Notifica della multa e prescrizione dei termini
Le norme che disciplinano la notifica della multa sono stabilite dal Codice Procedura Civile. Le norme stabiliscono che una la notifica della multa può avvenire, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al portiere. In questa circostanza è data notizia al destinatario dell’avvenuta notifica della multa mediante raccomandata (Art. 139 C.P.C.)
In caso di temporanea irreperibilità del destinatario e concomitante assenza di persone di famiglia/conviventi o altri soggetti abilitati a ricevere notifica della multa, l’addetto alla notifica deve lasciare un avviso in cui indica dove il verbale di multa può essere ritirato. Successivamente al destinatario della notifica della multa temporaneamente irreperibile deve essere inviata una raccomandata sempre inerente alle modalità di ritiro del verbale (art. 140 C.P.C.)
In alternativa alla consegna di copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario, la notifica della multa può essere eseguita mediante raccomandata a.r. in plico chiuso.
La notifica della multa al proprietario del veicolo deve avvenire entro 90 giorni dalla data della violazione (per i verbali elevati dal 13 agosto 2010) e non più entro 150 giorni (nuovo termine introdotto dalla Legge 120 del 29/07/2010)
I 90 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione è un giorno festivo, il termine parte dal primo giorno feriale successivo.
In caso di utilizzo del servizio postale in convenzione, i 90 giorni si interrompono con la consegna del verbale all’Amministrazione alle Poste per la notifica della multa (Art. 149 comma 3 C.P.C.). Questo vuole dire che si può ricevere il verbale anche dopo 90 giorni.
La notifica della multa può essere effettuata al momento dell’infrazione qualora il vigile fermi il veicolo ed il trasgressore riceva il verbale contestualmente.
In questo caso, se il trasgressore non è anche il proprietario, una copia del verbale verrà notificata anche a quest’ultimo (“responsabile in solido”) entro il nuovo termine di 100 giorni.
Precisazioni sulla notifica della multa a mezzo del servizio postale
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notifica della multa può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso il messo comunale scrive la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. La notifica della multa si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del verbale al messo comunale e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.
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