Prescrizione e decadenza per le rate di pensione INPS
Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
In generale, secondo l’art. 2946 del codice civile, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente.
Nella fattispecie il diritto a pensione è imprescrittibile in quanto riferito ad una situazione giuridica che permane nel tempo, ad uno “status” collegato alla persona del titolare e dunque non soggetto a prescrizione: la prescrizione non riguarda lo status di pensionato ma le sole rate di pensione.
LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI PENSIONE
In materia di pensioni, l’art. 129, 1° comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1927 dispone che alle rate di pensione già liquidate e poste in pagamento si applica la prescrizione breve quinquennale.
Questo termine breve non è estensibile al diritto dell’assicurato di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione, ovvero la riliquidazione: questo diritto è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, con decorso dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
La prescrizione ordinaria decennale deve trovare applicazione quando la presentazione della domanda di pensione o di ricostituzione avviene oltre i dieci anni dalla data di decorrenza della pensione o della ricostituzione; deve trovare altresì applicazione nell’eventualità che le rate di pensione o le maggiori somme spettanti a titolo di ricostituzione (a domanda o d’ufficio) siano poste in pagamento a distanza di oltre dieci anni dalla loro scadenza virtuale senza che da parte dell’interessato siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
In conformità a tali principi la prescrizione decennale deve trovare applicazione anche nei casi di liquidazione o ricostituzione di pensione conseguente a sentenze della Corte Costituzionale.
La prescrizione decennale deve infine trovare applicazione anche nei casi di richiesta di pagamento delle rate maturate e non riscosse presentata dagli aventi causa del pensionato a distanza di oltre dieci anni dalla data di scadenza delle rate stesse (se non poste in pagamento).
Si prescrive nel termine di cinque anni il diritto:
all’assegno per il nucleo familiare;
alle quote di maggiorazione sulle pensioni dei lavoratori autonomi (cosiddetti assegni familiari) in quanto sono da considerare prestazioni familiari e non quote di pensione (msg. 36921/2004).
L’assegno che spetta al coniuge superstite, decaduto dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, si prescrive con il decorso di dieci anni dall’evento.
L’ indennità una tantum, da liquidare ai superstiti del lavoratore che non ha trasmesso il diritto a pensione indiretta, si prescrive nel termine di dieci anni dalla data dell’evento.
La prescrizione può essere interrotta da (art. 2943 e 2944 c.c.):
- azione giudiziale
- ricorso amministrativo
- richiesta della prestazione
- riconoscimento del diritto del pensionato da parte dell’Istituto.
Il verificarsi di un valido atto interruttivo, comporta in generale che il termine di prescrizione inizia nuovamente il suo corso dalla data dell’atto interruttivo.
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
La prescrizione per i ratei di pensione già disposti e messi in pagamento e per gli assegni familiari su pensioni decorre:
- per le somme liquidate come arretrati e non soggetti a trattenute, dal giorno in cui tali somme sono state poste in pagamento;
- per le somme liquidate come arretrati ed accantonate in attesa di dichiarazione dell’interessato circa l’eventuale assoggettamento a trattenute, dalla data di richiesta da parte della Sede Inps della dichiarazione necessaria;
- per le rate correnti, dal primo giorno del mese cui la singola rata mensile si riferisce;
- per la tredicesima rata di pensione, dal 1° dicembre dell’anno cui si riferisce;
- per il rateo di tredicesima spettante per cessazione del diritto a pensione, dalla data in cui si è verificato l’evento che ha causato la cessazione.
Il diritto patrimoniale generico dell’assicurato al trattamento pensionistico si prescrive con il decorso del termine ordinario di dieci anni dalla data di presentazione della domanda amministrativa.Pertanto nell’ipotesi di domanda di pensione o di ricostituzione con decorrenza anteriore a quella di presentazione della relativa domanda, andranno corrisposte le sole mensilità maturate fino al limite dei dieci anni anteriori alla data della presentazione della domanda. Le rate precedenti sono prescritte a favore dell’Istituto.
Nel caso di presentazione della domanda da parte degli eredi la prescrizione è sempre quella ordinaria di dieci anni. Nel caso in cui si sia pagato il capitale si applica sui singoli ratei e sugli eventuali oneri accessori sempre la prescrizione decennale.
DECADENZA – TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELL’AZIONE GIUDIZIARIA
Fino al 1992 il termine previsto per la proponibilità dell’azione giudiziaria era fissato in dieci anni dall’art. 47, DPR n. 639/1970.
Non essendo espressamente qualificato come termine di decadenza, tale periodo è stato considerato per lungo tempo anche dall’Inps come termine di prescrizione, che poteva essere interrotto con qualsiasi atto amministrativo.
L’ingente contenzioso scaturito viene risolto dando seguito alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6245/90.
L’Inps cambia il proprio atteggiamento alla luce di tale sentenza che definisce il termine per la proponibilità dell’azione giudiziaria nei dieci anni a pena di decadenza. La precisazione “a pena di decadenza” introduce un’importante innovazione.
Questa dizione non era contenuta in origine nell’art. 47 DPR n. 639/1970; in seguito l’art. 6 della legge 166/1991 aveva conferito tale valore al termine decennale. La norma ha costituito un’interpretazione autentica dell’art. 47 DPR n. 639/1970, riconoscendo alla decadenza valore sostanziale oltre che procedimentale.
L’art. 4 della legge 438/1992 – di conversione del D.L. 384/1992 – riduce il termine decadenziale di dieci anni, previsto dall’art. 47 del DPR 639/1970 per la proposizione delle azioni giudiziarie in materia di trattamenti pensionistici, a soli tre anni.
I nuovi termini di impugnativa risultano notevolmente ridotti. Comunque, tali nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente al 19 settembre 1992 (data di entrata in vigore del D.L. 384/1992 ).
In fase di attuazione, l’Inps ha inteso precisare che ai fini del decorso del termine di decadenza di cui al citato articolo 4, assume rilievo la data di comunicazione del provvedimento adottato sulla richiesta di prestazioni.
Il termine di decadenza inizia a decorrere, quindi, dalla data di comunicazione del formale provvedimento di reiezione della domanda.
La legge 15 luglio 2011 pone fine del doppio regime di prescrizione
In materia previdenziale, evidente è la funzione di protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesa gravanti su bilanci pubblici.
Il diritto alla pensione – costituzionalmente tutelato – è però certamente indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza. Sono invece soggetti a prescrizione e decadenza i ratei delle prestazioni previdenziali.
Il regime della prescrizione dei ratei delle prestazioni previdenziali non presenta marcate differenze rispetto alla disciplina del codice civile.
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e la prescrizione è interrotta dalla notificazione di qualunque atto che valga a costituire in mora il debitore.
Quanto ai termini, com’è noto il codice civile fissa in dieci anni il termine di prescrizione ordinaria, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. La legislazione previdenziale contiene però una norma speciale – art. 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 – che prevede un termine di prescrizione quinquennale per le rate di pensione liquidate e non riscosse.
Dal combinato disposto scaturisce un doppio regime prescrizionale, quinquennale nel caso in cui l’ente previdenziale abbia riconosciuto e liquidato la prestazione, e decennale negli altri casi.
La riforma del 2011, con l’art. 38, comma 1, lett. d, n. 2, legge 15 luglio 2011, n. 111, pone fine a questo doppio regime, ed allinea a cinque anni i termini di prescrizione dei ratei pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
Infatti, la modifica dell’art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, è contenuto nell’art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (Manovra economica 2).
All’art. 47 viene aggiunto, in fine (e diventa quindi il sesto), il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Di seguito viene poi inserito il seguente art. 47 bis: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
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Oggetto: decadenza su istanza di riesame di domanda amministrativa all’INPS per assegno ordinario di invalidità. Alla domanda amministrativa è seguito provvedimento di reiezione comunicato entro il termine dei 120 giorni previsti. Non presentato ricorso amministrativo.
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Estratto da Circolare INPS 32/2010:
§ 4. Istanze di riesame
Eventuali richieste di riesame dovranno essere accolte ove non sia intervenuta la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere le prestazioni a carico del Fondo (art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo modificato dall’art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni nella L. n. 438/1992) ed, in ogni caso, a condizione che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Per maggior chiarezza, considerato che sulla questione si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione(1), si ricorda che la decadenza dall’azione giudiziaria interviene quando sia trascorso un anno:
- dalla data di comunicazione tempestiva dell’esito del ricorso amministrativo presentato nei termini;
- dal 91° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso amministrativo, senza che sia intervenuta una decisione del Comitato, se il ricorso stesso è stato presentato nei termini;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui l’Istituto non abbia adottato alcun provvedimento – o abbia adottato un provvedimento tardivo -, o nel caso in cui l’assicurato non abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione.
(1) Cass. Sez. Unite sentenza n. 19992 del 17.9.2009; Cass. Sez. Unite, sentenza 12718 del 29.5.2009.
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Estratto da Cass. civ., Sez. un., Sentenza 29 maggio 2009, n. 12718:
6.1. Dalla lettura della suddetta normativa – all’interno della quale il disposto dell’art. 6 del cit. d.l. 103/1991 si pone rispetto al disposto dell’art. 47 del d.p.r. 639/1970 come norma di interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l’impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) – e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell’INPS, a seguito di un precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l’anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l’INPS non ha provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni ex art. 46, comma sesto, della legge n. 88 del 1989), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c’è stato alcun provvedimento dell’INPS, in risposta alla domanda iniziale dell’assicurato; o perché, pur in presenza dell’atto reiettivo dell’INPS, l’assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533; 90 giorni, termine concesso all’assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46, comma 5, l. 9 marzo 1989 n. 88; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46, comma 6, legge 9 marzo 1989 n. 88 cit.). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato
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Il quesito: domando conferma circa la seguente interpretazione: In assenza di ricorso, vanno computati 3 anni e 300 giorni dalla data di presentazione della domanda, pur in presenza di provvedimento di reiezione della domanda amministrativa comunicato entro il termine dei 120 giorni previsti?
Ringrazio. Cordialmente
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