Pignorabilità polizze vita
In pratica tutte le polizze vita sarebbero insequestrabili o impignorabili, almeno stando a quanto previsto dall’articolo 1923 del codice civile.
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Qualcosa invece è cambiato da quando la prima sezione della Corte di Cassazione con sentenza della prima sezione civile n. 8676 del 26 giugno 2000 ha dato una lettura restrittiva all’articolo 1923, con l’obiettivo di scoraggiare chi, mediante i versamenti in un prodotto assicurativo – nello specifico le polizze vita – cercasse uno espediente giuridico per porsi al riparo dei creditori.
Secondo la Suprema Corte il divieto di pignorabilità di cui all’art. 1923 c.c. riguarderebbe le sole somme corrisposte dall’assicuratore al momento della naturale cessazione del rapporto al fine della reintegrazione del danno occorso all’assicurato (o al beneficiario) a seguito degli eventi morte e/o sopravvivenza assicurati con le polizze vita. Pertanto, non ricadrebbero nell’ambito dell’art. 1923 c.c. le somme percepite dall’assicurato a fronte dell’eventuale riscatto della polizza e, quindi, a fronte dell’esercizio di un diritto di recesso ad nutum, posto che, in tale secondo caso, l’assicurato verrebbe a recuperare al suo patrimonio somme che, “pur realizzando lo scopo di “risparmio”, non integrano tuttavia gli estremi della funzione “previdenziale”.
Sull’argomento la Cassazione è ritornata con una sentenza a Sezioni Unite (31/3/2008, n. 8271) con la quale – sconfessando il precedente orientamento – ha sancito che il divieto di pignorabilità di cui al citato art. 1923 c.c. non riguarderebbe le sole somme assicurate ma anche quelle dovute dall’assicuratore a titolo di valore di riscatto delle polizze vita.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito la impignorabilità ed insequestrabilità ex art. 1923 c.c. delle polizze vita considerata “la funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita – quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali), maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali – non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento” (e, quindi, estensibile anche a quanto eventualmente percepito dalla parte assicurata a titolo di riscatto).
Come se non bastasse, con la Sentenza n.1107/10 del 11/6/2010, il Tribunale di Parma ha ritenuto inapplicabile alle polizze vita del tipo “due linked life policies” il divieto di pignorabilità di cui all’art. 1923 c.c., attesa la natura esclusivamente finanziaria delle stesse, in quanto non apparivano preordinate a soddisfare bisogni di natura previdenziale, cioè i bisogni “legati all’età post lavorativa o derivanti dall’evento morte di colui che percepisce reddito dei quali anche altri si avvalga”.
Segnatamente, il Tribunale di Parma ha valorizzato i seguenti elementi nel ritenere che, nel caso di specie, le polizze vita del tipo “due linked life policies” costituissero dei veri e propri contratti di finanziamento (con conseguente, ritenuta, inapplicabilità del citato art. 1923 c.c., che, come noto, costituisce una deroga all’art. 2740 c.c.):
- le polizze vita potevano essere riscattate in qualsiasi momento e nulla garantivano per l’assicurato, nemmeno il rientro del valore investito;
- i premi delle polizze vita erano stati corrisposti con versamento unico (tipico degli investimenti finanziari), diversamente da quanto avviene per le polizze previdenziali che prevedono solitamente il versamento periodico di un premio;
- una delle due polizze vita aveva una durata fissa (e, precisamente, una durata di 6 anni e 4 mesi), a differenza delle polizze previdenziali, che, per lo più, vengono stipulate in relazione alla durata della vita intera della parte assicurata o beneficiaria;
- la redditività delle due polizze vita era esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario e, segnatamente, in un caso, al valore dell’indice azionario Dow Jones e, nell’altro caso, al rendimento di un fondo;
- la redditività delle due polizze vita sarebbe anche potuta mancare in caso di negatività dei riferimenti finanziari, a differenza di quanto avviene nelle polizze sulla vita genuine, nelle quali è garantita, quantomeno, la restituzione integrale del capitale nominale .
La lettura della Sentenza ribadisce che i prodotti assicurativi di investimento “assolvono più a funzione di investimento di capitali che alla funzione di una tutela previdenziale” e conseguentemente “ne accerta e dichiara la pignorabilità”. Trattandosi di una sentenza di primo grado sono naturalmente aperte le più svariate possibilità di diverso giudizio nei gradi successivi, se e quando vi si ricorrerà.
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