La prescrizione delle spese di giustizia
Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo – come stabilito al capitolo 7 della Circolare 26 giugno 2003 – Istituzione dei registri previsti dall’art. 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).
Poichè i termini di prescrizione di una cartella esattoriale seguono quelli legati alla natura dell’importo iscritto a ruolo, si deduce che il termine di prescrizione per una cartella esattoriale relativa a spese di giudizio in contumacia, con l’ausilio di gratuito patrocinio, è decennale.
Il registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito
Compilazione del registro: iscrizione di più debitori
Al fine di chiarire alcuni aspetti pratici nella compilazione del registro, si precisa quanto segue:
- In presenza di più debitori nella materia penale, deve essere iscritta una specifica partita per ciascun condannato con le rispettive pene pecuniarie, l’eventuale sanzione pecuniaria processuale e le spese processuali non dovute solidalmente ed una partita cumulativamente intestata a tutti i condannati per le spese in solido;
- nel caso in cui i debitori siano in numero superiore a otto, l’ufficio può, eventualmente, iscrivere i nomi su altro foglio del registro, ricorrendo ai necessari richiami nello spazio riservato alle “altre annotazioni”.
Invito bonario
L’attività di riscossione delle partite di credito iscritte nel “registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito” inizia con la notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’art. 212 T.U.
Si evidenzia che sulle somme diverse dalle pene pecuniarie (multa e ammenda) non pagate tempestivamente, ovvero nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’invito al pagamento, maturano gli interessi moratori secondo le disposizioni dell’art. 1282, comma uno c.c. Gli uffici, nell’invito al pagamento, dovranno informare i debitori degli effetti connessi al mancato e tempestivo versamento di quanto dovuto. Pertanto, nelle minute di iscrizione a ruolo trasmesse dagli uffici al Consorzio Nazionale dei Concessionari, ai sensi dell’art. 3 D.M. n. 321 del 3 settembre 1999, dovrà essere indicata, come data di decorrenza degli interessi, quella coincidente con il giorno successivo al compimento di un mese (art. 212 T.U.) dal perfezionamento della notifica dell’invito al pagamento.
Spese processuali: termine di prescrizione
Si ritiene opportuno rammentare quanto segue:
- il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
- la notifica dell’invito al pagamento (art. 212 T.U.) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (artt. 2943 e 1219 c.c.) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell’Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cass. Civ., sentenza n. 908, del 13.3.1976);
- per le spese dovute in solido, l’atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (art. 1310, comma uno c.c.). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell’ultima notifica dell’invito al pagamento o della cartella di pagamento.
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Locale fatiscente gestito e manutenzionato da me locatario per 37 anni e senza contratto. Dopo una serie di perdite dai piani superiori, intasamento della tubazioni di scarico con versamento dentro il locale pieno di materiali e attrezzature varie, disinfestazione, ecc., visto il totale disinteresse dei 2 proprietari decido di non pagare il canone annuo. In risposta si chiede il rilascio del locale con sentenza del luglio 2003, che ottempero… e così il locale è disponibile ad aprile 2004. La certificazione sanitaria lo dichiara inagibile e inadatto a qualsiasi uso. Però ingiugno 2003 ho depositato in procura un’opposizione e citazione di merito all’atto pretestuoso redatto dall’avv. che dichiarava il falso asserendo 20 anni e non 37 di locazione e la data d’interruzione risalente a 3 anni prima, inoltre usando termini offensivi e censurabili. L’avv. non si presenta neanche il giorno della consegna del locato, in settembre: la chiave l’ho portata in tribunale! La causa prosegue a mia insaputa. Il 7/12/2007 mi si convoca dal g.e. per il 25 genn. 2008. Dico al got che io non ho e non so della sentenza (l’unico dubbio è che possa essere stata inviata per posta, l’ unica racc. che non ho ritirato, in quanto disgustato da questo fantasma – poco serio, mi diceva il pres. dell’ord – che non ho mai visto in faccia!), non fa una piega nemmeno dopo aver scommesso che la controparte non si sarebbe presentata. Infatti, alle 12:00 chiude l’udienze e non mi dà la data dell’altra! Naturalmente io non passo in cancelleria (sapessi quelle 2 mancate…)… (…) Alla quarta udienza chiude la causa, con un sorrisetto beffardo. Sorpresa (o…?): il 30/08/08 alle poste ritiro una racc. dell’ist. vendite giudiziarie (??), il dir. mi assicura che ha il provvedimento, l’avv. latitante non è rintracciabili, il “mio” (dopo quello che aveva combinato…) inutile chiamarlo… il 5/09 alle 16:00 si presentano per ritirare i mobili (nel frattempo abbiamo contattato 2 avv. di Roma) e li abbiamo quasi presi a “piedate”. Si portano solo una poltrona. In cancelleria ritiro la copia dell’udienza del 25/01/08, in un rigo (tradotto dal farmacista): Nessuna delle parti è comparsa (?), visto l’art. 631 C.P.C., rinvia all’udienza del 3/04/08. Che c’era stata, l’univolta che è “comparso” l’avv. (non è possibile, visto che poi nelle altre 2 successive non ricompare?), per sfornare l’ordinanza d’esecuzione! Eppoi, se il got si rifà al 631, non doveva rifare la convocazione, “visto” che anch’ io ero invisibile? Infatti alla terza ud. portai un mio nipote… Ma il fantasma non s’arrende e ottiene altro mandato da uno dei 2 (quello più pericoloso, a quasi 90 anni? forse l’altro sarà defunto), altro precetto dove si rifà alla sentenza del 7/03/06 “munita della formula esecutiva” del 7/12/06: io ne vengo a conoscenza dall’Ag. dell’entrate in sett. 2008, dopo vado in cancelleria per la copia, sì ma non c’è il timbro della procura. E quindi, ammesso e non concesso che lui l’abbia spedita e non sia stata mai ritirata, comunque resta sempre censurabile in quanto andava notificata di persona. O no? Senza dire che lui ben sa che io non l’ho mai vista, perché non l’ha fatta ora notificare?.Un gioco sporco sulla pelle di un 73enne con una vergognosa pensione e moglie e figlio a carico! La somma si aggira sui 12mila euro, posso fare opposizione senza dell’avv.? E nel contempo esporre denuncia alla procura e all’ordine. Alle scuse aggiungo i miei cordiali saluti.