Notifica delle cartelle esattoriali – nullità sanabile ed inesistenza giuridica
Per la Cassazione (sentenze 19854/2004 e 15894/2006) la sanatoria dei vizi di nullità delle notifiche per raggiungimento dello scopo, in seguito alla presentazione del ricorso del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle comprese.
Sempre i giudici di legittimità, con la sentenza 12007/2011, hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.
Il vizio di notifica comporta la sanatoria della nullità quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell’atto, la notifica avviene mediante il rilascio di copia nel luogo o a persona che possano avere un qualche riferimento con il destinatario.
L’inesistenza giuridica della notifica è rilevabile invece quando viene utilizzata una procedura non prevista dal codice di rito, vale a dire allorché venga eseguita al di fuori dello schema legale come nel caso di nullità, ma, nello stesso tempo, non possa essere dimostrato che la notifica abbia raggiunto lo scopo (cosa che risulta evidente se il destinatario ricorre nei termini contro la cartella esattoriale per vizio di notifica) .
Non dello stesso avviso sono state alcune Commissioni Provinciali Tributarie.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha giudicato “inesistenti giuridicamente” le cartelle esattoriali notificate da Equitalia a mezzo posta da parte di semplice dipendenti dell’Ente di riscossione. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione, Equitalia con la ricevuta di ritorno “alla mano” affermava invece di aver spedito la raccomandata che era stata ritirata dal custode dello stabile (tra l’altro si trattava di una notifica effettuata in data anteriore al marzo 2008 e quindi non esisteva obbligo di invio della seconda raccomandata informativa).
E’ innegabile l’esistenza di un legame fra custode e destinatario e d’altra parte il ricorso presentato dal destinatario della cartella esattoriale (pur se giustificato come conseguente ad una casuale visura presso Equitalia Esatri) lasciava presupporre che la procedura di notifica avesse comunque raggiunto lo scopo e fosse dunque sanabile. Questa la posizione di Equitalia.
Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, invece, l’Ufficiale della riscossione (o gli altri soggetti previsti dall’art. 26, comma 1, del DPR n. 602/73) devono limitarsi a compilare la relata di notifica, indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto e apponendo la propria firma. Essi non possono inviare direttamente, anche se con raccomandata AR.
La Commissione, quindi, ha rigettato la tesi del concessionario della riscossione secondoil quale doveva essere accolta la sanatoria di nullità dell’atto di notifica per il raggiungimento dello scopo, considerando la notifica stessa giuridicamente inesistente.
E la distinzione non è di poco conto, posto che se la notifica viene ritenuta inesistente il contribuente può farne rilevare i vizi in sede di impugnazione dell’atto mentre se è nulla la contestazione comporta la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza 656 del 13 dicembre 2011 si è espressa in modo favorevole al contribuente e non conforme al principio affermato più volte dalla Cassazione secondo cui la sanatoria dei vizi delle notifiche per raggiungimento dello scopo, in seguito alla presentazione del ricorso del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle comprese. Sempre i giudici di legittimità, con la sentenza 12007/2011, hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Infatti l’articolo 60 del dpr 600/1973, che detta le regole sul procedimento di notifica degli atti tributari, richiama espressamente le norme del processo civile e , quindi, anche il regime di nullità e sanatorie.
Ciò nonostante la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha ritenuto che la cartella esattoriale e tutti gli altri atti emanati dall’agente della riscossione sono provvedimenti sostanziali e non processuali. E che, dunque, qualora il contribuente contesti l’atto emanato dal concessionario, non sia applicabile, in caso di irregolarità della notifica, la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dal codice di rito.
Ad ogni buon conto, fino a quando la giurisprudenza non fornirà indicazioni univoche e coerenti sui casi in cui una notifica della cartella esattoriale possa ritenersi nulla (e quindi sanabile) oppure giuridicamente inesistente, il contribuente farà bene ad attendere gli atti esecutivi per impugnarli davanti al Giudice per le esecuzioni.
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