Anatocismo interessi e conto corrente – la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tentano di far calare il sipario su di una problematica, quella dell’anatocismo (ovvero la capitalizzazione degli interessi allo scopo di renderli alla loro volta produttivi di altri interessi) ribadendo  che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi corrisponde ad un uso negoziale imposto al correntista e non ad un uso normativo, con conseguente impossibilità di derogare alla regola. Precisano, nella motivazione della decisione, come la giurisprudenza già in passato avesse avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.

Il termine prescrizionale secondo la Cassazione

Ed in effetti già nel 1984 la Cassazione aveva affermato che il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti non abbiano pattuito diversamente.  In particolare, i giudici precisavano che i contratti bancari di credito, con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina variazioni quantitative dell’unico originario rapporto costituito tra banca e cliente, con la conseguenza che solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti.

Dunque, il termine prescrizionale in questione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto. E’ solo in questo momento che si produce definitivamente il saldo dei crediti e debiti tra le parti, trattandosi di un rapporto giuridico di durata, unitario, seppur articolato in una pluralità di atti esecutivi.

In questa direzione legittimamente il cliente ha il diritto di esercitare l’azione  contro gli interessi indebitamente trattenuti dalla banca nell’arco di durata dell’intero rapporto, finché quest’ultimo non si sia chiuso, secondo quanto previsto dall’art. 2033 del codice civile: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a reclamare  ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti  e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede  oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Il termine prescrizionale secondo il Milleproroghe 2011

Il recentissimo decreto Milleproroghe – convertito con la legge n. 10/2011 del 26 febbraio 2011 – prova a tendere un salvagente al sistema bancario in relazione alle situazioni pregresse, stabilendo che la decorrenza del termine prescrizionale, per esercitare il diritto a  richiedere  il pagamento degli interessi  non dovuti, parte dal momento dell’annotazione contabile.

Il decreto Milleproroghe, dunque, sembrerebbe annientare la posizione di vantaggio che i clienti avevano maturato nei confronti delle banche per effetto della decisione in esame. Se dunque, per le ragioni già specificate, la Cassazione aveva affermato che il termine prescrizionale di dieci anni dovesse decorrere dal giorno di chiusura del conto corrente, la versione appena licenziata prevede che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizi a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa.

Stando al dato normativo, indubbiamente più favorevole alle banche, l’azione di ripetizione degli interessi anatocistici dovrebbe essere proposta nell’arco di dieci anni tra la data di ciascun singolo accreditamento (o versamento) in favore della banca e la data di proposizione della domanda giudiziale, e, quindi, anche durante lo svolgimento del rapporto.

Ma, la formulazione della norma sul piano tecnico giuridico è sbagliata e come tale non idonea a raggiungere gli obiettivi per i quali è stata introdotta. Proveremo a spiegare perché.

La nozione di pagamento ex art. 2033 c.c.

Infatti, la chiarezza della motivazione in ordine alla nozione di pagamento fa sì che la previsione del mille proroghe circa la decorrenza del termine prescrizionale “dal momento dell’annotazione” sia del tutto inidonea ad impedire il meccanismo ex art. 2033 c.c..

Se la ratio posta a fondamento della norma, da ultimo richiamata, è proprio quella di apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale sia stata eseguita senza una giustificata ragione, è del tutto ovvio che sino alla chiusura del conto, e nei limiti dell’affidamento, non ci sia alcun adempimento in senso tecnico giuridico.

Non esiste infatti alcuna percezione effettiva di denaro da parte dell’istituto di credito, ma solo un eventuale incremento del credito utilizzabile; non può, quindi, decorrere alcun termine di prescrizione dal giorno dell’addebito in conto. Del resto, agli addebiti eseguiti sul conto corrente dall’istituto di credito “per soddisfare le proprie ragioni creditorie” non consegue un credito esigibile della banca verso il correntista. Soltanto con la chiusura del rapporto e la formazione del saldo finale il credito bancario diventa esigibile.

Non è possibile sovrapporre il concetto di “disponibilità” che assicura al correntista una facoltà di disposizione, all’esigibilità e non vi è dubbio che il presupposto per l’esigibilità del credito della banca è la chiusura del rapporto.

Fino alla sua chiusura, il conto corrente, è un mero prospetto contabile in cui sono annotate reciproche poste di dare ed avere con la periodica trimestrale formazione di un saldo differenziale meramente fattuale, da cui deriva la facoltà del correntista di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito: solo con il saldo finale – giova ribadirlo – si giungerà ad un saldo esigibile con un unico risultato solutorio. Infatti, nel corso del rapporto non si ha un pagamento in senso tecnico degli interessi e del capitale, non vi è un debitore che imputi un pagamento, ma vi è un correntista che effettua un versamento ottenendo una mera registrazione a credito sul conto priva di qualsiasi imputazione di pagamento per interessi e competenze eventualmente maturati.

Le annotazioni operate dall’azienda in un conto corrente bancario non costituiscono la conseguenza di reciproche rimesse e non esprimono l’esistenza di debiti e crediti di ciascun contraente nei confronti dell’altro ma rappresentano semplici variazioni quantitative dell’ordinario rapporto di credito o di debito con la banca. Il cliente non effettua nessun pagamento indebito ma semplicemente è uno spettatore che “subisce una annotazione”.

I versamenti in conto corrente non sono pagamenti ex art. 2033 c.c.

Con molta probabilità sarà sfuggito, nella redazione del testo normativo, il contenuto della decisione delle Sezioni Unite che chiarisce un ulteriore aspetto della questione circa le ipotesi in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, laddove questi ultimi possano essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

Per le Sezioni Unite, infatti, tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell’affidamento concesso al cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. Pertanto, un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca ha esclusivamente l’effetto di ripristinare la misura dell’affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista: dunque, non costituisce un pagamento ex art. 2033 c.c.

In conclusione, la formulazione della norma sul piano tecnico giuridico è sbagliata e come tale non idonea a raggiungere gli obiettivi per i quali è stata introdotta.

Liberamente tratto da un articolo di Fernando Greco pubblicato su Diritto.it

Corte Costituzionale – illegittima la norma che fa partire la prescrizione decennale dall’annotazione in conto corrente

la Corte Costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2012, n. 78, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

La norma citata stabilisce che, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa; e che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge. In altri termini, la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere, per ciascun addebito, dal momento in cui è avvenuta l’inerente annotazione in conto.

La Corte Costituzionale ha affermato che il principio di irretroattività della legge civile costituisce un valore fondamentale di civiltà giuridica e, pertanto, il legislatore può introdurre norme di interpretazione autentica, tali da incidere anche su situazioni preesistenti, solo se vi sia una situazione di obiettiva incertezza del dato normativo, oppure un contrasto giurisprudenziale irrisolto, o la necessità di recuperare il significato aderente all’originaria volontà del legislatore; e, comunque, sul presupposto che l’interpretazione autentica fornisca un significato già contenuto nella norma di legge interpretata, riconoscibile come una delle possibili letture del testo.

Sulla scorta di tale premessa la Consulta ha censurato la norma in questione, in quanto la stessa, “lungi dall’esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione”.

Da questa decisione si possono ora trarre due considerazioni di sintesi. La prima è che per individuare il termine da cui decorre la prescrizione si ripristinano i criteri già emersi nella giurisprudenza precedente e sopra richiamati; dunque non si può fare riferimento alla norma dichiarata illegittima, con effetto (questo) certamente retroattivo, ossia valido anche per i giudizi pendenti, salvo il solo limite del giudicato (cfr. Cass., 6 maggio 2010, n. 10958).

La seconda considerazione è che, non solo vi è un “ripristino” degli orientamenti precedenti, ma vi è anzi un deciso rafforzamento dell’indirizzo maggioritario, per il quale la prescrizione decorre dalla chiusura del conto. Il contrario orientamento (prescrizione decorrente dai singoli addebiti), secondo la Corte Costituzionale, non può neppure ricondursi ad uno dei possibili significati dell’art. 2935 cod. civ.

da un articolo di Francesco Autelitano pubblicato su Diritto Bancario.

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  • Michelozzo Marra 17 aprile 2012 at 13:14

    Già in precedenza la Corte dei Conti era intervenuta in materia, stabilendo che, per la presentazione del ricorso, il cliente poteva fare causa alle banche, per chiedere la restituzione degli interessi illegittimi, entro 10 anni dalla chiusura del conto. Con un emendamento inserito nel milleproroghe si stabilì che il termine dei 10 anni scattava dal giorno di registrazione contabile dell’ addebito illegittimo. Quindi, visto che la pratica dell’ anatocismo è di fatto vietata dal 2000, nessuno poteva più presentare ricorso. Con la nuova sentenza della Corte costituzionale, invece, viene bocciata la norma.

    La norma censurata, secondo i giudici della Consulta, viola, in particolare, l’art.3 della Costituzione perchè «facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali, eguaglianza e ragionevolezza». Inoltre, si legge ancora nella sentenza, «non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi di interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo» della norma che, quindi, viola anche l’art.117 della Costituzione.

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