Ipoteca e pignoramento della casa – perderne la proprietà ma continuare ad occuparla

Sei in attesa del pignoramento della casa e ti riconosci in una o più delle seguenti situazioni.

  1. Equitalia ha iscritto ipoteca e prima o poi provvederà al pignoramento della casa di tua proprietà adibita ad abitazione principale, ma il debito iscritto a ruolo è superiore ai 20 mila euro; oppure, essendo uguale o inferiore a tale cifra non hai presentato ricorso, o nutri pochissime speranze che esso venga accolto.
  2. La banca ti ha inviato la famigerata comunicazione di DBT – ovvero di Decadenza del Beneficio del termine, anticamera del pignoramento della casa – perchè ormai non paghi le rate del mutuo da mesi e non hai potuto chiederne la sospensione dal momento che la fortuna non ha baciato i tuoi congiunti con un tuo decesso, o almeno una malattia terminale per te – che sei l’unico percettore di reddito familiare – o, peggio, il datore di lavoro non ha ancora deciso di licenziarti o collocarti in cassa integrazione guadagni. E, dunque, la banca si appresta ad effettuare il pignoramento della casa per procedere poi alla sua vendita all’asta.
  3. Prima che i creditori procedano al pignoramento della casa ed alla successiva espropriazione, hai tentato inutilmente di venderla, per evitare l’asta ed ottenere un prezzo di mercato; ma in questo periodo di crisi ti offrono quattro soldi, ed anche se riuscissi a vendere il creditore si mangerebbe quasi tutto il ricavato.
  4. La notte, ormai, non dormi più in attesa del pignoramento della casa, perchè non sai dove sistemare moglie, figli, suocera e cane. Non hai più un euro per poter pagare un affitto e sai che dalla vendita all’asta della casa – frutto dei tuoi risparmi di una vita – non ti resterà niente. Gli avvoltoi che svolazzano nelle cancellerie dei tribunali, si accorderanno su chi dovrà aggiudicarsi la tua casa a prezzo di saldi. Già fiutano l’odore del sangue: il tuo!

Tranquillo, non tutto è perduto. Ma devi muoverti in fretta … possibilmente prima del pignoramento della casa.

Se hai già deciso di separarti legalmente dal coniuge, questo è il momento giusto per compiere il grande passo. Se, invece, il tuo matrimonio procede senza intoppi verso le nozze d’oro o d’argento, allora mi spiace, ma è inutile, per te, continuare a leggere. Prima però accetta tutta  la mia solidarietà per un futuro che immagino triste ed in condizioni di indigenza, senza un tetto sotto il quale  riparare la tua famiglia, ancora unita anche se senza fissa dimora, quando pioverà e farà freddo: pazienza, ti riscalderanno il cuore di tua moglie ed i sorrisi dei tuoi figli. Solo in un primo tempo, però: perché è statisticamente provato che se i problemi di convivenza non erano sorti prima, verranno immancabilmente fuori con le ristrettezze economiche …

Se invece, di fatto, hai già deciso di rescindere il legame coniugale, allora devi subito separarti legalmente da tua moglie, con un accordo consensuale omologato in Tribunale, meglio se giudiziale con addebito per colpa. A tua moglie, come sempre accade in quanto parte “debole”, sarà riconosciuta,  in sede di separazione, l’assegnazione della casa coniugale, ancora di tua proprietà.

La separazione legale capiterà a fagiolo, o come si dice, potrai prendere due piccioni con una fava. La separazione legale, appunto, è la  soluzione per limitare i danni derivanti dal pignoramento della casa e dalla successiva vendita all’asta ed espropriazione.

Infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione o divorzio, pur non idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell’assegnatario, integra un diritto di natura personale (Corte Costituzionale, sentenza n. 454/1989; Cassazione, sentenza del 23 marzo 2006, n. 4719; Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2002, n. 11096).

Il diritto di natura personale è praticamente equivalente ad un diritto reale salvo il fatto che si estingue qualora l’assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

E’ evidente che una volta assegnata la casa coniugale al coniuge il valore dell’immobile subirà un brusco deprezzamento, anche in sede di vendita all’asta (sempre ammesso che, in queste condizioni, si riesca a trovare un compratore). A te, di conseguenza, rimarranno più debiti di quanti ne potrebbero rimanere nel caso in cui la casa fosse coattivamente venduta libera da assegnazione. Ma questo è per te un problema? Intanto tua moglie ed i figli, soprattutto, avranno diritto ad occuparla ed anche tu, in attesa di trovare una sistemazione adeguata, potresti essere ospitato. La legge non vieta la coabitazione di coniugi separati legalmente, soprattutto in questi tempi tristi in cui uno stipendio non basta per affittare una camera ammobiliata, specie nelle grandi città. Non resta che sperare nello spirito di ospitalità della tua ex.

Riassumo i vantaggi:

  1. alta probabilità che la vendita all’asta vada deserta, in presenza di un diritto personale di godimento per il coniuge del proprietario esecutato;
  2. in caso di vendita il coniuge del proprietario esecutato mantiene il diritto personale di godimento sulla casa, acquisito in sede di separazione legale; sarà un bel vedere come l’eventuale nuovo acquirente riuscirà a scardinare tale diritto per vie legali;

Visto che ci siamo, un altro consiglio: calcola bene l’importo da destinare all’assegno di mantenimento. E’ vero che potrai sottrarre quella somma ad un eventuale pignoramento presso terzi di stipendio, pensione, parcelle professionali e potrai detrarla dalle tasse. L’assegno di mantenimento al coniuge separato diventa, infatti, un credito alimentare e come tale non pignorabile e deducibile dall’Irpef.

Ma è anche vero che non devi far superare al nucleo familiare, costituito da moglie e figli affidati, la soglia di reddito (ISEE) al di sotto della quale è possibile fruire di benefici quali la riduzione delle tasse scolastiche, dei costi per le utenze domestiche, delle rette per asilo nido, mense scolastiche ed altri bonus.

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