Prescrizione biennale della cartella esattoriale originata da multe – chiarimenti

prescrizione - multe non pagate prescritte in due anni - chiarimenti

Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Lo ha stabilito il comma 153 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) in seguito alle varie multe “pazze” che sono pervenute agli automobilisti.

Avevamo già parlato dell’argomento in questo articolo. Tuttavia, a giudicare dalle reazioni e dalle diverse interpretazioni assunte dai lettori, è forse opportuno fornire qualche ulteriore chiarimento.Dal momento della commessa infrazione, iniziano a decorre per l’Ente impositore (Agenzia delle Entrate per quanto attiene al mancato pagamento dei tributi erariali; Comuni per quanto attiene a tributi locali – come ad es. l’ICI – e le sanzioni per violazione contestata – dalla Polizia Municipale – di norme del codice della strada, ecc.) un serie di termini per iscrivere a ruolo il proprio credito nei confronti del debitore.

Il ruolo per l’Ente creditore altro non è se non un elenco dei crediti che lo stesso vanta nei confronti dei contribuenti/debitori/trasgressori che non hanno tempestivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Questo elenco deve poi divenire esecutivo (mediante il c.d. visto) ed essere trasmesso ad un altro ente (l’agente concessionario per la riscossione) che provvede alla notifica della cartella esattoriale (che altro non è se non una ingiunzione di pagamento con avvertimento che in caso di mancato ottemperanza si procederà alla riscossione coattiva) ed alla esecuzione forzata sui beni del debitore (se esistono) per rifondere l’Erario (o il Comune) del mancato introito quanto ad imposte e sanzioni.

Orbene, il termine di due anni prescrizione di cui parla la nuova manovra fiscale attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni.

Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può – in ultima analisi – impugnarla per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.

Permettetemi comunque di consigliarvi – qualora accadesse – di recarvi presso il concessionario e chiarire la vertenza stragiudizialmente onde evitarvi spese di consulenza e assistenza legale e tributaria spesso molto gravose.

In conclusione:

1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;

2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall’infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto);

3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione);

4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione – regolati dal codice civile – nel qual caso tenerne conto nel calcolo.

Per finire, ricordiamo anche che un’ordinanza della Corte Costituzionale (n. 377/2007) ha praticamente affossato centinaia di migliaia di contravvenzioni perché la relativa cartella esattoriale non riportava il nome del responsabile del procedimento amministrativo.

L’ordinanza apre la strada a una marea di ricorsi al giudice di pace. Tutto discende dall’art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato e il responsabile del procedimento”.

Per fare una domanda sulla possibilità di prescrizione delle multe quando fra consegna dei ruoli all’agente esattoriale e notifica della relativa cartella intercorrano più di due anni, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

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  • Andrea 27 gennaio 2010 at 15:31

    Ho ricevuto un’ingiunzione fiscale per multe della polizia municipale.
    Mi sorgono un paio di dubbi riguardo la legittimità:
    1)può essere che 3 delle multe del 2005 per 174 € passino a 503.64 senza una comunicazione precedente di messa in mora ricevendo solo l’ingiunzione fiscale al 22/01/2010?
    2) la legge non stabilisce che l’importo a ruolo per le multe sotto i 1000€ é di 30€?
    3) può una società privata (una spa) inviare per conto di un’amministrazione atti giudiziari e nello specifico ingiunzioni fiscali? possono le ingiunzioni essere spedite a mezzo posta nel caso di comuni limitrofi a quello di emissione?
    4) possono in un’ingiunzione fiscale minacciarmi fermi amministrativi o ipoteche se non mi é mai arrivato un sollecito dal 2005 o qualcosa che provasse la messa in mora?
    Grazie mille.

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