Prescrizione per i contributi INPS dovuti e non versati

La prescrizione e’ un evento estintivo del diritto di versare/recuperare i contributi, legato al decorso di un periodo di tempo determinato dalla legge.

Entro il termine di prescrizione i contributi non versati possono essere validamente:

  • pagati con regolarizzazione da parte del datore di lavoro (lavoro dipendente), o del lavoratore stesso (lavoro autonomo) ;
  • recuperati con accertamenti di vigilanza o avvisi di pagamento o segnalazione all’esattoria (cartelle esattoriali).

I contributi non pagati e prescritti possono essere recuperati solo mediante riscatto.

La legge n.335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato, a partire dal 1° gennaio 1996, il termine prescrizionale, riducendolo da 10 a 5 anni.

Attualmente possono, pertanto, configurarsi tre differenti ipotesi rispetto alle quali calcolare il decorso della prescrizione del credito contributivo. Il maturarsi o meno della prescrizione stessa è, comunque, naturalmente connesso al compimento o meno di atti  tramite cui l’INPS abbia validamente richiesto ai soggetti tenuti il versamento della contribuzione dovuta (tramite i cd.  atti interruttivi della prescrizione).

ATTO INTERRUTTIVO prima del 18.8.1995

  • recuperabilità dei contributi maturati nei 13 anni precedenti:10 più il periodo di sospensione triennale stabilito dalla legge 638/1983 (3 anni, 8 mesi e 1 giorno per i lavoratori dipendenti; 3 anni e 6 mesi per gli artigiani e i commercianti. Circ. n. 51033 R.C.V. del 6 marzo 1985 n. 58);
  • necessità di effettuare entro i successivi 10 anni un ulteriore atto interruttivo;
  • l’ulteriore atto interruttivo interrompe la prescrizione per 5 anni.

Atto interruttivo tra il 18.8.1995 e il 31.12.1995

  • recuperabilità dei contributi IVS maturati nei 10 anni precedenti e dei contributi SSN maturati nei 5 anni precedenti;
  • la necessità di effettuare entro i successivi 10 anni un ulteriore atto interruttivo per i contributi IVS
  • la necessità di effettuare entro i successivi 5 anni un ulteriore atto interruttivo per i contributi SSN

Atto interruttivo dal 1.1.1996

(Art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/1995, Sentenza Corte di Cassazione n. 2100 del 2003) - Dal 1.1.1996 i termini per interrompere la prescrizione e per effettuare un successivo atto interruttivo sono di 5 anni.

Nel caso di formale denuncia (circ.n. 55/2000) del lavoratore dipendente o dei suoi superstiti, il termine di prescrizione rimane fermo di 10 anni per la sola contribuzione da versarsi per fondo pensioni (cosiddetto IVS) a condizione che l’INPS, successivamente alla denuncia del lavoratore, emetta un atto interruttivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Nel caso di omissione del versamento della quota a carico del dipendente, configurandosi illecito anche penale, tale atto interruttivo varrà anche quale notifica di accertamento di reato.

Termine prescrizionale per artigiani commercianti ed autonomi iscritti alla gestione separata

Il termine prescrizionale, in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (professionisti non iscritti ad altre casse) decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva (o meglio, dall’ultimo giorno in cui poteva) essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

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  • Rosaria Proietti 28 aprile 2012 at 11:57

    Il termine prescrizionale, in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (professionisti non iscritti ad altre casse) decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva (o meglio, dall’ultimo giorno in cui poteva) essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

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