTO “BREVE”

Se la regolarizzazione avviene il 18 maggio 2005 (cioè nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento), il contribuente dovrà versare:

  • a) la differenza di imposta (200 euro);
  • b) una sanzione di 7,50 euro (3,75% di 200 euro);
  • c) interessi per 0,41 euro (200 x 2,5% : 365 x 30).

Compilazione della Sezione interessata del modello F23

compilazione-f231

RAVVEDIMENTO “LUNGO”

Se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro un anno (supponiamo, per esempio, il 18 novembre 2005, con 214 giorni di ritardo dalla scadenza originaria del pagamento), il contribuente dovrà versare:

  • a) la differenza di imposta (200 euro);
  • b) una sanzione di 12 euro (6% di 200 euro);
  • c) interessi per 2,93 euro (200 x 2,5% : 365 x 214).

Compilazione della Sezione interessata del modello F23

compilazione-f23-caso-21

Ai fini della regolarizzazione dei versamenti Iva, poiché i contribuenti trimestrali sono tenuti a maggiorare le somme da versare dell’1%, gli interessi legali e la sanzione ridotta vanno calcolati sulla base dell’importo comprensivo di tale maggiorazione.

Il decreto legge 17 giugno 2005 n. 106 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156) ha introdotto una previsione di carattere eccezionale relativamente all’Irap dovuta per gli anni 2004 e 2005.

In particolare, è stata esclusa la possibilità di ricorrere al ravvedimento:

  • per violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’Irap relativa al periodo d’imposta 2004 (che andava effettuato entro il 20 giugno 2005);
  • per violazione dell’obbligo di versamento Irap in acconto (entro il 20 giugno 2005 e/o entro il 30novembre 2005), o a saldo (entro il 20 giugno 2006).

Inoltre, per l’omesso o insufficiente versamento del saldo Irap 2004 e dell’acconto e del saldo Irap 2005 non si potrà fruire neanche della riduzione a 1/3 della sanzione, possibilità prevista nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Per fare una domanda sulla possibilità di regolarizzare l’omesso o insufficiente pagamento dei tributi,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca> qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

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  • Utente 29 ottobre 2010 at 13:47

    comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi

    E’ successo anche a me. Mi hanno applicato la sanzione di 1/3 per non aver versato l’acconto, al mio commercialista dev’essere sfuggito. Colpa mia, credo, per aver lavorato nel 2008 per due aziende diverse nello stesso anno.

    Se noi contribuenti siamo dei lavoratori precari, è giusto che dobbiamo essere sanzionati, pure castigati per questo: oltre al pagamento di tasse sostanziose avendo percepito per pochi mesi poco piu’ di 1100 euro, anche questo.

    In pratica, vogliono un acconto: dobbiamo fare da Banca all’Agenzia delle Entrate, poi, se effettivamente, nell’anno cui l’acconto si riferisce siamo disoccupati, poi si vede, ma che bello. SIAMO ORMAI ALLA FONDA, QUESTA E’ UNA VERA INGIUSTIZIA.

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