Prescrizione cartella esattoriale originata da multe – una conferma del termine biennale
Con una interessante sentenza il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Brindisi) ha annullato una cartella esattoriale notificata da EQUITALIA oltre il termine biennale previsto dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada.
In particolare il Giudice (sentenza n. 319/2010 del 09/06/2010) ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione, ravvisando la carenza di correttezza dell’iter amministrativo per la violazione di legge.
Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Vale la pena riportare, sul tema affrontato nell’articolo, una interessante discussione pubblicata nel forum di indebitati.it.
Scrive un lettore:
Il 05/04/2012 ho ricevuto una cartella esattoriale per multe iscritte a ruolo il 23/12/2009. Prima di procedere al ricorso ex art 615, ho contattato equitalia per chiedere l’annullamento a seguito della decadenza della cartella per la Finanziaria 2008 che prevede la notifica entro due anni dall’iscrizione a ruolo.
Dopo 20 giorni Equitalia ha risposto così:
” Egr. Sig. …, in riferimento al ricket indicato, Le forniamo il testo integrale del comma da Lei indicato:
La Legge Finanziaria 2008 ha disposto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, gli Agenti della Riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritte nei ruoli per i quali, alla data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa, non sia sta notificata la cartella di pagamento entro due anni dalla consegna del ruolo.
La data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa come riportata al comma 7 della finanziaria 2008 è il 1 ottobre 2006. Poichè la cartella oggetto della Sua comunicazione è successiva a tale data, non rientra nella fattispecie da Lei citata.”
In pratica sostengono che la legge si riferisce a cartelle antecedenti il 1° Ottobre 2006. Allora vi chiedo il vostro parere e come dovrei comportarmi. Procedo con ricorso al GdP?
Ribatte il nostro Giorgio Valli.
La risposta del solerte funzionario mi lascia alquanto perplesso.
La norma di cui si discute voleva costringere gli agenti della riscossione (non solo Equitalia) ad accelerare le procedure di notifica delle cartelle esattoriali, fissando un tempo di decadenza biennale. La ratio era quella di evitare che un cittadino potesse vedersi notificata una cartella esattoriale per multa non pagata dopo un decennio.
Sulla questione, il parere del GdP di San Vito dei Normanni
Il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Brindisi) ha annullato la cartella esattoriale notificata da EQUITALIA oltre il termine biennale previsto dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada.
In particolare il Giudice (sentenza n. 319/2010 del 09/06/2010) ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione, ravvisando la carenza di correttezza dell’iter amministrativo per la violazione di legge.
Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Sfortunatamente la cartella esattoriale annullata è del 2006. Nella sentenza, tuttavia, si fa riferimento analogico alle norme sulla decadenza di riscossione delle imposte sul reddito di cui all’art. 25 del DPR 602/73 lettera che prevede: Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Concorde con la previsione del termine di decadenza biennale fra data di trasmissione del ruolo e notifica della cartella esattoriale è anche l’avv. Danilo Mongiovì che riporta un esemio chiarissimo in questo articolo.
Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dallafinanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.
Così anche l’avv. Antonella Pedone, che sulla questione ha qui scritto:
Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.Ciò in forza dell’articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale: “A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».
Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le “multe” elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune.
Sia l’avv. Antonella Pedone che l’avv. Daniele Mongiovì non riportano alcun riferimento al vincolo citato dal funzionario di Equitalia, vale a dire che il termine di decadenza biennale vale solo per violazioni al c.d.s. verbalizzate in data anteriore al 1° ottobre 2006.
Per fare una domanda sulla possibilità di prescrizione delle multe quando fra consegna dei ruoli all’agente esattoriale e notifica della relativa cartella intercorrano più di due anni, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
| Annunci Google |
Giuseppe Pennuto ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it 
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it 
Da Giuseppe Pennuto e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr 
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Giuseppe Pennuto e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
| Annunci Google |
Giuseppe Pennuto ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- Cartella esattoriale illegittima senza data di esecutività dei ruoli La cartella esattoriale è illegittima se non indica la data in cui i ruoli sono stati resi esecutivi (la data di esecutività dei ruoli o la data di consegna dei ruoli) La Cortedi Cassazione ha ritenuto illegittima la cartella esattoriale che non contenga l’indicazione precisa della data di esecutività (Cassazione,...
- Ricorso contro la cartella esattoriale se manca la data di consegna del ruolo Con una recente sentenza la Suprema Corte ha stabilito l’obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al Concessionario all’interno della cartella esattoriale. Tale omissione, infatti, comporta l’illegittimità dell’atto poiché non permette al contribuente di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati (Sentenza Corte Cassazione n. 22997/10). L’importanza di...
- Notifica della cartella esattoriale – termini di decadenza e di prescrizione La cartella esattoriale deve essere notificata entro termini ben precisi. Questi termini si distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione. I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di...
- Cartella esattoriale originata da multe – la prescrizione è quinquennale La prescrizione della cartella esattoriale originata da sanzioni del codice della strada è di cinque anni. La cartella esattoriale, infatti, non può essere trattata come una sentenza, che ha scadenza decennale. Così ha deciso il giudice di pace di Torino con la sentenza n. 11937 depositata il 30 dicembre 2011,...
- Prescrizione e decadenza delle sanzioni amministrative In questo articolo si discute della prescrizione dei crediti per sanzioni amministrative (multe), dei termini di decadenza per la notifica dei verbali di accertamento e per la notifica della cartella esattoriale sempre in riferimento ai crediti per sanzioni amministrative. 1 Termini di prescrizione Per le sanzioni amministrative, quali ad esempio...
- Sette magnifici motivi per impugnare una cartella esattoriale originata da multe Il primo giorno di marzo dell’anno 2012 il Giudice di Pace di Roma, quinta sezione, dott.ssa Maria Gabriella Conocchiella, ha emesso una sentenza che può rappresentare un utile vademecum ad uso del cittadino per proporre ricorso contro la cartella esattoriale originata da multe, ex articolo 615 del codice di procedura...
- Ricorso alla commissione tributaria provinciale La commissione provinciale tributaria La commissione provinciale tributaria svolge il ruolo di giudice tributario ed è l’organo competente per tutte le tipologie di contenzioso che hanno ad oggetto i tributi, di qualsiasi genere essi siano, compresi: i tributi locali (regionali, provinciali e comunali); i contributi al Servizio Sanitario Nazionale; le...
- fermo amministrativo illegittimo per multe Equitalia non può disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada Secondo una parte della giurisprudenza è illegittimo disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni...
- Prescrizione biennale della cartella esattoriale originata da multe – chiarimenti Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Lo ha stabilito...
- Ricorso a cartella esattoriale originata da multe – notifica omessa e relata in bianco Articolo 615 codice di procedura civile – Forma dell’opposizione Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo...

