Prescrizione e decadenza dei diritti – uno scadenzario per il debitore
La prescrizione
La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
La decadenza
La decadenza consiste nella perdita della possibilita’ di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)
Differenze fra decadenza e prescrizione
In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo’ anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo’ essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione)
E’ importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice. Cio’ significa che e’ necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E’ bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilita’ di opporre la prescrizione.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprietà, le azioni inerenti la contestazione della paternita’ e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita’ e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E’ bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).
Sospensione e interruzione della prescrizione
Il termine di prescrizione puo’ essere soggetto a sospensione od ad interruzione:
La sospensione puo’ essere determinata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita’ di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l’art.2941 del codice civile.
L’ interruzione puo’ avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”, che puo’ contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo’ essere fatto valere.
Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche’ mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l’interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.
Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.
Attenzione, le regole relative alla sospensione e all’interruzione non si applicano quando e’ prevista una decadenza. Essa e’ impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo’ essere fatto valere.
Prescrizione – Tipo e durata
Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e’ di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).
Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche’ si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l’onere della prova -del mancato pagamento- e’ a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e’ sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.
Per praticita’ puo’ essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche’ crediti e debiti) piu’ comuni e di maggiore utilita’ per gli utenti ed i consumatori.
Come si calcola la prescrizione
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo’ far valere il diritto e termina quando si e’ compiuto l’ultimo giorno.
Il calcolo dev’essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e’ prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell’ultimo giorno del mese.
(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e’ importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.
In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:
- può avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche’ questa sia abilitata -per legge- a ricevere l’atto e siano state rispettate le regole della privacy;
- può avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo’ avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);
- per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell’atto alle poste o, se la notificazione e’ diretta, alla data della spedizione.
Tutto ciò ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.
Non solo può risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l’atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera’ perfezionata alla data in cui esso e’ stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.
Contestazione della prescrizione
Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara’ bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.
In certi casi potra’ essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.
Queste le istruzioni sulla compilazione: Messa in mora e Diffida
Termini entro i quali devono essere fatti valere i diritti
Parliamo, cioè, dei tempi di conservazione dei documenti inerenti obblighi e pagamenti.
► Per i vizi su acquisti di beni il termine temporale per la contestazione è di 8 giorni dalla scoperta. La prescrizione del diritto interviene dopo 1 anno dall’acquisto (art.1490 e segg. c.c.) Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l’acquirente e’ un consumatore e il venditore un negozio -o comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu’ avanti).
► Il diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza decade dopo 10 giorni Si vedano le specifiche su questa scheda.
► Diritto di recesso da una polizza vita 30 giorni dalla firma Si vedano le specifiche su questa scheda.
► La contestabilita’ degli estratti conto bancari puuò essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento (art.119 d.lgs.385/93). Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine e’ di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, etc.), il termine puo’ arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione degli estratti conto e’ di 10 anni.
► Vizi su beni acquistati da consumatori Per contestare: due mesi dalla scoperta - Prescrizione del diritto: 26 mesi dall’acquisto Si vedano specifiche su questa scheda.
► Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione). 6 mesi (art.2954 c.c.) E’ il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l’albergatore puo’ richiedere il pagamento del vitto e dell’alloggio.
► Assegni (azioni di regresso). 6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell’assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata fatta contro di lui.
► Rate di premi di assicurazioni 1 anno (art.2952 c.c.). Decorre dalla scadenza delle rate ed e’ il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e’ servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.
► Diritti derivanti da contratti di assicurazione 1 anno ( art.2952 c.c.). Il termine, comunemente, vale come prescrizione nella richiesta danni e decorre dall’evento. Per le assicurazioni della responsabilita’ civile il termine parte dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato. Nel caso di riassicurazione, o quando i danni sono relativi alla circolazione di veicoli (si veda più avanti) il termine è dii due anni.
► Diritto alla provvigione dei mediatori 1 anno (art.2950 c.c) dall’evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.
► Rette scolastiche, lezioni (a ore, giorni o mesi) impartite da insegnanti 1 anno (art.2955 c.c.). Per le lezioni impartite per tempi piu’ lunghi di un mese il termine e’ di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.
► Iscrizioni a scuole e palestre private 1 anno (art.2955 c.c.)
► Compensi degli ufficiali giudiziari 1 anno (art.2955 c.c.).
► Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea) 1 anno (art.2951 c.c.) a decorrere dall’arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e’ avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine e’ di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
► Vizi e difformita’ di lavori in genere e contratti d’opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.) Contestazione: 8 giorni. Prescrizione del diritto: 1 anno (art.2226 c.c.) Riguarda vizi di esecuzione o di conformita’ (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un’auto all’intervento di un idraulico.
► Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio) Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa); Prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro. Si veda il codice del consumo d.lgs.206/05, art.94,95,98.
► Conservazione scontrini d’acquisto Dipende, minimo 2 anni. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, (art.2955 c.c.). Il termine piu’ indicativo, pero’, e’ quello di scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si puo’ spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di legge scade in 26 mesi. Quando lo scontrino e’ legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione puo’ arrivare anche a cinque anni.
► Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli 2 anni dall’evento (art.2947 c.c.). Se vi e’ un reato per il quale la legge prevede una prescrizione piu’ lunga, si applica quella.
► Contestazione danni e vizi su contratti di appalto Denuncia entro 60gg dalla scoperta;
Prescrizione: 2 anni (art.1667 c.c.). La prescrizione decorre dalla consegna dell’opera.
► Contestazione danno da prodotti difettosi 3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005 art.114 e segg. Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del produttore- si prescrive in 10 anni da quando il bene e’ stato messo in circolazione.
Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio) il termine di prescrizione e’ di 5 anni.
► Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.) 3 anni, art.2956 e 2957 c.c. Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo’ decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’ accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
► Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc 3 anni, art.2961 c.c. E’ il termine entro il quale e’ possibile chiedere la restituzione di incartamenti relativi a liti.
Decorre quando queste liti sono decise o comunque terminate. Per gli ufficiali giudiziari il termine e’ di 2 anni.
► Cambiali (tratte e paghero’) 3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933 A decorrere dalla scadenza. E’ il termine in cui si prescrive il diritto all’azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell’accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e’ di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e’ “senza spese”).
► Bollo auto, pagamenti e rimborsi 3 anni dalla scadenza E’ in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l’auto e’ stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche’ vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l’esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
► Acquisti in genere Almeno 5 anni Un’azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.
► Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche’ tutto cio’ che dev’essere pagato in riferimento all’anno o alla frazione di anno. 5 anni (art.2948 c.c.) a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e’ di 10 anni.
► Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione 5 anni (art.2948 c.c.). Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.
► Spese condominiali 5 anni (art.2948 c.c.)
► Contravvenzioni stradali 5 anni, art.209 del codice della strada. A decorrere dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
► Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo 5 anni (art.2947 c.c.)
► Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali 5 anni (art.2948 c.c.). Il termine valido ai fini fiscali e’ di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero’, e’ bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.
► Interessi su obbligazioni pecuniarie 5 anni (art.2948 c.c.). Definizioni utili riportate negli art.1277 e segg. del codice civile.
► Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%). 5 anni Termine -calcolato a partire dall’anno successivo alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.).
► Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.) 5 anni Dall’anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).
► Contributi INPS 5 anni Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero’, perche’ vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.
► TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni) decadenza massima per gli avvisi: 5 anni. Termine di prescrizione: 10 anni. Cinque anni e’ l’attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento. Le nuove modalita’ di accertamento e riscossione modificate dalla Finanziaria 2007 sono riportate su questa scheda. Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo e’ comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e’ chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).
► Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori 10 anni dal compimento della prestazione Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E’ il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).
► Canone RAI 10 anni dalla scadenza Il canone Rai, cosi’ come la quasi generalita’ dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.
► Vizi e difetti su immobili Denuncia: entro 1 anno dalla scoperta
Prescrizione: 10 anni dal compimento della costruzione, art.1669 c.c. E’ il termine entro cui si possono contestare -al costruttore- vizi del suolo e difetti di costruzione. Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia, quindi entro lo stesso va rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario.
Nota: Si consiglia, a titolo cautelativo, di conservare i documenti per uno o due anni in piu’ rispetto a quanto indicato. Cio’ perche’ spesso intervengono leggi (o condoni, sanatorie e sentenze) che allungano i termini di prescrizione (si veda per esempio la sentenza della Corte di Cassazione n.7662/1999 che ha stabilito che le cartelle esattoriali relative a contravvenzioni, bollo auto e tributi vari possono arrivare fino al quarto mese successivo al termine di prescrizione).
a cura di Rita Sabelli
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Prescrizioni estintive e prescrizioni presuntive
Prescrizioni estintive. Per legge esiste una prescrizione ordinaria di 10 anni a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni). Si chiama estintiva in quanto al debitore e’ sufficiente invocare il decorso del termine per far scattare la prescrizione e estinguere il debito.
Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni sono presuntive (sei mesi, un anno, tre anni, etc.) Si differenziano dalla prescrizione estintiva in quanto, trascorso il termine, il debito non si estingue, ma si presume che sia estinto. In pratica, se il creditore dimostra che il debitore non ha pagato, attraverso la confessione o il giuramento decisorio, può ottenere una sentenza favorevole anche se il termine della prescrizione è già scaduto.