Presunzione legale di proprietà – opposizione del terzo agli atti esecutivi

Tutti i beni mobili rinvenuti nella residenza del debitore, si presumono di appartenenza del debitore (Cass., 29 agosto 1994, n. 7564; Cass., 11 aprile 1986,n. 2553). Trattasi di presunzione iuris tantum che potrà essere vinta dal terzo che si assuma proprietario dei beni pignorati attraverso il rimedio dell’opposizione di terzo all’esecuzione (vedi artt. 619 ss. c.p.c.), ferme le limitazioni alla prova testimoniale previste da questo particolare mezzo di opposizione (vedi art. 621 c.p.c.).

Questa presunzione opera nei riguardi di qualsiasi persona convivente con il debitore, compresi i familiari e lo stesso coniuge, restando irrilevante il fatto che ambedue i coniugi abbiano optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni (Cass., 16 aprile 1984, n. ART. 513 CODICE DI PROCEDURA CIVILE 170 2459, Giur. it. 1985, I, 1, 971).

E’ opportuno osservare che i limiti alla possibilità di utilizzo da parte del terzo della prova testimoniale sono ancor più stringenti quando l’espropriazione mobiliare diretta sia eseguita secondo le regole speciali previste dalla procedura di esecuzione esattoriale (vedi art. 58, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

L’opposizione proposta dal debitore escusso per sostenere che il pignoramento è stato effettuato su beni mobili rinvenuti in luoghi di appartenenza altrui integra un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), in quanto non diretta a contestare il diritto del creditore a promuovere l’esecuzione, ma si traduce nella denuncia di irregolarità di un atto del processo esecutivo (Cass., 5 marzo 1984, n. 1524).

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