Prescrizione e decadenza delle imposte sul reddito

In questo articolo si discute della prescrizione delle imposte sul reddito, dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e  per la notifica della cartella esattoriale sempre relativamente alle imposte sul reddito.

1 Termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento

Per le imposte sul reddito,  gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, salvo cause di proroga, entro il 31.12.2010 devono essere notificati gli atti concernenti il periodo d’imposta 2005.

Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

Pertanto, entro il 31.12.2010 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2005,  la cui dichiarazione è stata presentata nel 2006. Entro gli stessi termini devono essere notificati anche gli atti irrogativi delle sanzioni che, nella maggior parte delle ipotesi, sono contestate unitamente all’accertamento

Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli anni 2004-2010.

anno d’imposta

anno di presentazione dichiarazione

termine ordinario

termine prorogato per condono fiscale

2001

2002

31.12.2006

31.12.2008

2002

2003

31.12.2007

31.12.2009

2003

2004

31.12.2008

2004

2005

31.12.2009

2005

2006

31.12.2010

2006

2007

31.12.2011

2007

2008

31.12.2012

2008

2009

31.12.2013

2009

2010

31.12.2014

2010

2011

31.12.2015

Per i periodi d’imposta condonabili, la mancata adesione ai condoni di cui alla legge 27.12.2002 n. 289 comporta la proroga biennale dei termini.

2 Termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento in caso di omessa dichiarazione

In caso di omessa dichiarazione, il termine per l’accertamento, sempre per effetto degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Quindi, entro il 31.12.2010 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2004 per il quale non è stata presentata la dichiarazione.

Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli anni 2000-2010, per i quali non è stata presentata la dichiarazione.

anno d’imposta

anno di presentazione dichiarazione

termine ordinario

termine prorogato per condono fiscale

2000

2001

31.12.2006

31.12.2008

2001

2002

31.12.2007

31.12.2009

2002

2003

31.12.2008

-

2003

2004

31.12.2009

2004

2005

31.12.2010

2005

2006

31.12.2011

2006

2007

31.12.2012

2007

2008

31.12.2013

2008

2009

31.12.2014

2009

2010

31.12.2015

2010

2011

31.12.2016

Per i periodi d’imposta condonabili, la mancata adesione ai condoni di cui alla legge 27.12.2002 n. 289 comporta la proroga biennale dei termini.

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 29.9.1973, n. 600, la legittimita’ della pretesa erariale e’ subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con l’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del DL 17.6.2005, n. 106 (convertito con modificazioni con la legge 31.7.2005, n. 156), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

3 Termini di decadenza per la notifica della cartella esattoriale

In materia di imposte sul reddito, l’articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973;

  3. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1, comma 5 ter, che ha modificato il citato articolo 25.

Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106.

Ciò in base ai principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 30 novembre 2005, secondo cui i nuovi termini previsti dal citato articolo 25 hanno efficacia retroattiva, salvo il particolare regime transitorio previsto per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di seguito esposto.

4 Termini di decadenza per la notifica della cartella esattoriale – regime transitorio

Il legislatore ha previsto un regime transitorio per le dichiarazioni presentate fino all’anno 2003.

Tale regime si riferisce esclusivamente alle somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.

In questi casi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 bis, del Decreto Legge del 17 giugno 2005, n. 106, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 2004;

  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

  • del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

5 Termini di prescrizione

I tributi erariali (IRPEF,  IRAP,  IVA) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile).

In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall’articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette “prestazioni periodiche”.

I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche.

Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

6 Mancato rispetto dei termini

Se i termini sopra indicati non sono rispettati, si può contestare la cartella, eccependo:

  • la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, nel caso si tratti di termini di decadenza. In proposito segnaliamo un’altra tesi, secondo cui il mancato rispetto dei termini di decadenza comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo (sistema più favorevole all’ente impositore) rimanendo tuttavia intatta la possibilità di agire secondo le norme del Codice di procedura civile, comunque entro i termini di prescrizione del credito. Ad esempio, secondo questa tesi, l’ente creditore, decaduto dalla possibilità di riscuotere mediante ruolo, potrebbe ancora proporre ricorso per decreto ingiuntivo oppure un ricorso ordinario o una citazione per l’accertamento e la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute.
  • l’estinzione del credito preteso, nel caso si tratti di termini di prescrizione.

Per contestare la cartella è necessario adire l’Autorità giudiziaria compente, secondo le procedure ordinarie.

Note

  1. Art. 2946.  Prescrizione ordinaria: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni“.
  2. Art. 2948.  Prescrizione di cinque anni: “Si prescrivono in cinque anni: <….> 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Antonella Pedone per indebitati.it
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