Portabilità del mutuo – nuove regole su risarcimento in caso di ritardi e cancellazione di ipoteca

In tema di risarcimento al mutuatario per ritardi nella pratica di portabilità del mutuo e di cancellazione di ipoteca una volta concluso il piano di ammortamento, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) è intervenuta, con l’articolo 8, comma 8, definendo nuove regole.

In particolare sono state semplificate le operazioni di portabilità dei mutui ed è stata  estesa l’operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti.

Per quanto attiene la disciplina del risarcimento conseguente al  ritardo nel perfezionamento della pratica di portabilità del mutuo ipotecario, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione – decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato – la legge precisa che l’ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo.

E’ stata poi soppressa la disposizione che prevedeva che l’avvio delle procedure di collaborazione tra intermediari – da cui decorre il computo del termine dei trenta giorni dopo i quali il mutuatario ha diritto al risarcimento – seguisse l’adozione della delibera di mutuo da parte del mutuante surrogato.  Dunque, adesso, il termine per completare la pratica di portabilità del mutuo decorre dal momento in cui il nuovo finanziatore avanza la richiesta di surroga al finanziatore originario.

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