Prescrizione e decadenza dei crediti contributivi
In questo articolo si discute della prescrizione dei crediti contributivi, dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e per la notifica della cartella esattoriale sempre in riferimento ai crediti contributivi.
Crediti contributivi
La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi.
1 Termini di prescrizione per contributi successivi al 1 gennaio 1996
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
2 Termini di prescrizione per contributi anteriori al 1 gennaio 1996
Per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione di cinque anni, in luogo del vecchio termine di dieci anni) bisogna fare le seguenti distinzioni:
se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 n. 46);
se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni;
se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge 335/95.
3 Termini di prescrizione per contributi minori
I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.
Per i contributi dovuti da artigiani, da esercenti attività commerciali e da lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata si applicano i termini introdotti dalla citata legge n. 335/1995.
Facciamo una precisazione riguardo il giorno da cui decorre il termine prescrizionale previsto per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n. 233/1990: il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
4 Termini di decadenza
Nel procedimento di riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi, l’unico termine di decadenza previsto dalla legge riguarda l’obbligo di rendere esecutivo il ruolo.
In particolare l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro (articolo 25 del Decreto Legislativo n. 46/99):
il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ente;
il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;
il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.
I suddetti termini decadenziali hanno decorrenza per le debenze maturate dopo l’1.1.2001 (articolo 1, comma 20, del Decreto Legge n. 346/2000).
5 Cosa vuol dire “rendere esecutivo il ruolo”
Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 il ruolo (ossia l’elenco dei debitori formato dall’INPS dopo la scadenza dei termini di pagamento) è reso esecutivo mediante la sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato.
La data in cui il ruolo è reso esecutivo deve essere riportata nella successiva cartella di pagamento in modo da consentire al contribuente di conoscere e verificare la tempestività dell’adempimento (articolo 25, comma 2 bis, del D.P.R. 602/73, inserito dall’articolo 8, del Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32).
Questa regola si applica ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001 (articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32).
Una volta reso esecutivo il ruolo, questo viene consegnato all’Agente della riscossione affinchè proceda alla notifica della cartella esattoriale, che vale anche come notifica del ruolo.
Non è previsto un termine di decadenza per la notifica della cartella avente ad oggetto crediti contributivi. L’unico termine da rispettare è quindi quello di prescrizione, sopra inidicato.
6 Mancato rispetto dei termini
Se i termini sopra indicati non sono rispettati, si può contestare la cartella, eccependo:
- la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, nel caso si tratti di termini di decadenza. In proposito segnaliamo un’altra tesi, secondo cui il mancato rispetto dei termini di decadenza comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo (sistema più favorevole all’ente impositore) rimanendo tuttavia intatta la possibilità di agire secondo le norme del Codice di procedura civile, comunque entro i termini di prescrizione del credito. Ad esempio, secondo questa tesi, l’ente creditore, decaduto dalla possibilità di riscuotere mediante ruolo, potrebbe ancora proporre ricorso per decreto ingiuntivo oppure un ricorso ordinario o una citazione per l’accertamento e la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute.
- l’estinzione del credito preteso, nel caso si tratti di termini di prescrizione.
Per contestare la cartella è necessario adire l’Autorità giudiziaria compente, secondo le procedure ordinarie.
Note
- 12. Formazione e contenuto dei ruoli:
comma 1. ”L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”
comma 2. “Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari”
comma 3. “Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione”
comma 4. “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. - Articolo 25. Cartella di pagamento: “<…> 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Antonella Pedone per indebitati.it
| Annunci Google |
Marzia Ciunfrini ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it 
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it 
Da Marzia Ciunfrini e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr 
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Marzia Ciunfrini e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
| Annunci Google |
Marzia Ciunfrini ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – il nuovo sistema di riscossione INPS A decorrere dal 1 gennaio 2011, l’INPS ha introdotto un nuovo sistema di riscossione con la finalità di indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva. Da tale data, infatti, l’istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un...
- Prescrizione e decadenza per le rate di pensione INPS Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. In generale, secondo l’art. 2946 del codice civile, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente. Nella fattispecie il...
- Prescrizione dei crediti previdenziali – è rilevabile d’ufficio dal giudice La prescrizione dei crediti previdenziali è regolata dall’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del...
- Contributi non versati e decadenza – quando l’INPS non può più riscuotere il credito Per i contributi ed i premi non versati e per gli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004 l’istituto ha l’obbligo di iscrivere il credito in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro i termini previsti dal decreto legislativo 46/99 art. 25 e 36 comma 6, come modificato...
- Prescrizione per i contributi INPS dovuti e non versati La prescrizione e’ un evento estintivo del diritto di versare/recuperare i contributi, legato al decorso di un periodo di tempo determinato dalla legge. Entro il termine di prescrizione i contributi non versati possono essere validamente: pagati con regolarizzazione da parte del datore di lavoro (lavoro dipendente), o del lavoratore stesso...
- schemi decadenza e prescrizione Avviso di accertamento In generale l’avviso di accertamento può riguardare, a pena di decadenza, un addebito riferibile ad una finestra temporale ordinaria di cinque anni, che termina alla data di notifica dell’atto. Nel caso di dichiarazione omessa o infedele la finestra è di sei anni. Al 31 dicembre 2010, dunque,...
- Prescrizione e decadenza delle imposte sul reddito In questo articolo si discute della prescrizione delle imposte sul reddito, dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e per la notifica della cartella esattoriale sempre relativamente alle imposte sul reddito. 1 Termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento Per le imposte sul...
- Prescrizione e decadenza dei tributi locali In questo articolo si discute della prescrizione dei tributi locali, dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e per la notifica della cartella esattoriale sempre relativamente ai tributi locali. 1 Termini di prescrizione I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in...
- Avviso di accertamento, avviso di addebito, cartella esattoriale e ingiunzione fiscale – differenze L’avviso di accertamento immediatamente esecutivo, l’avviso di addebito, la cartella esattoriale e l’ingiunzione fiscale sono gli strumenti definiti nel tempo dal legislatore per la riscossione coattiva di crediti erariali e contributivi, tributi locali e sanzioni amministrative. Passeremo in rassegna questi atti esecutivi, tristemente famosi al cittadino, cercando di coglierne differenze...
- articolo modello Sommario Una guida indispensabile per compilare assegni bancari e postali e per comprendere le conseguenze che derivano dall’emettere assegni a vuoto o con copertura parziale. Indice dei contenuti Presupposti dell’assegno Il pagamento Obbligatorietà ed effetti della clausola “non trasferibile” Effetti della clausola “da accreditare” Incasso dell’assegno “sbarrato” La girata dell’assegno...
