Notifica della cartella esattoriale – la firma incomprensibile del destinatario non è causa di nullità
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…), ma direttamente ad opera del Concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Legittimità della notifica della cartella esattoriale a mezzo posta
Trattasi in quest’ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all’art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta …”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
Modalità di notifica della cartella esattoriale a mezzo posta
Le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all’atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell’Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l’atto a norma dell’art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonchè sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Nessuna norma dispone in particolare che l’avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l’atto sia stato consegnato, come viceversa sembrerebbe pretendere nel caso di specie il giudice di merito, e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge.
Differenza fra la notifica di una cartella esattoriale e di un atto giudiziario
L’adozione della modalità della notificazione della cartella esattoriale direttamente a mezzo posta (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, comma 2) comporta un avviso di ricevimento diverso da quello previsto per la notifica degli atti giudiziari, contenente unicamente: “… l’indicazione della data e dell’Ufficio di spedizione, l’indirizzo del destinatario, la data di ricevimento e la firma del soggetto ricevente, senza l’indicazione della sua qualità e la sottoscrizione dell’incaricato alla distribuzione” (v. Cass. 29.1.2008, n. 1906).
Mentre la notifica degli atti giudiziari, effettuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c., è soggetta alla più rigorosa disciplina contenuta nella L. 20 novembre 1982, n. 890.2>La firma non intelligibile sulla relata di notifica della cartella esattoriale
Partiamo dal presupposto che non venga messa in discussione l’attività del postino e quanto da lui affermato. Ed analizziamo il caso in cui egli abbia, invece, omesso di trascrivere il nome del ricevente la raccomandata, non dando modo, quindi, di risalire a chi avrebbe preso materialmente la cartella esattoriale.
In questa accezione, si è già avuto modo di chiarire come e perchè l’indicazione del nome del ricevente la raccomandata non è prevista, restando l’attività complessivamente svolta dell’Ufficiale postale (sia quella espressamente consacrata nell’avviso di ricevimento che quella presupposta, come l’accertamento della qualità del consegnatario dell’atto in relazione alla previsione del D.M. 9 aprile 2001, art. 39) assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c. attesa la natura di “atto pubblico” spettante all’avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso.
Non vi è dubbio che in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento la procedura è meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari; d’altra parte però, la cosa non può destare particolari perplessità se solo si considera che tutto il sistema delle notifiche nel nostro ordinamento appare ispirato, per ben comprensibili ragioni, al principio della mera “conoscibilità” dell’atto, e non a quello della “effettiva conoscenza” del suo contenuto, così che sempre l’efficacia della notificazione deriva non dalla prova della conoscenza bensì della semplice consegna della copia dell’atto in una delle forme previste dalla legge.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l’avviso.Tale documento, infatti, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della L. n. 890 cit., art. 1 gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Solo con la querela di falso si può eventualmente contestare la relata di notifica
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell’agente postale” (v. Cass. 22.11.2006, n. 24852; cfr. Cass. 23.7.2003 n. 11452; 1.3.2003, n. 3065).
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