Portabilità del mutuo – risarcimento al mutuatario per ritardi oltre i 30 giorni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo.

Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto di credito con un altro mutuo) oltre i 30 giorni dovrà risarcire il proprio cliente in misura pari all’1% del valore del prestito per ogni mese o frazione di ritardo.

Più in dettaglio, in caso di surrogazione, cioè di sostituzione del mutuo di una banca con quello di un’altra, il cliente ha diritto a un risarcimento in caso di ritardo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente, quest’ultima è tenuta a risarcire al cliente l’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (la banca cedente potrà poi eventualmente rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia imputabile a quest’ultima).

All’articolo 10 comma 3 del Decreto fiscale varato venerdì 26 giugno 2009 dal Consiglio dei Ministri  è  stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».

La “vecchia” banca viene quindi ritenuta responsabile nel caso di problemi nel trasloco del mutuo, anche se può «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest’ultima».

La pratica della surroga, introdotta ormai da più di 2 anni dal Decreto Bersani, ha conosciuto nel tempo fasi alterne: a un avvio decisamente difficoltoso (sono stati necessari ben 7 ulteriori interventi per chiarire norme e procedure) è seguita una fase di assestamento e dallo scorso giugno, da quando cioè è stata attivata la procedura automatica di colloquio tra le banche, sono oltre 30mila secondo i dati Abi i risparmiatori che hanno traslocato con successo il proprio mutuo.

Nonostante gli indubbi progressi i mutuatari che vogliono servirsi della portabilità continuano a segnalare difficoltà nell’ingranaggio: procedure che si protraggono eccessivamente a lungo nel tempo con il rischio che le condizioni di mercato possano variare; problemi che  sopraggiungono nel momento delicato dell’effettivo passaggio dalla vecchia alla nuova banca; spese a vario titolo che spuntano a sorpresa nella fase finale dell’accordo in barba al tanto sbandierato “costo zero”.

Ora arriva l’intervento del Governo che dovrebbe garantire una maggiore celerità nelle operazioni da parte delle banche, pena il versamento di una penale dell’1% (da chiarire se sia da calcolare sull’importo iniziale del mutuo o sul debito residuo al momento della richiesta di surroga) nel caso di ritardi oltre i 30 giorni.

Dunque, ci saranno possibili penali in arrivo per le banche che ostacoleranno la portabilità dei mutui. La manovra estiva varata venerdì scorso ha infatti stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo». Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Roberto Anedda, direttore marketing di Mutuionline.

Riassumiamo, graficamente, infine,  la procedura di portabilità del mutuo

portabilità del mutuo - procedura

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  • Lilla De Angelis 15 aprile 2012 at 10:42

    Ritardo nella portabilità del mutuo, cliente risarcito grazie all’ABF

    Una nuova vittoria a favore del consumatore contro la banca, grazie all’intervento dell’Arbitro Bancario e Finanziario: un cliente è stato risarcito di 5.000 euro per aver subito ritardo nella portabilità del suo mutuo. Grazie ad un provvedimento dell’ABF (n. 838 del 21.3.2012) la banca ha dovuto rimborsare al cliente il 3% del capitale surrogato.

    La legge prevedeva un massimo di 30 giorni dalla richiesta di portabilità fatta dal cliente; con l’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni il tempo è stato ridotto a 10.

    Poiché al reclamo la banca non ha risposto, il consumatore si è rivolto al Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento che ha inoltrato il ricorso all’ABF. La legge stabilisce che “nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni (ex trenta), per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo”.

    “La legge prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto dell’inutile decorso del termine di 10 giorni, senza che assumano rilevanza i tradizionali profili d’imputabilità soggettiva del dolo o della colpa – commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU – Si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva imputabile, in ogni caso ed esclusivamente, alla banca cedente”. Lo afferma l’ABF che aggiunge: ”il risarcimento a favore del cliente è stabilito in misura predeterminata forfettariamente in funzione del valore del mutuo, a prescindere dall’effettivo danno sofferto da quest’ultimo, introducendo, di fatto, nell’ordinamento un caso di cd. “danno putativo” di matrice anglosassone”.

    “L’Arbitro Bancario e Finanziario conferma il suo ruolo di formante del diritto – continua Carlo Biasior – e i suoi orientamenti costituiscono spesso avanzate tutele dei consumatori nei servizi bancari e finanziari”.

    L’ABF è competente a decidere controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e di pagamento; le sue pronunce sono di accertamento e di condanna (non quindi pronunce costitutive, es. di annullamento del contratto) e opera come organismo “di secondo grado” dopo il preventivo reclamo (con esito negativo o senza esito) all’intermediario, che ne costituisce condizione di procedibilità. Non serve l’assistenza di un legale e ha un basso costo: circa 20 euro per i costi di segreteria. Sul sito dell’ABF si trovano le informazioni necessarie e i moduli per il ricorso a disposizione.

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