Prescrizione dei tributi e delle sanzioni

Per costante e autorevole giurisprudenza, i crediti tributari – tranne nei casi di espresse deroghe previste dalla legge – si prescrivono in dieci anni (si veda sent. Cass. n. 2941/2007; n. 18432/2005).

Differente, invece, il termine per la riscossione della sanzione irrogata che si prescrive in cinque anni (si veda art. 20 Dlgs n.472/1997).

Ancora, diversa – e per certi versi più problematica – è la prescrizione degli interessi per ritardata riscossione, a volte stabilita in dieci anni (soprattutto per quanto riguarda gli interessi sull’Iva, si veda sent. Cass. n. 2331/2005) altre volte in cinque anni (sent. Cass. n.3717/1984).

Quest’ultima posizione (5 anni) sarebbe quella prevalente poiché si sostiene l’autonomia degli interessi rispetto al tributo.

Medesimi termini sono previsti anche per gli interessi calcolati dall’esattore dal momento della scadenza delle cartelle esattoriali fino al momento dell’adempimento (si veda art. 30 DPR n.602/73).

Alcuni utenti denunciano l’applicazione, da parte del Concessionario della riscossione, degli interessi anche sulle sanzioni.  Ebbene, in merito occorre chiarire che l’art. 2 del Dlgs 472/97 stabilisce espressamente che “la somma erogata a titolo di sanzione non produce interessi”.

In via di massima, inoltre, sono soggette alla prescrizione quinquennale anche le sanzioni relative a violazioni non tributarie (art. 28 legge 689/81) incluse le sanzioni per violazioni al Codice della strada (art. 209, Dlgs 285/92), i canoni e gli altri corrispettivi per il godimento di beni pubblici e di altre prestazioni periodiche rese da enti pubblici (come ad esempio il canone di somministrazione dell’acqua).

Per il calcolo della prescrizione del credito non è sufficiente guardare l’anno in cui il debito è sorto ma anche analizzare se nel corso del tempo vi siano state o meno cause interruttive della prescrizione (come la notifica di una cartella o una intimazione di pagamento a mezzo raccomandata A/R).

Infine, occorre far presente a tutti i contribuenti che alcuni tributi prevedono anche termini di natura decadenziale (come ad esempio per l’Iva o l’Irpef). Tali termini sono previsti dalla legge per specifici tributi sia per quanto riguarda l’azione accertativa o di riscossione ma anche per quanto riguarda la richiesta di rimborso ad opera del contribuente.

Per cercare di far meglio comprendere la differenza tra i due istituti vediamo di analizzare l’azione di rimborso.

In merito, dunque, è bene chiarire che il rimborso dei crediti tributari è soggetto sia a decadenza (art. 2964 cc) che a prescrizione (art. 2946 e segg. cc).

Relativamente al primo istituto, occorre precisare che un termine a pena di decadenza non è soggetto né a interruzione né a sospensione salvo che sia disposto diversamente.

Ai fini del rimborso fiscale, infatti, la normativa prevede dei termini tassativi di decadenza, come ad esempio l’articolo 38 del DPR 602/73, il quale –  relativamente alle imposte dirette –  al primo comma prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione a sede il concessionario … istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”.

Ancora, un ulteriore esempio lo si rinviene per l’imposta di registro dove è previsto il termine triennale per proporre istanza di rimborso; termine che decorre dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui sorge il diritto alla restituzione (art. 77, comma 1, DPR 131/1986).

Una volta presentata l’istanza di rimborso entro il termine decadenziale, quindi, il contribuente potrà  fare valere il proprio diritto fino a che questo non si estingue.

Un tipico caso di estinzione del diritto è rappresentato dalla prescrizione, ossia dal mancato esercizio del diritto per un determinato periodo di tempo. Infatti, l’articolo 2946 cc stabilisce che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.

A tal proposito, consolidata giurisprudenza di legittimità ha precisato che il rimborso per le imposte versate in eccesso, richiesto con istanza di rimborso oppure direttamente in sede di dichiarazione, è sottoposto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cc (si veda sent Cass nr 11511 del 07/09/2001).

Ebbene, dall’esame dei due istituti emerge che il contribuente è in pratica legato a due archi temporali:

a) il primo a pena di decadenza, la cui inosservanza determina l’impossibilità di poter chiedere quanto indebitamente versato (la richiesta può effettuarsi con apposita istanza oppure può emergere direttamente in dichiarazione);

b) il secondo di prescrizione, in quanto una volta sorto il diritto – perché si è correttamente richiesto il rimborso entro il termine decadenziale – questo deve essere fatto valere (tipicamente attraverso la promozione di un’azione giudiziale) entro dieci anni.

Lo stesso discorso può farsi dunque – anche se ribaltato a favore dell’Agenzia delle Entrate – per quanto riguarda i termini decadenziali entro i quali l’Ufficio può procedere ad effettuare accertamenti e verifiche (si veda ad esempio l’art. 43, comma 1, DPR 600/73, il quale stabilisce che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ”).

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

Avv. Matteo Sances - info@studiolegalesances.it

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1 giugno 2010 alle 7:02 am

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