Pignoramento esattoriale di stipendio ipoteca e rateazione
La conversione in legge del decreto per la semplificazione degli adempimenti fiscali, contiene importanti novità in tema di pignorabilità di stipendi e pensioni, iscrizione ipotecaria, azione esecutiva di tipo esattoriale e rateazione per gli importi iscritti a ruolo.
Pignoramento esattoriale di stipendi e pensioni
Il decreto introduce un limite di pignorabilità presso terzi per stipendi, salari, pensioni o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente derogando, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del codice di procedura civile in materia. Segnatamente, mutuando il sistema operante in Francia, con le norme in esame, si prevedono, per importi fino a cinquemila euro, limiti di pignorabilità più bassi di quelli previsti dal codice civile.
Così il pignoramento dello stipendio, secondo quanto stabilito dal decreto, convertito in legge, non sarà più «fisso» e pari a un quinto dell’ assegno netto mensile percepito come retribuzione opensione, ma sarà variabile in funzione dell’ ammontare dello stipendio.
In particolare:- per debiti di origine esattoriale non superiori a 2.5 mila euro può essere pignorato fino a un decimo dello stipendio o della pensione netta;
- per debiti di origine esattoriale superiori a 2.5 mila euro e non superiori a 5 mila euro può essere pignorato fino a un settimo dello stipendio o della pensione netta;
- per debiti di origine esattoriale oltre i 5 mila euro la quota pignorabile resta quella massima di un quinto.
Va ricordato che l’attuale legislazione consente all’agente della riscossione (Equitalia) di procedere al pignoramento del credito vantato vantato dal debitore verso soggetti terzi, attraverso una procedura notevolmente accelerata rispetto a quella ordinaria (debiti con banche, finanziarie e privati).
Mentre il creditore ordinario deve rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo per poi procedere al pignoramento, le società di Equitalia possono inoltrare un ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo (datore di lavoro, Inps). Per individuare l’entità del credito vantato dal debitore e stabilire la quota pignorata di stipendio o pensione con cui ottenere l’escussione forzata del debito iscritto a ruolo, Equitalia può rivolgere direttamente al terzo una richiesta di dichiarazione stragiudiziale, in cui devono essere indicati eventuali pignoramenti, cessioni del quinto e prestiti delega che già insistono sullo stipendio o sulla pensione del debitore esecutato.
Nella procedura ordinaria, invece, il terzo viene sentito dal giudice. Sulla scorta della dichiarazione resa dal terzo viene calcolata da Equitalia stessa (e non dal giudice, come avviene per debiti con banche, finanziarie e privati) la quota pignorabile compatibile con le leggi vigenti. Quindi Equitalia notificata, sia al terzo che al debitore escusso, l’ordine di pagamento coattivo. Solo in questa fase, se il debitore ritiene violate le regole sulla pignorabilità del proprio stipendio o pensione, può essere presentata opposizione al giudice per le esecuzioni.
Evidentemente, in considerazione della diffusione di questa procedura esattoriale, il provvedimento governativo interviene nel tentativo di mitigarne gli effetti sulla liquidità disponibile del debitore.
Ipoteca ed espropriazione esattoriale
Le ipoteche e gli espropri immobiliari sono ammessi solo per debiti oltre i 20 mila euro. Bisognerà attendere per capire se la norma sarà oggetto di emendamenti in sede di conversione in legge del decreto.
Al momento, in tema di iscrizione di ipoteca esattoriale ed espropriazione immobiliare, vige la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) intervenuta, con l’articolo 7, comma 2 lettere gg decies e gg undecies, per fissare gli importi minimi dei debiti tributari.
In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 106/211 (12 luglio 2011) l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca esattoriale, né procedere ad espropriazione immobiliare, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora:
- la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);
- il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale.
In tutti gli altri casi l’agente della riscossione non può comunque iscrivere ipoteca esattoriale, né procedere ad espropriazione immobiliare, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8mila euro. Rideterminato l’importo minimo del credito necessario per procedere all’espropriazione immobiliare.
Quella di seguito illustrata è le procedura di iscrizione ipotecaria attualmente in vigore.

Rateazione degli importi iscritti a ruolo
Ricordiamo che si ha decadenza della rateazione per gli importi iscritti a ruolo se il debitore non paga la prima rata oppure due rate successive, anche non consecutive. E che per proroga della rateazione deve intendersi la possibilità di poter pagare il debito residuo in 72 rate mensili di importo costante.
Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 10 comma 13-bis) aveva già previsto la possibilità di chiedere la proroga per le rateazioni concesse entro il 28 dicembre 2011. Anche se c’era stata decadenza della rateazione.
Per le rateazioni concesse successivamente al 28 dicembre 2011, la proroga poteva essere ottenuta solo se la rateazione non era decaduta.
Adesso, con il decreto legge per la semplificazione degli adempimenti fiscali, approvato il 25 febbario 2012, si interviene sull’istituto della rateazione, in presenza di situazioni di momentanea difficoltà economica (art. 19 del DPR 602/1973) introducendo:- la possibilità di piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);
- di escludere la decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opererebbe solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
- ferme le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, non se possono iscrivere di ulteriori.
Sopravvivono i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima dell’approvazione del decreto fiscale. Ma, da una dilazione a rata costante si può passare ad una a rata crescente, in caso di peggioramento della condizione economica del debitore.
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Salve, sono separata e sulla mio 50% si casa, pur avendo la separazione dei beni e’ stata iscritta ipoteca per un debito di 15.000 e pari al doppio di quasi 29.000 euro esendo separata e con abitazione principale e le nuove introduzioni legislative, essendo stata iscritta ipoteca nel 2009 puo’ equitalia iscrivere ipoteca?Risulta regolare.Grazie rossella
Se iscritte anteriormente all’entrata in vigore del decreto di semplificazione fiscale (2 marzo 2012) è possibile fare ricorso solo per le ipoteche riconducibili a debiti inferiori ad 8 mila euro.