Revocatoria di atti del debitore » prescrizione

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto del debitore presumibilmente finalizzato a sottrarre il proprio patrimonio dalle procedure di escussione coattiva esperibili dal creditore.

Trascorsi i cinque anni dalla data dell’atto, il creditore non può più ottenere la dichiarazione di inefficacia, anche se dimostra che l’atto era unicamente finalizzato a sottrarre il patrimonio del debitore dalle procedure di riscossione coattiva da lui proponibili.

Prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare

Sono suscettibili di azione revocatoria, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

  1.  gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
  2.  gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
  3.  i pegni, le anticresi (il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale) e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
  4.  I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì assoggettabili ad azione revocatoria, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni relative all’azione revocatoria esperibile dal creditore non si applicano all’istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario.

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