Pignoramento e comunione legale

Se siete sposati in regime di COMUNIONE LEGALE dei beni e ricevete un pignoramento (sia esecuzione ordinaria che esecuzione esattoriale – Equitalia) occorre distinguere vari casi:

  1.  il pignoramento è per l’intero immobile (1/1 dell’intera proprietà) ed il debito è stato contratto soltanto da uno dei due coniugi. Secondo l’orientamento prevalente nei tribunali questo pignoramento è corretto, ma il coniuge non debitore e non esecutato può intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede il valore del 50% dell’intero patrimonio della comunione legale. In sostanza i creditori di un solo coniuge posso rivalersi solo sul 50% dell’intero patrimonio, ma possono pignorare tutto un intero immobile perchè la comunione legale tra coniugi non è come una normale comproprietà in cui due comproprietari sono titolari della quota pari al 50% dell’immobile, ma è una comunione particolare di tipo “germanico” si dice in gergo tecnico, che è senza quote. Cioè tutti e due i coniugi sono proprietari del tutto.
  2.  il pignoramento è per l’intero immobile ed il debito è stato contratto da entrambi i coniugi esecutati. In questo caso l’esistenza di una comunione legale non ha nessun particolare effetto sulla esecuzione perchè entrambi i coniugi dono debitori ed entrambi sono oggetto della esecuzione.
  3.  il pignoramento è stato fatto solo sulla quota di 1/2 nei confronti del coniuge che ha contratto il debito e solo quest’ultimo figura come esecutato. In questo caso deve essere verificato l’orientamento del tribunale di riferimento, ma la prevalente opinione è che questo pignoramento non è corretto e può essere fatta opposizione per far dichiarare la improcedibilità della esecuzione.
  4. 4. per i tribunali invece che ancora seguono il vecchio orientamento il pignoramento va fatto per la quota di 1/2 se il debitore è solo uno dei coniugi e per l’intero se sono debitori entrambi.

Qualunque sia l’orientamento del tribunale di riferimento il coniuge non esecutato ha diritto ad essere avvisato ai sensi dell’art. 599 c.p.c. della esecuzione e può chiedere che gli venga distribuito il 50% del ricavato della vendita. Ma, se il pignoramento è fatto bene non potrà mai bloccare l’esecuzione.

Infine devo aggiungere che secondo la Cassazione (e questo orientamento è seguito da tutti i tribunali) il coniuge può partecipare all’asta dell’immobile e comprare il bene di cui è comproprietario.

 

di Annabella Abbondante

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