Notifica della multa non valida a indirizzo rilevato dal PRA qualora il destinatario abbia cambiato residenza
Non valida la notifica della multa all’indirizzo ottenuto dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) qualora il destinatario abbia cambiato residenza. Questa la motivazione della sentenza 18049/2011 della Corte di Cassazione.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il terzo comma dell’articolo 201 del codice della strada – laddove prevede che le notifiche si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione – è suscettibile di interpretazione. Nel senso che la validità della notifica non deve intendersi fondata sul semplice tentativo effettuato presso uno dei luoghi risultanti dalla carta di circolazione, ma al contrario deve basarsi sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario.
Pertanto, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notifica, sia essa ordinaria o postale, per essere valida richiede necessariamente che venga seguito l’iter complessivo previsto dalla legge, ex art. 140 del codice di procedura civile.
L’articolo 140 del codice di procedura civile regola i casi di irreperibilità del destinatario o il rifiuto, da parte di questi, a ricevere copia dell’atto da notificare.
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente[persona di famiglia od addetto alla casa, all'ufficio od azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace n.d.r.], l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
In parole semplici, nell’ipotesi di trasferimento di residenza del destinatario “in un luogo non annotato sulla carta di circolazione”, la notifica, sia essa ordinaria o postale, per essere valida richiede necessariamente che venga seguito l’iter complessivo previsto dalla legge. E cioè, il deposito della copia presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta di casa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre a dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
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