Obbligo del mantenimento verso i figli – l’articolo 148 del Codice civile

L’articolo 148 del Codice civile prevede un procedimento speciale per ottenere in tempi rapidi la corresponsione del mantenimento per i figli.

  1. Chi può ricorrere all’articolo 148?
  2. Contro chi va rivolta la domanda?
  3. Il procedimento

1. Chi può ricorrere all’articolo 148?

Questo procedimento può essere azionato da “chiunque vi abbia interesse”.

Potrebbero quindi ricorrere all’articolo 148 i seguenti soggetti:

  • ciascuno dei genitori, legittimi o naturali;
  • i figli maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti (non per loro colpa);
  • in genere, chi contribuisce materialmente al mantenimento, come ad esempio eventuali altri ascendenti o addirittura l’istituto che si è preso cura del minore ricoverato.

2. Contro chi va rivolta la domanda?

La domanda può essere rivolta contro tutti coloro che sono obbligati al mantenimento, e quindi:

  • i genitori, in primo luogo;
  • gli altri ascendenti, ma solo nel caso in cui i genitori siano privi di mezzi per provvedere al mantenimento.  Dovranno essere chiamati in causa tutti gli ascendenti più prossimi, sia di linea paterna che materna, poichè tutti concorrono all’obbligo in questione. I genitori che agiscono contro gli ascendenti, agiscono “iure proprio“, ossia per far valere un diritto proprio, e non un diritto dei figli (al contrario di quanto avviene nel caso in cui si ricorra per ottenere gli alimenti, secondo quanto previsto dall’articolo 433 del Codice civile). In altre parole, con tale procedimento il genitore chiede all’ascendente non di assumersi l’obbligo di mantenere i nipoti bensì  di mettere i figli nelle condizioni di adempiere ai loro doveri genitoriali.

3. Il procedimento

Si tratta di un procedimento speciale a cognizione sommaria.

Esso viene introdotto mediante ricorso rivolto al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, ricevuto il ricorso, fissa l’udienza per la comparizione delle parti con decreto.

Il ricorrente ha quindi l’onere di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte.

Il Presidente, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, potrà ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto dovrà essere notificato agli interessati ed al terzo debitore.

Esso, una volta emesso, costituisce titolo provvisoriamente esecutivo ed è titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato (Corte costituzionale, sentenza del 14 giugno 2002, n. 236).

Gli interessati ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

In mancanza di opposizione, il decreto diventa definitivo e potrà essere revocato o modificato solo in caso di mutamento delle circostanze, con le forme del processo ordinario.

Antonella Pedone per indebitati.it
Annunci Google

ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it

Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it

Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it

Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici

Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+

Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it

Da Antonella Pedone e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr

Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da e dallo staff

Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.

Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:

  1. indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
  2. domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
  3. risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;

Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del forum e del blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.

Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!

Annunci Google

ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili

Autore

25 novembre 2010 alle 5:41 am

Annunci Google